CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31263/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 4643del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (P.I. 10989190151), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. RossiRiccardo, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68E03 H703R, socio accoman- datario, con sede a Milano,in via Scoglio di Quarto n. 3, [OSCURATO:SOCIETA].(P.I. 05743150962), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68E03 H703R, con sede legale a Milano, in [OSCURATO:PERSONA] n. 2,ROSCA Società a [OSCURATO:PERSONA](P.I. 10002670965), in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], C.F.[OSCURATO:PERSONA] 41L68 F205L, domiciliata per la carica presso la sede della società,Milano, [OSCURATO:PERSONA] 2, tutte rappresentate e difese per procuraspeciale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 75S16 F913Q, chedichiara quale domicilio digitale presso cui far pervenire notifiche ecomunicazioni l’indirizzo pec: a.esposito75 @ avvocati- nocera-pec.it, elettivamentedomiciliate in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 –00197, presso lo studio Placidi . Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura speciale incalce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65H15 E919Y), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 66D42 H264G) eDonatella Silvia (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67L41 I441I) dell’Avvoca- tura Comunale diMilano, e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65B14H501X) del Foro di Roma presso lo studio del quale in [OSCURATO:PERSONA] 15, eleggedomicilio. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 2295 depo- sitata il 7 agosto 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette– da porre a carico solidale dei ricorrenti soc- combenti – vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 171 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del com- penso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna in solido i ricorrenti a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.800,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previ