CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34714/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.32083/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- dio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1522/2018 del 9/08/2018. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ascoltato il P.M., [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRoberto Mucci, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso. 2di 5 – 32083/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2014 alcuni condomini del [OSCURATO:PERSONA] convenivano di- nanzi al Tribunale di Ivrea il condomino [OSCURATO:PERSONA] per la ridu- zione in pristino di un muro condominiale (sul quale egli aveva apposto una gigantografia, reputando che il muro fosse di sua proprietà esclusiva). Si aggiungeva con intervento volontario [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore a titolo particolaredi uno degli attori. Il convenuto contestava la domanda e in prima udienza eccepiva che il tentativo di conciliazione era stato pro- mosso da un solo degli attori ([OSCURATO:PERSONA]) presso un organismo di conci- liazione estraneo al luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il Tribunale assegnava in sequenza ulterior i termin i per lo svolgimento del tentativo e, all’esito del giudizio, acco glieva la domanda degli attori. Su appello del convenuto che ha lamentato l’irrituale espleta- mento della procedura di mediazione e l’ingiustizia nel merito, la Corte di appello ha accolto la prima censura e dichiarato improcedibile la domanda. Ricorrono in cassazione gli attori con tre motivi. Resiste il convenuto con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 e dell’art. 157 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di rilevare la tardività del rilievo dell’irregolare esperi- mento del tentativo di mediazione. In particolare, si fa valere che, alla prima udienza utile dopo quella in cui il giudice aveva onerato la parte attrice di attivare la procedura di mediazione, nessuna obiezioneè stata sollevata dal convenuto circa la regolarità della procedura, cosicché ogni correlativo ri- lievo avrebbe dovuto considerarsi precluso. Asseriti vizi della procedura di mediazione sono stati viceversa censurati con successo dal convenuto ap- pellante solo in secondo grado. 3di 5 – 32083/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo censura ex art. 5 d.lgs. 28/2010 che si sia ritenuta necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa. Il terzo motivo lamenta ex artt. 38, 111, 157 e 345 c.p.c., 3 e 5 d.lgs. 28/2010 e 2964 c.c. che la Corte di appello abbia ritenuto: (a) la tardività dell’avvio del secondo tentativo di conciliazione da parte deicondomini; (b) l’irregolarità dei tentativi esperiti dalla Leoni; (c) la necessità della parteci- pazione al tentativo di conciliazione del condomino Canaldi, quale succes- sore ex art. 111 c.p.c. di una condomina che aveva partecipato alla proce- dura. 2. –Nella parte censurata dai motivi di ricorso, la sentenza argomenta in sintesi come segue. Una sola dei condomini ([OSCURATO:PERSONA]) aveva dapprima instaurato il procedimento di mediazione presso un organismo di una sede diversa (Torino) da quella (Ivrea) determinata ex art. 4 d.lgs. 28/2010 in relazione all’ufficio giudiziario territorialmente competente per la controver- sia. Ciò non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della do- manda. A fronte di una prima correlativa eccezione di improcedibilità della domanda, il giudice di prime cure ha assegnato alle parti un termine per l'instaurazione della procedura di mediazione fra tutte le parti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di un secondo rilievo di irregolarità (cioè, la conces- sione del nuovotermine non anche alla Leoni, l’avvio della procedura solo da parte degli altri condominiattori, la tardività dell’avvio rispetto al termine assegnato), il giudice assegnava un nuovo termine entro il quale la proce- dura veniva attivata unicamente da LauraLeoni. Tutto ciò (anche a causa della cattiva gestione da parte del giudice di primo grado) non consente di ritenere assolta la condizione di procedibilità. D’altra parte, la disciplina le- gislativa non indica la possibilità di reiterare la concessione dei termini, mentre il primo incontro con l’organismo di conciliazione per essere effettivo deve vedere la partecipazione di tutte le parti in causa. In conclusione, a 4di 5 – 32083/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. fronte del mancato esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla legge, è dichiarata l'improcedibilità della domanda. 3.1– Il primo motivo è rigetta to . Risulta agli atti che nella prima udienza del 19/3/2014 il convenuto abbia eccepito una serie di profili di irregolarità della procedura di mediazione. Tanto vale a vedere rispetta to l’onere di tempestiva eccezione ex art. 5 d.lgs. 28/2010. 3.2. -Il secondo motivo è fondato . Si versa in ipotesi in cui hanno agito più soggetti disgiuntamente legitti- mati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di compro- prietà). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, in tale ipo- tesi non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria esufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010il fatto che, prima dell’instaurazione del processo ov- vero (in caso di assegnazione giudiziale del termine)entro l’udienza fissata per la prosecuzionedel processo, sia stato regolarmente espletato il tenta- tivo di conciliazionecon la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiun- tamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccatodalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti atti- vamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di co- storo, che potranno peraltro giovarsidell’eventuale accoglimento della do- manda coltivata dall’attore che ha regolarmente esperito il tentativo di con- ciliazione(così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione). 3.3. -Il terzo motivo è rigettato in ciascuno dei tre profili in cui si articola. 5di 5 – 32083/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo, in considerazione della legittimazione disgiunta in capo a ciascuno degli attori, è irrilevante l’irregolare esperimento del primo ten- tativo di conciliazione a Torino (e non già ad Ivrea) da parte di uno di loro. Quanto al secondo profilo, è irrilevante che il secondo tentativo di concilia- zione sia stato avviato un giorno dopo la scadenza del termine all’uopo as- segnato dal giudice, trattandosi di un termine non perentorio; rileva che esso si sia espletato entro la data dell’udienza fissata per la prosecuzione del processo(cfr. Cass. 40035/2021). Quanto al terzo profilo, esso è irrile- vante per la stessa ragionea fondamento dell’irrilevanza del primo motivo. 4. –È accolto il secondo motivo di ricorso, sono rigettati i restanti motivi, è cassata la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto, è rinviat a la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto,rinvia la causa alla Corte di app