CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 24638/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1784/2019 depositata il 10/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24638/2020Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 8074/2026Data pubblicazione 01/04/2026La soc. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.p.a. in liquidazione coattaamministrativa era attinta da ispezioni in sede e verifiche fiscali neldicembre 2013 per il periodo di imposta 2005-2010, contestando indebitadeduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti, nonchéconseguente detrazione Iva su detti costi. Il 2 dicembre 2014 eranonotificati distinti atti impositivi per gli anni 2005-2010.La società contribuente adiva il giudice di prossimità, lamentando lacarenza di potere nella delega del dirigente provinciale ad autorizzarel’ispezione in situ, nonché la mancata conoscenza degli atti presupposti,relativi ad accertamenti nei confronti di altre società, ritenute tutteappartenenti al medesimo gruppo, oltre ad altri rilievi sull’assoluzione delproprio legale rappresentante e sulla deducibilità dei costi da reato, unavolta che vi sia stata l’assoluzione perché il fatto non sussiste.I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorreper cassazione agitando quattro motivi di ricorso, illustrati con memoria inprossimità dell’adunanza.Spiega controricorso l’Agenzia delle entrate con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato.Il Pubblico Ministero, nella persona del sost. Procuratore generale dott.Michele di Mauro, ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria,concludendo per il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti quattro motivi di ricorso.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa perazioni in liquidazione coatta amministrativa deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3) cod. proc. civ., che la [OSCURATO:PERSONA] incorsa nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.,dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere ritenuto infondataNumero registro generale 24638/2020Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 8074/2026Data pubblicazione 01/04/2026l’eccezione di carenza di potere del direttore dell’Ufficio firmatariodell’autorizzazione all’accesso, rilevando che, a fronte delle contestazionisollevate dalla contribuente, sarebbe stato onere dell’Amministrazionedella terza area) era stato delegato a tale incombente dal Capo dell’ufficio,come prescritto dalle disposizioni sopra citate.2. Con il secondo motivo di ricorso la cooperativa contribuente deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., che laCommissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, degli artt. 6 e 7 della l. n.212 del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 del d.P.R.n. 633 del 1972, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nellaparte in cui ha ritenuto infondati i motivi di appello vertenti sulla “Omessanotifica alla ricorrente della documentazione relativa al procedimentopenale n. […] e del risultato dell’attività di verifica svolta nei confronti dellesocietà che avrebbero partecipato o comunque agevolato la truffa ai dannidello Stato”, in quanto il riferimento operato per relationem nel PVCrichiamato nell’avviso di accertamento al contenuto del fascicolo penale ealle risultanze di PVC redatti nei confronti di altra società costituisce un viziodi motivazione degli atti impugnati.3. Con il terzo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5) cod. proc. civ., che la [OSCURATO:PERSONA] omesso di esaminare un fatto storico decisivo per il giudizio, che è statooggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sentenza con la quale illegale rappresentante della società ricorrente è stato assolto dai reatitributari ascrittigli “perché il fatto non sussiste”, rilevando che, se laCommissione regionale ne avesse tenuto conto, avrebbe dovuto ritenereillegittimo il rilievo concernente l’indeducibilità dei costi da reato, per difettodei presupposti per l’applicazione dell’art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537del 1993, con conseguente erroneità dei capi della decisione con i quali haNumero registro generale 24638/2020Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 8074/2026Data pubblicazione 01/04/2026respinto gli appelli proposti contro le sentenze nn. 371, 372, 373 e 374 sullabase delle argomentazioni svolte in relazione agli appelli proposti contro lesentenze nn. 369 e 370, che hanno giudicato sui due anni di impostaprecedenti.4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., che laCommissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, comesostituito dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, convertito con l. n. 44 del 2012,nella parte in cui ha ritenuto indeducibili i costi da reato sostenuti dallacontribuente negli anni di imposta 2007-2010, vista la sentenza diassoluzione posta a fondamento del precedente motivo di ricorso.5. Rilevato che difetta l’evidenza decisoria per la definizione in sedecamerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., poiché -quanto con particolareriguardo al primo motivo- la Corte EDU con la sentenza Italgomme/Italiadel 6 febbraio 2025 ha statuito la necessità di una precisa autorizzazionedell’autorità competente per accedere nel domicilio o nei luoghi di lavorodel contribuente accertato, laddove nel caso in esame non sono state offerteprove circa la sussistenza della delega a tale incombente da parte del Capoufficio al funzionario che ha sottoscritto l’atto, secondo quanto prescrittodegli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 52 del d.P.R. n. 633del 1972.Attesa la novità della questione, l’assenza di precedenti specifici sulpunto, la valenza nomofilattica della controversia, nonché la necessità delrispetto del contraddittorio, per cui dev’essere richiamata l’attenzione delleparti su questo profilo relativo al primo motivo di ricorso, ai fini di consentirealle parti di prendere specifica posizione sul punto, nonché l’opportunità disentire il Pubblico Ministero, istituzionale portatore di interessi chetrascendono l’ambito delle parti e che debbono essere considerati nelNumero registro generale 24638/2020Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 8074/2026Data pubblicazione 01/04/2026giudizio di legittimità, si impone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia l’affare a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI