CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 1996
Cassazione n. 18031/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto "il rigetto il ricorso proposto" e, in subordine, di rimettere "il ricorso alle Sezioni unite per la soluzione della questione di diritto controversa". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 marzo 2025, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 29 giugno 2023 che aveva dichiarato il predetto colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 309/1990 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.La Corte territoriale ha fondato la declaratoria di inammissibilità sulla violazione dell'art. 581, comma 1 quater, c.p.p., in quanto l'atto di appello non era corredato da uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, siccome imposto per il difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza. La Corte ha ritenuto applicabile tale onere formale anche in caso di impugnazione volta a contestare la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza, aderendo a un orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto superato l'opposto risultato interpretativo, espresso da Sez. 1, n. 9426 del 18/1/2024, Oko, sull'assunto che confliggeva con il regime delle impugnazioni introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] che ha, quale cardine, la volontà dell'imputato di far progredire nei gradi successivi al primo il processo. Nel merito, la Corte ha comunque ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza, evidenziando che l'imputato era a conoscenza del procedimento per aver ricevuto a mani proprie sia il decreto di convalida di perquisizione e sequestro e l'informazione di garanzia, sia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415- bis c.p.p. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ufficio dell'imputato deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. La difesa sostiene che tale disposizione non si applichi quando l'impugnazione ha a oggetto l'ordinanza dichiarativa dell'assenza, derogando l'art. 586 c.p.p. agli oneri imposti dall'art. 581 comma 1 quater c.p. Si argomenta che sarebbe irragionevole limitare il potere di impugnazione del difensore d'ufficio avverso tale ordinanza con un requisito formale previsto espressamente per la sola "sentenza". Si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 317/2009, aveva precisato che "ogni persona giudicata in sua assenza deve poter impugnare la decisione con tutti i mezzi di gravame che le sarebbero consentiti qualora fosse stata presente". Si contesta inoltre alla Corte territoriale di aver motivato in modo apodittico, facendo riferimento a un "più recente orientamento" senza indicare alcuna specifica pronuncia di legittimità a sostegno, disattendendo così il principio enunciato da Cass., Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, addebitando alla sentenza di aver omesso di rilevare la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato. Si 2sostiene che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere l'imputato a conoscenza del processo sulla base della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o di altri atti della fase investigativa. A tal proposito, si richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 28912/2019, Innaro), secondo cui la conoscenza effettiva deve riferirsi a un provvedimento formale di vocatio in iudicium. Si deduce che: lo stesso giudice di primo grado aveva manifestato dubbi sulla regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso l'indirizzo di residenza; la successiva notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. non era idonea a fondare una valida dichiarazione di assenza, non assicurando la conoscenza effettiva dell'atto, specialmente in assenza di un rapporto fiduciario e di contatti tra l'imputato e il suo difensore d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. La sentenza del Tribunale di Bari è stata pronunciata il 29 giugno 2023 per cui, ai sensi dell'art. 89 comma 3 d.lgs. 150/2022, l'appello avrebbe dovuto essere corredato dal mandato a impugnazione e dall'elezione o dichiarazione di domicilio rilasciati dopo la sentenza, così imponendo il comma 1 quater dell'art. 581 c.p.p. Va, per completezza, ricordato che l'onere formale imposto da tale norma non ha subito modifiche, per il difensore di ufficio dell'imputato assente, per effetto della legge 9/8/2024, n. 114. La norma, secondo la giurisprudenza di legittimità, mira ad assicurare che il grado di appello e quello di cassazione siano instaurati in relazione a imputati, giudicati in assenza, che conoscano e vogliano la progressione del processo nel grado successivo (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525; Se. 1, n. 28002 del 15/4/2025, Zauaoui). 2. In ordine poi all'ambito applicativo della norma, il prevalente orientamento di legittimità esclude che l'onere di allegazione dello specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza oggetto di impugnazione e corredato della dichiarazione o elezione di domicilio non operi nel caso in cui l'impugnazione contesti proprio la correttezza della dichiarazione giudiziale di assenza. Molteplici risultano gli argomenti che supportato una tale conclusione. Innanzitutto, il dato letterale, non prevedendo la norma eccezioni nel caso di impugnazione volta a contestare esclusivamente la dichiarazione di assenza. In secondo luogo, la lettura sistematica della norma nel complesso delle disposizioni del codice, che assicura tutela all'assente che deduca la non correttezza della dichiarazione di assenza 3mediante i rimedi della restituzione nel termine, di cui all'art. 175, comma 2.1, c.p.p. e della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis c.p.p. Sicché, come efficacemente esposto in Sez. 2, n. 34657 del 7/10/2025, Zouhri: "a) quando i termini per impugnare sono spirati, l'imputato, che contesta la legittimità della dichiarazione di assenza, può chiedere la restituzione del termine per impugnare o la rescissione del giudicato; b) quando i termini per impugnare non sono spirati, l'imputato che intenda farsi rappresentare da un difensore d'ufficio deve consegnare allo stesso il mandato ad impugnare". 3. Tale risultato interpretativo appare al Collegio da preferire rispetto all'opposto indirizzo richiamato dal ricorso in quanto appare coerente con le finalità della riforma, così evitando l'espletamento di attività processuali che potrebbero essere travolte dal rimedio della rescissione, senza compromettere la tutela delle ragioni dell'imputato erroneamente dichiarato assente, che potranno essere fatte valere con i rimedi appositamente previsti dal codice di rito. Evita, inoltre, di determinare la creazione di due differenti regimi di impugnazione, a seconda che si contesti o meno l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato, risultando solo nel secondo caso operanti gli oneri formali imposti dall'art. 581 comma 1 quater c.p.p., che non risultano trovare giustificazione nel testo della norma, che non prevede alcuna deroga a quanto previsto. 4. L'infondatezza del primo motivo assorbe il motivo successivo, risultando l'inammissibilità derivante dall'omessa allegazione del mandato ad impugnare e della dichiarazione o elezione di domicilio pregiudiziale rispetto alle questioni sollevate dinanzi alla Corte territoriale in ordine alla dichiarazione di assenza. • 5. La non univoca giurisprudenza di questa Corte sulla portata applicativa dell'art. 581, comma 1 quater, c.p.p., consente di concludere per il rigetto del ricorso, ponendo a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p. P.Q P.Q.MCosì deciso il 18/3/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I " , Depos i in( :,‘2: O MAG. 2026 2 I,`-e., ",.[OSCURATO:PERSONA] C ta A rrabito i Eh • • , Dott..4,i t- 5