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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 09190/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 del Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria rumena in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 7 dicembre 2022 a seguito della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in data 11 maggio 2022 per l'esecuzione della pena di anni due mesi uno e giorni diciannove di reclusione.2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, invocando, a mezzo di difensore, l'annullamento della sentenza per violazione di legge.

3. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Venezia emessa in data 22 dicembre 2022 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 2 gennaio 2023, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Dagli atti risulta che la sentenza è stata depositata in data 22 dicembre 2022, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (5 giorni) il giorno 27 dicembre 2022 ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.69 come modificato dal d.lgs. 10/2021, trattandosi di sentenza che ha deciso sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 7 dicembre 2022, dopo la entrata in vigore (20 febbraio 2021) del predetto decreto legislativo in base a quanto stabilito dalla norma transitoria (vedi art. 28 del cit. decreto).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

Così deciso il giorno 2 marzo 2023 Il C sigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 del Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria rumena in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 7 dicembre 2022 a seguito della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in data 11 maggio 2022 per l'esecuzione della pena di anni due mesi uno e giorni diciannove di reclusione.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, invocando, a mezzo di difensore, l'annullamento della sentenza per violazione di legge. 3. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Venezia emessa in data 22 dicembre 2022 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 2 gennaio 2023, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Dagli atti risulta che la sentenza è stata depositata in data 22 dicembre 2022, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (5 giorni) il giorno 27 dicembre 2022 ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.69 come modificato dal d.lgs. 10/2021, trattandosi di sentenza che ha deciso sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 7 dicembre 2022, dopo la entrata in vigore (20 febbraio 2021) del predetto decreto legislativo in base a quanto stabilito dalla norma transitoria (vedi art. 28 del cit. decreto). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso il giorno 2 marzo 2023 Il C sigliere estensor
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