CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 23532/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13882/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 923/4/2021, depositata in data 30 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In data 19/05/2017 l’Agente della Riscossionenotificava a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione 048/2017/9002760916/000 ex art. 50 comma 2 d.P.R. n. 602/1973, fondata su 3 cartelle di Motivazione della sentenza - omessa pronuncia sui motiv i di appello– prescrizione pagamento(tutte notificate in data 26/09/2012) per tributi erariali iscritti nei ruoli resi esecutivi dall’Agenzia delle Entrate. 2. La contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Genova eccependo: a) la prescrizione quinquennale dei tributi, degli interessi e delle sanzioni; b) la carenza di motivazione dell’intimazione; c) l’illegittimità del compenso di riscossione, delle spese esecutive e degli interessi moratori. L’Agente della Riscossione si costituiva evidenziando, preliminarmente, la rituale notifica delle cartelle di pagamento e, per effetto della mancata impugnazione delle stesse, la cristallizzazione dei crediti ivi portati. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo spirato il termine di prescrizione del credito, riferito ad ILOR e ritenute per gli anni dal 1990 al 1994. 3. L’Agenzia spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria eccependo: a) la mancata pronuncia in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento; b) il mancato riconoscimento della rituale notifica delle cartelle e della conseguente definitività dei relativi crediti; c) la legittimità dell’intimazione di pagamento; d) la mancata maturazione della prescrizione. La CTR rigettava il gravam e rilevando che «la decisione di primo grado risulta corretta, completa e logicamente motivata» e ribadendo «la prescrizione dell’asserito credito per il quale si è agito giudiziariamente, relativo a crediti ILOR e ritenute afferenti il periodo dal 1990 al 1994», per i quali «sono già abbondantemente trascorsi i termini prescrizionali (sia quinquennali che decennali)» (pag. 2 della sentenza). 4. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:1. Con il suo primo strumento di impugnazione l’ADERdeduce la nullità della sentenza «per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2 d.lgs. 546/92 e motivazione mancante ex art. 36 D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4» per l’omessa pronuncia sui motivi di gravame relativi alla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione oggetto del presente giudizio. Con il secondo motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3°, 21 del D.Lg. 546/1992 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.». Sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto prescritti i crediti in contestazione, atteso che il termine di prescrizione (decennale o quinquennale, come ritenuto dalla CTR) era stato interrotto dalla notifica delle tre cartelle, effettuata il 26.9.2012; pertanto, per effetto della mancata impugnazione delle cartelle, l’eccezione di prescrizione maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle stesse non poteva essere più proposta ed i crediti ivi portati erano divenuti irretrattabili. 2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto giuridicamente connessi, sonofondati. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053). Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente –una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112). Invero, nel caso di specie, la CTR ha indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dall’Agente della Riscossionenell'appello, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che la sentenza di primo grado fosse « corretta, completa e logicamente motivata» stante la prescrizione del credito, riferito agli anni dal 1990 al 1994. Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado, in mancanza di qualsiasi statuizione sugli specifici motivi di gravame relativi alla rituale notifica delle cartelle ed agli effetti in punto di definitività della pretesa erariale. Inoltre, se le tre cartelle indicate nell’intimazione di pagamento fossero state effettivamente notificate il 26/09/2012, la prescrizione avrebbe dovuta essere eccepita dalla contribuente in quella sede (ovvero impugnando le cartelle); in difetto di impugnativa delle cartelle, il successivo atto di intimazione di pagamento può essere impugnato solo per vizi propri, non anche per vizi delle cartelle sulle quali si fonda. 3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censur e accolt e ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di p