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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 32733/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1999/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’av v. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3158/2014depositata il 16/06/2014 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per la sospensione del processo fino alla scadenza del termine di cui all’art. 7 della legge 130/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è venditore di un edificio uso abitativo, in virtù di contratto registrato con applicazione del beneficio della riduzione d’imposta prevista per la prima casa; beneficio che l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto;il relativo avviso di liquidazione è stato impugnato da entrambe le parti del contratto, entrambi soccombenti nei gradi di merito; soltanto l'acquirente ha impugnato per cassazione la sentenza sfavorevole, risultando vittorioso.

E’ stata quindi notificata al Taroni una cartella di pagamento sul presupposto che la pretesa impositiva sia divenuta definitiva nei suoi confronti, cartella che il contribuente ha opposto e che costituisce oggetto dell’odierno giudizio.

Il ricorso è stato accolto in primo grado e con la sentenza oggi impugnata è stato respinto l’appello di Agenzia delle entrate.

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

Il contribuente ha proposto istanza di definizion e agevolata ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 119 / 2018 che è stata respinta sul presupposto che non trattasi di atto impositivo ma di un mero atto di riscossione sicché l'Agenzia ha chiesto la fissazione della udienza; il contribuente ha fatto ricorso avverso detto diniego.

Da ultimo, in data 22 settembre 2022, il contribuente ha proposto istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130 ed ha depositato memoria insistendo nella richiesta di sospensiva e in subordine nelle conclusioni d el ricorso.

Il Procuratore generale ha concluso per la sospensione del processo.

Ciò premesso, rilevato che l’Agenzia delle entrate è soccombente nei gradi di merito e vista la richiesta del contribuente, visti gli artt. 5 e 7 della legge 130/2022, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa del perfezionarsi della procedura.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nuovo ruolo.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1999/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’av v. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3158/2014depositata il 16/06/2014 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per la sospensione del processo fino alla scadenza del termine di cui all’art. 7 della legge 130/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è venditore di un edificio uso abitativo, in virtù di contratto registrato con applicazione del beneficio della riduzione d’imposta prevista per la prima casa; beneficio che l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto;il relativo avviso di liquidazione è stato impugnato da entrambe le parti del contratto, entrambi soccombenti nei gradi di merito; soltanto l'acquirente ha impugnato per cassazione la sentenza sfavorevole, risultando vittorioso. E’ stata quindi notificata al Taroni una cartella di pagamento sul presupposto che la pretesa impositiva sia divenuta definitiva nei suoi confronti, cartella che il contribuente ha opposto e che costituisce oggetto dell’odierno giudizio. Il ricorso è stato accolto in primo grado e con la sentenza oggi impugnata è stato respinto l’appello di Agenzia delle entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. Il contribuente ha proposto istanza di definizion e agevolata ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 119 / 2018 che è stata respinta sul presupposto che non trattasi di atto impositivo ma di un mero atto di riscossione sicché l'Agenzia ha chiesto la fissazione della udienza; il contribuente ha fatto ricorso avverso detto diniego. Da ultimo, in data 22 settembre 2022, il contribuente ha proposto istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130 ed ha depositato memoria insistendo nella richiesta di sospensiva e in subordine nelle conclusioni d el ricorso. Il Procuratore generale ha concluso per la sospensione del processo. Ciò premesso, rilevato che l’Agenzia delle entrate è soccombente nei gradi di merito e vista la richiesta del contribuente, visti gli artt. 5 e 7 della legge 130/2022, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa del perfezionarsi della procedura. P.Q.M. Rinvia il processo a nuovo ruolo. C
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