CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 10040/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12466-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 6 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]’ GRAZIA MARIAe [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2081 / 202 1 del la CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositata il 04/11/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e UrzìRita, eredi di [OSCURATO:PERSONA], evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Catania invocando la divisione giudiziale di un immobile sito in Catania e la condanna delle convenute al rendiconto della gestione dei beni, rimasti nel loro esclusivo godimento. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, dichiararsi l’usucapione, in suo favore, della proprietà esclusiva del cespite oggetto della controversia, e la condanna degli attori al rimborso delle spese da lei sostenute per opere eseguite sul bene predetto. In subordine, chiedeva procedersi alla divisione tenendo conto del suo credito. Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], associandosi alla richiesta di divisione ma contestando la domanda di resa del conto. Con separato atto di citazione [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], evocava a sua volta in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il medesimo Tribunale di Catania, invocando a sua volta l’usucapione del bene di cui al primo giudizio. I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 4959/2018, con la quale il Tribunale rigettava tutte le domande, compensando le spese.Con la sentenza impugnata, n. 2081/2021, la Corte di Appello di Catania rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 934, 936, 1158 c.c., 274 e 132 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e l’apparenza della motivazione,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rigettato la domanda di usucapione formulata dalle odierne ricorrenti, nonostante la sussistenza di tutti i presupposti per il suo accoglimento. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 934, 936, 1350 c.c., 115 e 132 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e l’apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rigettato la domanda di resa del conto e di rimborso delle spese sostenute per migliorie sul fondo oggetto di causa, nonostante la sussistenza di tutti i presupposti per il loro accoglimento. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di usucapione di edificio realizzato sul terreno del genitore di uno dei ricorrenti, coniugi in comunione dei beni (doppia conforme) Primo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte: da un lato, sulla valutazione delle prove, che –ad avviso del ricorrente– non avrebbero potuto essere apprezzate nel loro complesso, ma separatamente, in relazione a ciascuno dei due distinti giudizi riuniti in prime cure; dall’altro lato, sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’usucapione, a fronte dell’edificazione, da parte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di un edificio sul terreno del padre della [OSCURATO:PERSONA], consenziente. Sotto il primo aspetto, la censura non coglie la ratio della decisione impugnata: la Corte di Appello ha infatti rigettato la domanda di usucapione proposta dagli odierni ricorrenti sulla base del fatto che il terreno apparteneva pacificamente al padre della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva concesso alla figlia; di conseguenza, a seguito dell’edificazione, la proprietà del padre della [OSCURATO:PERSONA] si era estesa anche all’edificio. I ricorrenti, da parte loro, non avevano neanche indicato il momento preciso in cui, in ipotesi, si sarebbe verificata l’interversione del possesso (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Peraltro il ricorrente non indica neppure, in modo specifico, quali sarebbero le dichiarazioni rese dai testimoni che sarebbero stati escussi nell’uno, o nell’altro, giudizio, così non consentendo al collegio la verifica della decisivitàdel vizio denunziato Secondo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sul rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per l’edificazione realizzata sul suolo. Ad avviso del ricorrente, una volta accertato che un soggetto abbia edificato su un terreno di terzi, sorge il diritto del primo al rimborso delle spese sostenute. Il motivo non si confronta in modo adeguato con la decisiva statuizione secondo cui in atti del giudizio mancava sia la prova documentale delle spese effettivamente sostenute dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia la precisa indicazione del soggetto che materialmente le avrebbe sostenute. Statuizione, questa, che non è attinta dalla censura e si risolve in una valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria de positat a dall a part e ricorrente non offr e argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamentodi una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dov