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Cassazione n. 12441/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32130-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 842/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/07/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, per quanto qui interessa, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione del giudice amministrativo, nella controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva chiesto che le venisse riconosciuto il beneficio economico previsto dall'art. 68 comma 6 del d.P.R. n. 384 del 1990 a decorrere dal 1.12.1990 quantificato in E 17.571.000 annue lorde sul rilievo che al momento dell'entrata in vigore della citata norma era in possesso del requisito di tre anni di anzianità nella posizione di coordinatrice (avendolo da tempo superato essendo stata nominata con delibera n. 890 del 1979).

2. Il giudice di appello - in adesione all'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 7208 del 2019 seguita da altre ad essa successive con le quali era stato chiarito che l'inadempimento della ASL aveva effetto istantaneo, anche se fattualmente si era riverberato negli anni successivi - ha evidenziato che l' interessata non aveva tempestivamente reagito all'inadempimento dell'amministrazione, così come avrebbe potuto, ed ha ritenuto che perciò restasse ferma la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la lavoratrice alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998 e fino al 15 settembre del 2000 avrebbe potuto far valere il suo diritto.

Infatti, secondo il giudice di appello, nel caso in esame la lesione del diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa si era consumata nel momento, certo, dell'inquadramento pacificamente antecedente il 30 giugno 1998.

Con quel provvedimento - nello specifico dalla delibera n. 2373 del 1992 - venne rettificata la Ric. 2020 n. 32130 sez.

SU - ud. 14-12-2021 -2- precedente delibera del 1991 e negato il diritto all'erogazione del beneficio e si radicò la giurisdizione davanti al giudice amministrativo, restando irrilevante il fatto che gli effetti di tale delibera si fossero protratti anche dopo il 1998.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] che insiste per la giurisdizione del giudice ordinario articolando due motivi.

4. L'[OSCURATO:PERSONA] della provincia di Bari ritualmente evocata in giudizio non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., 111 Cost. e 132 comma 2 cod.proc.civ. oltre che la motivazione illogica e apparente.

5.1. Sostiene la ricorrente che il suo diritto al conseguimento del beneficio economico azionato non era stato leso tanto dall'adozione della delibera n.2373 del 1992 che aveva escluso che le potesse essere riconosciuta la qualifica di dirigente non essendo la Muoio in possesso del necessario €1r-a--4e.c-essaio diploma di laurea universitario.

La questione controversa era se il diritto al beneficio rivendicato fosse conseguente piuttosto alla circostanza di fatto di aver rivestito la posizione di coordinatrice e di avere più di tre anni di anzianità, così come pure previsto dal d.P.R. n. 384 del 1990, maturandolo anno per anno fino alla cessazione del rapporto nel 2014.

Deduce che si tratterebbe di una di quelle ipotesi a "cavallo" che legittimerebbero la giurisdizione del giudice ordinario.

5.2. A tal proposito la ricorrente sottolinea che, per poter adire il giudice ed ottenere il beneficio in relazione alla sua posizione di coordinatrice per più di tre anni, aveva dovuto attendere la definizione del giudizio amministrativo promosso proprio contro la delibera 2373 del 1992 che le aveva revocato il beneficio sul rilievo del mancato possesso del titolo di studio per poter ottenere la Ric. 2020 n. 32130 sez.

SU ud. 14-12-2021 -3- qualifica dirigenziale e che le due controversie non potevano essere proposte insieme.

6. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2909 cod.civ. per essere stata ritenuta assorbita la censura con la quale si denunciava la mancata considerazione del giudicato amministrativo sulla questione ritenuta inammissibile dal giudice amministrativo, perché tardivamente proposta solo in appello, della riconoscibilità del beneficio in relazione alla posizione di coordinatrice.

6.1. Sostiene la ricorrente che proprio l'accertata diversità di petitum e causa petendi avrebbe dovuto convincere la Corte territoriale della proponibilità dell'azione davanti al giudice ordinario.

7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

7.1. Va premesso che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 69, comma 7, del d.

Igs. n. 165 del 2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo (cfr. tra le altre Cass. s.u. 11/07/2019 n.18671 e 10/11/2020 n. 25207 e già Cass. s.u. 09/06/2016 n. 11851).

7.2. Inoltre, come è noto, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il Ric 2020 n. 32130 sez.

SU - ud. 14-12-2021 -4- petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della " causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass. s.u. 31/07/2018 n. 20350).

7.3. Nel caso in esame la domanda è volta al riconoscimento del diritto della dipendente a conseguire il beneficio economico previsto dall'art. 68 comma 6 del d.P.R. n. 384 del 1990 in base all'allegato svolgimento delle funzioni di coordinatrice per la durata di più di tre anni e fino al collocamento a riposo della lavoratrice nel 2014.

In sostanza le ragioni alle quali nel presente giudizio si connette il diritto al beneficio economico azionato sono del tutto scollegate dalleidelibere con le quali si è negato il diritto al conseguimento della qualifica dirigenziale e risultano piuttosto ancorate al fattuale svolgimento di compiti di coordinamento.

7.4. Ne consegue che per le ragioni esposte la decisione della controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 14 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32130-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 842/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, per quanto qui interessa, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione del giudice amministrativo, nella controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva chiesto che le venisse riconosciuto il beneficio economico previsto dall'art. 68 comma 6 del d.P.R. n. 384 del 1990 a decorrere dal 1.12.1990 quantificato in E 17.571.000 annue lorde sul rilievo che al momento dell'entrata in vigore della citata norma era in possesso del requisito di tre anni di anzianità nella posizione di coordinatrice (avendolo da tempo superato essendo stata nominata con delibera n. 890 del 1979). 2. Il giudice di appello - in adesione all'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 7208 del 2019 seguita da altre ad essa successive con le quali era stato chiarito che l'inadempimento della ASL aveva effetto istantaneo, anche se fattualmente si era riverberato negli anni successivi - ha evidenziato che l' interessata non aveva tempestivamente reagito all'inadempimento dell'amministrazione, così come avrebbe potuto, ed ha ritenuto che perciò restasse ferma la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la lavoratrice alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998 e fino al 15 settembre del 2000 avrebbe potuto far valere il suo diritto. Infatti, secondo il giudice di appello, nel caso in esame la lesione del diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa si era consumata nel momento, certo, dell'inquadramento pacificamente antecedente il 30 giugno 1998. Con quel provvedimento - nello specifico dalla delibera n. 2373 del 1992 - venne rettificata la Ric. 2020 n. 32130 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- precedente delibera del 1991 e negato il diritto all'erogazione del beneficio e si radicò la giurisdizione davanti al giudice amministrativo, restando irrilevante il fatto che gli effetti di tale delibera si fossero protratti anche dopo il 1998. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] che insiste per la giurisdizione del giudice ordinario articolando due motivi. 4. L'[OSCURATO:PERSONA] della provincia di Bari ritualmente evocata in giudizio non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., 111 Cost. e 132 comma 2 cod.proc.civ. oltre che la motivazione illogica e apparente. 5.1. Sostiene la ricorrente che il suo diritto al conseguimento del beneficio economico azionato non era stato leso tanto dall'adozione della delibera n.2373 del 1992 che aveva escluso che le potesse essere riconosciuta la qualifica di dirigente non essendo la Muoio in possesso del necessario €1r-a--4e.c-essaio diploma di laurea universitario. La questione controversa era se il diritto al beneficio rivendicato fosse conseguente piuttosto alla circostanza di fatto di aver rivestito la posizione di coordinatrice e di avere più di tre anni di anzianità, così come pure previsto dal d.P.R. n. 384 del 1990, maturandolo anno per anno fino alla cessazione del rapporto nel 2014. Deduce che si tratterebbe di una di quelle ipotesi a "cavallo" che legittimerebbero la giurisdizione del giudice ordinario. 5.2. A tal proposito la ricorrente sottolinea che, per poter adire il giudice ed ottenere il beneficio in relazione alla sua posizione di coordinatrice per più di tre anni, aveva dovuto attendere la definizione del giudizio amministrativo promosso proprio contro la delibera 2373 del 1992 che le aveva revocato il beneficio sul rilievo del mancato possesso del titolo di studio per poter ottenere la Ric. 2020 n. 32130 sez. SU ud. 14-12-2021 -3- qualifica dirigenziale e che le due controversie non potevano essere proposte insieme. 6. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2909 cod.civ. per essere stata ritenuta assorbita la censura con la quale si denunciava la mancata considerazione del giudicato amministrativo sulla questione ritenuta inammissibile dal giudice amministrativo, perché tardivamente proposta solo in appello, della riconoscibilità del beneficio in relazione alla posizione di coordinatrice. 6.1. Sostiene la ricorrente che proprio l'accertata diversità di petitum e causa petendi avrebbe dovuto convincere la Corte territoriale della proponibilità dell'azione davanti al giudice ordinario. 7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 7.1. Va premesso che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 69, comma 7, del d. Igs. n. 165 del 2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo (cfr. tra le altre Cass. s.u. 11/07/2019 n.18671 e 10/11/2020 n. 25207 e già Cass. s.u. 09/06/2016 n. 11851). 7.2. Inoltre, come è noto, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il Ric 2020 n. 32130 sez. SU - ud. 14-12-2021 -4- petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della " causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass. s.u. 31/07/2018 n. 20350). 7.3. Nel caso in esame la domanda è volta al riconoscimento del diritto della dipendente a conseguire il beneficio economico previsto dall'art. 68 comma 6 del d.P.R. n. 384 del 1990 in base all'allegato svolgimento delle funzioni di coordinatrice per la durata di più di tre anni e fino al collocamento a riposo della lavoratrice nel 2014. In sostanza le ragioni alle quali nel presente giudizio si connette il diritto al beneficio economico azionato sono del tutto scollegate dalleidelibere con le quali si è negato il diritto al conseguimento della qualifica dirigenziale e risultano piuttosto ancorate al fattuale svolgimento di compiti di coordinamento. 7.4. Ne consegue che per le ragioni esposte la decisione della controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese al definitivo. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 14 d
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