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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14402/2026

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to Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civileXXXXXXXXXXXXXX ha chiesto l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alpagamento delle spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 11/06/2025 la Corte di appello di Brescia in sede di giudizio dirinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del12/11/2024, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale diBrescia in data 29/05/2023 che aveva condannato l’odierno ricorrente per il delitto di cuiall’art. 572 cod. pen. e lo aveva assolto dai delitti di cui agli artt. 609 bis e 614 cod. pen., edassolveva l’imputato dal delitto di maltrattamenti per i fatti commessi fino ad aprile 2022 e,riqualificate le condotte poste in essere successivamente a tale data ai sensi dell’art. 612bis, commi 1 e 2, cod. pen., rideterminava la pena inflitta in mesi dieci di reclusioneriducendo anche l’entità della provvisionale ad euro 3.000,00.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo i seguenti motivi:2.1. violazione di legge penale sostanziale e processuale (art. 606 lett. b) e c) cod.proc. pen.) in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazionetra accusa e sentenza avendo i giudici di appello condannato l’imputato per il delitto di attipersecutori (art. 612 bis cod. pen.), con riferimento alle condotte poste in esseresuccessivamente alla cessazione della convivenza, modificando l’imputazione di cui all’art.572 cod. pen., sulla quale si era concentrata la linea difensiva.2.2.

Violazione di legge processuale penale per difetto di condizione di procedibilità.Deduce il ricorrente che l’unica (valida ) querela sporta dalla p.o. in data 27/09/2022,riguarderebbe un singolo episodio avvenuto tra il 24 e il 25 settembre 2022 non contestatonel capo di imputazione, mentre le precedenti denunce del luglio 2022 difettavano dellaistanza di punizione e quella di ottobre 2022 costituiva un’ integrazione della prima denunciadatata 01/07/2022.2.3.

Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.e) cod. proc.pen), avuto riguardo alla valutazione delle prove: installazione del sistema GPSsull’autovettura della p.o., episodio verificatosi ai primi di aprile 2022 e cioè prima dellacessazione della convivenza e che sarebbe irrilevante ai fini della integrazione dellafattispecie di atti persecutori, ravvisata dal giudice di appello solo a partire dalla cessazionedella convivenza e cioè successivamente alla fine di aprile 2022.2.4.

Contraddittorietà e mancanza della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), inrelazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa ed alla pregnanza delle dichiarazionidei testi che, secondo la Difesa, avrebbero riferito circostanze del tutto generiche.2.5.

Contraddittorietà e mancanza della motivazione ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen.),con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’evento del reato avuto riguardo al tenore deimessaggi che la p.o. e l’imputato si scambiavano e che dimostrerebbero l’insussistenzadello stato di ansia o di timore della XXXXXX;2.6.

Contraddittorietà e mancanza della motivazione ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen.),in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la condanna dell’imputato alrisarcimento del danno in favore della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.1.

Va anzitutto ricordato che nel caso di specie la sentenza impugnata è stata resa nelgiudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in relazionealla dedotta questione della inutilizzabilità del contenuto dello smartphone dell’imputato, conl’indicazione, per il giudice di merito, di verificare se detta acquisizione sia avvenuta nelrispetto della norma di cui all’art. 254 cod. proc. pen.; ed in relazione al dedotto vizio dimancanza di adeguata motivazione con riferimento alle censure difensive con le quali sicontestava il giudizio di responsabilità in ordine ai delitti di maltrattamenti siccome fondato sutestimonianze de relato, su dichiarazioni della p.o. non riscontrate, sulla mancatavalutazione dei testi a discarico.In particolare la sentenza rescindente (pag. 9) ha precisato che la Corte di appello nelgiudizio di rinvio, “dovrà attenersi ai principi di diritto sopra indicati e colmare i vuotimotivazionali evidenziati”.Tanto premesso va ricordato che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a secondache l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della leggepenale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nellaprima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando fermala valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda puòprocedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizimotivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Rv. 252333; Sez.5, n. 42814 del 19/06/2014 Rv. 261760 – 01; Sez. 2 n. 8733 del 22/11/2019, dep.04/03/2020, Rv. 278629 – 02).1.1.

Nel caso in esame, al giudice di merito è stato espressamente demandato - constatuizione vincolante in punto di diritto - di dare conto delle modalità con cui è statoacquisito il contenuto dello smartphone dell’imputato (pag. 6 della sentenza rescindente).

LaCorte di appello, valutato il contenuto dell’informativa di reato da cui risultava che l’attività diestrapolazione dei messaggi era avvenuta di iniziativa della polizia giudiziaria, in violazionedell’art. 254, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato l’inutilizzabilità del contenuto della chat(sul punto cfr. Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Rv. 287039 – 01).1.2.

Quanto al vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha, poi, doverosamente colmatole rilevate lacune motivazionali compiendo un nuovo completo esame del materialeprobatorio esercitando i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stataannullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge, consistenti nel non fondare la nuovadecisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazionespettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenzeprocessuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova ( Sez. 3, n.34794 del 19/5/2017, Rv. 271345 e Sez. 2, n. 27116 del 22/5/2014, Rv. 259811; Sez. 5, n.34016 del 22/6/2010, Rv. 248413; Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, Rv. 264861) pervenendoall'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diversoed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 1726 del5/12/2017, Rv. 271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/3/2015, Rv. 263864).2.

Date queste premesse possono ora essere esaminate nello specifico le variecensure difensive.2.1.

Il motivo riguardante la violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza per effetto della riqualificazione del fatto, è infondato.Questa Corte ha infatti condivisibilmente affermato che “Il giudice di appello, pur inpresenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridicadel fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, comeinterpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazionetotale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile laridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di farvalere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa noncomporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio. (Sez. 3, n. 9457 del19/01/2024, Rv. 286026 – 01).Nella specie il ricorrente non spiega in cosa si sarebbe concretizzato il vulnus delleprerogative difensive posto che già nella fase cautelare il capo di incolpazione recava lacontestazione della fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen., poi riqualificata dal Gip aisensi dell’art. 572 cod. pen., in relazione alla quale il giudice di primo grado ha condannatol’imputato (assolvendolo da quelli di violenza sessuale e violazione di domicilio) dovendosirilevare come lo stesso Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, in appello, aveva chiestol’assoluzione per la parte di condotta violativa posta in essere durante la convivenza edintegrante i maltrattamenti ed aveva chiesto la condanna ai sensi dell’art. 612 bis cod. pen.,per i fatti successivi alla cessazione della convivenza (fine aprile 2022), sicchè è evidenteche la diversa qualificazione giuridica del fatto, immutato il nucleo storico dellacontestazione, è risultata uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo unosviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suodifensore hanno avuto, nella fase di merito, piena possibilità di interloquire in ordine alcontenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 5, n.7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 254649 – 01).E’ stato infatti affermato da questa Corte che “In tema di correlazione tra imputazionecontestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale,nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesiastratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indaginevolta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e meroconfronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia digaranzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraversol'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione ( Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 – 04).3.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso concernente il difetto di condizione diprocedibilità.3.1.

Va sul punto rilevato che il delitto di atti persecutori cui all’art. 612 bis cod. pen.,per giurisprudenza consolidata, deve essere ricondotto nell'ambito dei reati abituali cd.impropri ed è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla normaincriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alladeterminazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suocomplesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo attopersecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loroidentificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzionedell'evento (ex multis Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, Rv. 275381), con la conseguenza chenon rileva la non punibilità o perseguibilità per difetto di querela dei singoli fatti-reato previstidalla fattispecie incriminatrice e costituenti l'unitaria sequenza criminosa determinativa di unodegli eventi tipici (Sez. 5, n. 3776 del 24/11/2020, dep. 2021, G., Rv. 280416).

Deve essereevidenziato che l'evento o, meglio, gli eventi alternativi (ciascuno dei quali è idoneo arealizzare il reato cfr. Sez. 5, n. 29782 del 19/05/2011, Rv. 250399; Sez. 5, n. 34015 del22/06/2010, Rv. 248412), che disegnano la tipicità oggettiva della fattispecie di attipersecutori si realizzano "per accumulo" di condotte reiterate, le quali integrano minacce emolestie verso taluno, tanto da provocargli un grave stato d'ansia o di paura, ovvero daingenerare fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero ancorada costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.Orbene, tale evento "per accumulo" rimane unico, ed unico si configura anche il reato,pur se, come nel caso di specie, di seguito al suo perfezionamento, la condotta prosegua edarrivi ad ulteriore, definitiva consumazione, aggravandone le conseguenze, e cioèamplificando la dimensione dell'evento dannoso generato dalle condotte antecedentementeposte in essere (Sez. 5, n. 17000 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 279081).In definitiva, qualora i diversi atti posti in essere dall'agente si rivelino essere i segmentidella medesima ed unitaria condotta persecutoria, la circostanza che alcuni di essi sianostati posti in essere successivamente alla proposizione della querela non consente diritenere che questi ultimi integrino un nuovo ed autonomo reato (Sez. 5, n. 41431 del11/07/2016, Rv. 267868 e Sez. 5, n. 31996 del 15/03/2018, Rv. 273640, in motivazione).

Nérileva che la sequenza di comportamenti realizzati anteriormente alla presentazione dellaquerela abbia già causato uno degli eventi tipici, se gli atti successivi lo hanno prolungato oaggravato.

Diversamente dal reato permanente, nel quale la condotta offensiva si presentaunitaria e senza cesure temporali, nel reato abituale la condotta è caratterizzata da unapluralità di atti che, nel loro complesso, realizzano l'offesa al bene giuridico protetto dallanorma incriminatrice; di conseguenza, ai fini della proposizione della querela, il termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide con "l'evento di danno"consistente alternativamente nell'alterazione delle abitudini di vita della vittima o in unperdurante stato di ansia o di paura, ovvero con "l'evento di pericolo" consistente nelfondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto (Sez. 5, n. 17082 del05/12/2014 - dep. 2015, Rv. 263330).3.2.

Nel caso esaminato, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi didiritto testè illustrati poiché, dalla piana lettura della querela del 27 settembre 2022, e dellasuccessiva integrazione dell’ottobre 2022, emerge la volontà punitiva della vittima conriferimento alla condotta persecutoria dell’imputato complessivamente considerata, al di làdella specifica indicazione del singolo episodio ivi descritto.4.

Infondato è anche il terzo motivo che deduce travisamento della prova conriferimento all’integrazione della fattispecie di atti persecutori avuto riguardo all’episodiodell’installazione del GPS sull’ autovettura della vittima, avvenuto prima della cessazionedella convivenza e quindi, secondo la difesa, inidoneo ad integrare il delitto de quo, consumatosi a partire dalla fine di aprile 2022.La Corte di appello, sul punto, ha specificato che il controllo della vittima avvenivaanche mediante video camera e registratore e che, quanto al GPS, sebbene l’installazionefosse avvenuta prima della cessazione della convivenza ( e quindi nel periodo dei contestatimaltrattamenti), il controllo della condotta della vittima con tale mezzo, era continuato anchedopo la cessazione della convivenza e la vittima, come riferito anche da testi terzi ( cfr. pag.24 della sentenza impugnata) appariva spaventata e viveva in un perdurante stato di ansia epaura .5.

Il quarto motivo è parimenti infondato.La Corte territoriale alle pagg. 23 e seguenti della sentenza impugnata haapprofonditamente vagliato la attendibilità della persona offesa indicando i risconti esterni alsuo narrato, costituiti dalle dichiarazioni di testimoni che avevano avuto diretta percezionedei fatti descritti nell’imputazione, rilevando come dette dichiarazioni, lungi dall’appariregeneriche avessero riguardato specifici episodi in cui l’imputato seguiva la XXXXXX,esercitando un controllo continuo, facendole sentire “il fiato sul collo” tanto che la donnaviveva in uno stato di paura e di terrore.

La Corte di merito ha anche giustificato conmotivazione non illogica, né arbitraria, il giudizio di irrilevanza delle testimonianze a discarico(cfr. pagg. 24 e 25).

Le doglianze difensive su detti punti si rivelano dunque non consentite inquanto mirano a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, invero,correttamente scrutinato dal giudice di appello osservando il dictum della sentenzarescindente.

6. Il successivo motivo di doglianza è manifestamente infondato e meramenteassertivo.

Sullo stato di ansia e di paura quale elemento costitutivo del reato si è espressacorrettamente la Corte di appello a pag. 25, anche in questo caso la censura si risolve in unainammissibile rilettura del materiale probatorio ed è anche aspecifica poiché non si confrontacon il passaggio della motivazione in cui la Corte ha spiegato che, nonostante la donnacontinuasse ad uscire di casa e non avesse modificato le sue abitudini di vita, la condottavessatoria del XXXX le aveva generato uno stato di ansia e paura idoneo ad integrarel’evento del reato.

Il delitto di atti persecutori, è definito infatti reato abituale e di danno adeventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo,si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dellaabitualità del reato (Sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280331 – 01).7.

Manifestamente infondata è anche l’ultima doglianza difensiva.La Corte d’appello pur avendo ridimensionato l’ipotesi di accusa, ha confermato ilgiudizio di responsabilità del prevenuto per cui appare corretta la statuizione in ordine alrisarcimento del danno ex art. 538 cod. proc. pen. , di cui è stato correlativamente ridottol’importo liquidato a titolo di provvisionale.8.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato ed il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXX nella misura che sarà liquidata dalla Cortedi appello di Brescia.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXX ammessa al patrocinio a spese delloStato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Brescia con separato decretodi pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello stato.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civileXXXXXXXXXXXXXX ha chiesto l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alpagamento delle spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 11/06/2025 la Corte di appello di Brescia in sede di giudizio dirinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del12/11/2024, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale diBrescia in data 29/05/2023 che aveva condannato l’odierno ricorrente per il delitto di cuiall’art. 572 cod. pen. e lo aveva assolto dai delitti di cui agli artt. 609 bis e 614 cod. pen., edassolveva l’imputato dal delitto di maltrattamenti per i fatti commessi fino ad aprile 2022 e,riqualificate le condotte poste in essere successivamente a tale data ai sensi dell’art. 612bis, commi 1 e 2, cod. pen., rideterminava la pena inflitta in mesi dieci di reclusioneriducendo anche l’entità della provvisionale ad euro 3.000,00.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo i seguenti motivi:2.1. violazione di legge penale sostanziale e processuale (art. 606 lett. b) e c) cod.proc. pen.) in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazionetra accusa e sentenza avendo i giudici di appello condannato l’imputato per il delitto di attipersecutori (art. 612 bis cod. pen.), con riferimento alle condotte poste in esseresuccessivamente alla cessazione della convivenza, modificando l’imputazione di cui all’art.572 cod. pen., sulla quale si era concentrata la linea difensiva.2.2. Violazione di legge processuale penale per difetto di condizione di procedibilità.Deduce il ricorrente che l’unica (valida ) querela sporta dalla p.o. in data 27/09/2022,riguarderebbe un singolo episodio avvenuto tra il 24 e il 25 settembre 2022 non contestatonel capo di imputazione, mentre le precedenti denunce del luglio 2022 difettavano dellaistanza di punizione e quella di ottobre 2022 costituiva un’ integrazione della prima denunciadatata 01/07/2022.2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.e) cod. proc.pen), avuto riguardo alla valutazione delle prove: installazione del sistema GPSsull’autovettura della p.o., episodio verificatosi ai primi di aprile 2022 e cioè prima dellacessazione della convivenza e che sarebbe irrilevante ai fini della integrazione dellafattispecie di atti persecutori, ravvisata dal giudice di appello solo a partire dalla cessazionedella convivenza e cioè successivamente alla fine di aprile 2022.2.4. Contraddittorietà e mancanza della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), inrelazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa ed alla pregnanza delle dichiarazionidei testi che, secondo la Difesa, avrebbero riferito circostanze del tutto generiche.2.5. Contraddittorietà e mancanza della motivazione ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen.),con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’evento del reato avuto riguardo al tenore deimessaggi che la p.o. e l’imputato si scambiavano e che dimostrerebbero l’insussistenzadello stato di ansia o di timore della XXXXXX;2.6. Contraddittorietà e mancanza della motivazione ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen.),in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la condanna dell’imputato alrisarcimento del danno in favore della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.1. Va anzitutto ricordato che nel caso di specie la sentenza impugnata è stata resa nelgiudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in relazionealla dedotta questione della inutilizzabilità del contenuto dello smartphone dell’imputato, conl’indicazione, per il giudice di merito, di verificare se detta acquisizione sia avvenuta nelrispetto della norma di cui all’art. 254 cod. proc. pen.; ed in relazione al dedotto vizio dimancanza di adeguata motivazione con riferimento alle censure difensive con le quali sicontestava il giudizio di responsabilità in ordine ai delitti di maltrattamenti siccome fondato sutestimonianze de relato, su dichiarazioni della p.o. non riscontrate, sulla mancatavalutazione dei testi a discarico.In particolare la sentenza rescindente (pag. 9) ha precisato che la Corte di appello nelgiudizio di rinvio, “dovrà attenersi ai principi di diritto sopra indicati e colmare i vuotimotivazionali evidenziati”.Tanto premesso va ricordato che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a secondache l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della leggepenale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nellaprima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando fermala valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda puòprocedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizimotivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Rv. 252333; Sez.5, n. 42814 del 19/06/2014 Rv. 261760 – 01; Sez. 2 n. 8733 del 22/11/2019, dep.04/03/2020, Rv. 278629 – 02).1.1. Nel caso in esame, al giudice di merito è stato espressamente demandato - constatuizione vincolante in punto di diritto - di dare conto delle modalità con cui è statoacquisito il contenuto dello smartphone dell’imputato (pag. 6 della sentenza rescindente). LaCorte di appello, valutato il contenuto dell’informativa di reato da cui risultava che l’attività diestrapolazione dei messaggi era avvenuta di iniziativa della polizia giudiziaria, in violazionedell’art. 254, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato l’inutilizzabilità del contenuto della chat(sul punto cfr. Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Rv. 287039 – 01).1.2. Quanto al vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha, poi, doverosamente colmatole rilevate lacune motivazionali compiendo un nuovo completo esame del materialeprobatorio esercitando i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stataannullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge, consistenti nel non fondare la nuovadecisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazionespettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenzeprocessuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova ( Sez. 3, n.34794 del 19/5/2017, Rv. 271345 e Sez. 2, n. 27116 del 22/5/2014, Rv. 259811; Sez. 5, n.34016 del 22/6/2010, Rv. 248413; Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, Rv. 264861) pervenendoall'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diversoed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 1726 del5/12/2017, Rv. 271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/3/2015, Rv. 263864).2. Date queste premesse possono ora essere esaminate nello specifico le variecensure difensive.2.1. Il motivo riguardante la violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza per effetto della riqualificazione del fatto, è infondato.Questa Corte ha infatti condivisibilmente affermato che “Il giudice di appello, pur inpresenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridicadel fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, comeinterpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazionetotale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile laridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di farvalere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa noncomporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio. (Sez. 3, n. 9457 del19/01/2024, Rv. 286026 – 01).Nella specie il ricorrente non spiega in cosa si sarebbe concretizzato il vulnus delleprerogative difensive posto che già nella fase cautelare il capo di incolpazione recava lacontestazione della fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen., poi riqualificata dal Gip aisensi dell’art. 572 cod. pen., in relazione alla quale il giudice di primo grado ha condannatol’imputato (assolvendolo da quelli di violenza sessuale e violazione di domicilio) dovendosirilevare come lo stesso Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, in appello, aveva chiestol’assoluzione per la parte di condotta violativa posta in essere durante la convivenza edintegrante i maltrattamenti ed aveva chiesto la condanna ai sensi dell’art. 612 bis cod. pen.,per i fatti successivi alla cessazione della convivenza (fine aprile 2022), sicchè è evidenteche la diversa qualificazione giuridica del fatto, immutato il nucleo storico dellacontestazione, è risultata uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo unosviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suodifensore hanno avuto, nella fase di merito, piena possibilità di interloquire in ordine alcontenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 5, n.7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 254649 – 01).E’ stato infatti affermato da questa Corte che “In tema di correlazione tra imputazionecontestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale,nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesiastratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indaginevolta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e meroconfronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia digaranzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraversol'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione ( Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 – 04).3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso concernente il difetto di condizione diprocedibilità.3.1. Va sul punto rilevato che il delitto di atti persecutori cui all’art. 612 bis cod. pen.,per giurisprudenza consolidata, deve essere ricondotto nell'ambito dei reati abituali cd.impropri ed è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla normaincriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alladeterminazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suocomplesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo attopersecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loroidentificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzionedell'evento (ex multis Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, Rv. 275381), con la conseguenza chenon rileva la non punibilità o perseguibilità per difetto di querela dei singoli fatti-reato previstidalla fattispecie incriminatrice e costituenti l'unitaria sequenza criminosa determinativa di unodegli eventi tipici (Sez. 5, n. 3776 del 24/11/2020, dep. 2021, G., Rv. 280416). Deve essereevidenziato che l'evento o, meglio, gli eventi alternativi (ciascuno dei quali è idoneo arealizzare il reato cfr. Sez. 5, n. 29782 del 19/05/2011, Rv. 250399; Sez. 5, n. 34015 del22/06/2010, Rv. 248412), che disegnano la tipicità oggettiva della fattispecie di attipersecutori si realizzano "per accumulo" di condotte reiterate, le quali integrano minacce emolestie verso taluno, tanto da provocargli un grave stato d'ansia o di paura, ovvero daingenerare fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero ancorada costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.Orbene, tale evento "per accumulo" rimane unico, ed unico si configura anche il reato,pur se, come nel caso di specie, di seguito al suo perfezionamento, la condotta prosegua edarrivi ad ulteriore, definitiva consumazione, aggravandone le conseguenze, e cioèamplificando la dimensione dell'evento dannoso generato dalle condotte antecedentementeposte in essere (Sez. 5, n. 17000 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 279081).In definitiva, qualora i diversi atti posti in essere dall'agente si rivelino essere i segmentidella medesima ed unitaria condotta persecutoria, la circostanza che alcuni di essi sianostati posti in essere successivamente alla proposizione della querela non consente diritenere che questi ultimi integrino un nuovo ed autonomo reato (Sez. 5, n. 41431 del11/07/2016, Rv. 267868 e Sez. 5, n. 31996 del 15/03/2018, Rv. 273640, in motivazione). Nérileva che la sequenza di comportamenti realizzati anteriormente alla presentazione dellaquerela abbia già causato uno degli eventi tipici, se gli atti successivi lo hanno prolungato oaggravato. Diversamente dal reato permanente, nel quale la condotta offensiva si presentaunitaria e senza cesure temporali, nel reato abituale la condotta è caratterizzata da unapluralità di atti che, nel loro complesso, realizzano l'offesa al bene giuridico protetto dallanorma incriminatrice; di conseguenza, ai fini della proposizione della querela, il termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide con "l'evento di danno"consistente alternativamente nell'alterazione delle abitudini di vita della vittima o in unperdurante stato di ansia o di paura, ovvero con "l'evento di pericolo" consistente nelfondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto (Sez. 5, n. 17082 del05/12/2014 - dep. 2015, Rv. 263330).3.2. Nel caso esaminato, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi didiritto testè illustrati poiché, dalla piana lettura della querela del 27 settembre 2022, e dellasuccessiva integrazione dell’ottobre 2022, emerge la volontà punitiva della vittima conriferimento alla condotta persecutoria dell’imputato complessivamente considerata, al di làdella specifica indicazione del singolo episodio ivi descritto.4. Infondato è anche il terzo motivo che deduce travisamento della prova conriferimento all’integrazione della fattispecie di atti persecutori avuto riguardo all’episodiodell’installazione del GPS sull’ autovettura della vittima, avvenuto prima della cessazionedella convivenza e quindi, secondo la difesa, inidoneo ad integrare il delitto de quo, consumatosi a partire dalla fine di aprile 2022.La Corte di appello, sul punto, ha specificato che il controllo della vittima avvenivaanche mediante video camera e registratore e che, quanto al GPS, sebbene l’installazionefosse avvenuta prima della cessazione della convivenza ( e quindi nel periodo dei contestatimaltrattamenti), il controllo della condotta della vittima con tale mezzo, era continuato anchedopo la cessazione della convivenza e la vittima, come riferito anche da testi terzi ( cfr. pag.24 della sentenza impugnata) appariva spaventata e viveva in un perdurante stato di ansia epaura .5. Il quarto motivo è parimenti infondato.La Corte territoriale alle pagg. 23 e seguenti della sentenza impugnata haapprofonditamente vagliato la attendibilità della persona offesa indicando i risconti esterni alsuo narrato, costituiti dalle dichiarazioni di testimoni che avevano avuto diretta percezionedei fatti descritti nell’imputazione, rilevando come dette dichiarazioni, lungi dall’appariregeneriche avessero riguardato specifici episodi in cui l’imputato seguiva la XXXXXX,esercitando un controllo continuo, facendole sentire “il fiato sul collo” tanto che la donnaviveva in uno stato di paura e di terrore. La Corte di merito ha anche giustificato conmotivazione non illogica, né arbitraria, il giudizio di irrilevanza delle testimonianze a discarico(cfr. pagg. 24 e 25). Le doglianze difensive su detti punti si rivelano dunque non consentite inquanto mirano a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, invero,correttamente scrutinato dal giudice di appello osservando il dictum della sentenzarescindente. 6. Il successivo motivo di doglianza è manifestamente infondato e meramenteassertivo. Sullo stato di ansia e di paura quale elemento costitutivo del reato si è espressacorrettamente la Corte di appello a pag. 25, anche in questo caso la censura si risolve in unainammissibile rilettura del materiale probatorio ed è anche aspecifica poiché non si confrontacon il passaggio della motivazione in cui la Corte ha spiegato che, nonostante la donnacontinuasse ad uscire di casa e non avesse modificato le sue abitudini di vita, la condottavessatoria del XXXX le aveva generato uno stato di ansia e paura idoneo ad integrarel’evento del reato. Il delitto di atti persecutori, è definito infatti reato abituale e di danno adeventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo,si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dellaabitualità del reato (Sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280331 – 01).7. Manifestamente infondata è anche l’ultima doglianza difensiva.La Corte d’appello pur avendo ridimensionato l’ipotesi di accusa, ha confermato ilgiudizio di responsabilità del prevenuto per cui appare corretta la statuizione in ordine alrisarcimento del danno ex art. 538 cod. proc. pen. , di cui è stato correlativamente ridottol’importo liquidato a titolo di provvisionale.8. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato ed il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXX nella misura che sarà liquidata dalla Cortedi appello di Brescia. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXX ammessa al patrocinio a spese delloStato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Brescia con separato decretodi pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello stato.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 14402/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris