CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 30126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 31233-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta d difende; nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. VI–RG 31233/2020 camera di consiglio13.4.2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visti gli artt. 42 e 380 ter cpc, chiedealla Corte di Cassazione di respingere il ricorso, confermando la competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con citazione notificata il 3 maggio 2016 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentir dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento da essa intrattenuti con l’istituto di credito, per ottenere la rideterminazionedel saldo del rapporto di conto corrente n. 10961246 e per sentir pronunciare la condanna della stessa banca al pagamento delle somme maturate in suo favore con riferimento al nominato conto corrente. Si è costituita in giudizio doBank s.p.a., quale mandataria di Sez. VI–RG 31233/2020 camera di consiglio13.4.2022 [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dedotto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto all’attrice e ai suoi fideiussori il pagamento della somma complessiva di euro 650.574,89, oltre interessi e spese. E’ intervenuta inoltre in giudizio MB [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale ha dedotto esserle stati ceduti in blocco più crediti, tra cui quelli da [OSCURATO:PERSONA] vantati verso la società Lara con riguardo a tre rapporti di conto corrente. L’ingiunzione di cui si è detto, riferita a tre dei conti correnti accesi da [OSCURATO:PERSONA], è stata opposta da quest’ultima e dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In esito al giudizio di primo grado, in cui si sono costituite MB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha inteso ratificare l’attività fino allora compiuta da doBank, il decreto ingiuntivo è stato revocato, sono state dichiarate improcedibili le domande proposte da doBank e [OSCURATO:PERSONA], dichiarate inammissibili quelle spiegate daMB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettate quelle proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avendo riguardo alla mancata prova della qualità rappresentativa che avrebbe assunto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di doBank). La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è stata fatta oggetto di impugnazione e il giudizio relativo pende innanzi alla Corte di appello di Napoli. Nel primo giudizio il Tribunale di Napoli ha disposto la sospensione del processo osservando: che sussisteva rapporto di continenza e pregiudizialità tra i due procedimenti; che, in particolare, il giudizio pendente avanti al detto Tribunale risultava «interamente contenuto nel giudizio di appello» pendente avanti alla Corte partenopea; Sez. VI–RG 31233/2020 camera di consiglio13.4.2022 che vi era coincidenza almeno parziale tra le parti dei due giudizi, i quali avevano inoltre ad oggetto rapporti di conto corrente, in numero di tre coincidenti; che in entrambi i giudizi si dibatteva dell’erroneità del saldo dei predetti conti correnti, avendo riguardo alla prospettazione di identiche nullità; che in entrambi erano stati domandati sia l’accertamento negativo del credito che la condanna della banca al pagamento dei saldi ricalcolati; che la relazione di continenza esistente tra le due cause non poteva portare alla sospensione del giudizio pendente avanti al detto Tribunale, posto che tale giudice era quello preventivamente adìto; che sussistevano i presupposti per l’applicabilità dell’art. 337 c.p.c.; che era pronosticabile l’accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; che in particolare il giudice di primo grado aveva errato nel dichiarare improcedibili le domande di doBank per la mancata partecipazione di un soggetto legittimato ad intervenire il nome del detto istituto di credito alla procedura di mediazione; che il detto Giudice si era inoltre reputato impropriamente competente, posto che il procedimento monitorio era stato introdotto successivamente a quello trattato avanti al Tribunale di Napoli, onde avrebbe dovuto farsi luogo all’applicazione dell’art. 39 c.p.c. e disporsi, quindi, la declinatoria della competenza. 2. ― Il provvedimento del Tribunale di Napoli è stato impugnato con ricorso per regolamento di competenza da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e MB [OSCURATO:PERSONA]. Il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Sez. VI–RG 31233/2020 camera di consiglio13.4.2022 1. ― Chi impugna, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c.. Si oppone: che l’autorità della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non è stata invocata da alcuna delle parti del primo giudizio; che la pronuncia appellata contiene decisioni meramente processuali; che è stato violato il principio della prevenzione, visto che la causa da sospendere era quella pendente innanzi allaCorte di appello (la quale era stata introdotta per seconda); che non è ravvisabile alcuna pregiudizialità tra le varie questioni, essendo le stesse identiche; che la decisione impugnata si pone in insanabile contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale e col canone della durata ragionevole del processo. 2. ― Non ricorrono, anzitutto, le ragioni di inammissibilità opposte da MB [OSCURATO:PERSONA]. Se è vero, infatti, che il regolamento di competenza è configurato ― salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza ― come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, sicché, in ossequio al principio di autosufficienza, deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l'art. 47 dello stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata, e, dunque, ai sensi del n. 6 della norma, la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso e ad indicare in quale sede processuale siano stati prodotti (Cass. 19 ottobre 2020, n. 22682 ; Cass. 30 luglio 2015, n. 16134), l’impugnazione proposta non evidenzia carenze nel senso indicato. 3. ― Il ricorso per regolamento è fondato. Sez. VI–RG 31233/2020 camera di consiglio13.4.2022 3.1. ― Tra le due controversie intercorre pacificamente una relazione di continenza. Come è noto, infatti, la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di titolo, di soggetti (identità non esclusadalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico- giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni(Cass. Sez. U. 1 ottobre 2007, nn. 20596, 20597, 20598, 20599, 20600: le prime tre di tali pronunce concernono proprio l’ipotesi di contrapposte domande nella banca e del correntista). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le previsioni dell’art. 39 c.p.c. non operano con riguardo alla situazione di pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello: si suole affermare, in proposito, che l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, deve essere assicurata ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato Sez. VI–RG 31233/2020 camera di consiglio13.4.2022 l'attrazione(Cass. 3 giugno 2020, n. 10439; Cass. 3 giugno 2020, n. 10439; Cass. 14 novembre 2017, n. 26835). Si tratta di una regola che si conforma aquella che viene adottata allorquando una delle due cause (pendenti nello stesso grado) tra cui intercorre la relazione di continenza si trovi in fase decisoria, e che è stata elaborata tenendo conto proprio di quest’ultima fattispecie (in tema: Cass. 21 settembre 2007, n. 19525 che richiama, in proposito, i precedenti di Cass. 15 giugno 2005, n. 12843 e Cass. 6 giugno 2003, n. 9141). 3.2. ― Il Tribunale di Napoli ha invece ritenuto nella fattispecie applicabile la sospensione di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c.. Secondo detta norma, come è noto, quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso procedimento, questo può esse re sospeso se tale sentenza è impugnata: la sospensione è, cioè, in questo caso, solo facoltativa. Sul piano astratto, il richiamo, da parte del Giudice del merito, all’art. 337, comma 2, appare pertinente. Se si prospetta l’opportunità del coordinamento tra i due giudizi legati dal rapporto di continenza e l’esigenza di prevenire il prodursi di giudicati contrastanti, è giocoforza chiamare in causa l’art. 337, comma 2, cit., e ciò in una prospettiva che deve ritenersi oramai imprescindibile: quella, evocata anche di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, segnata dalla necessità di evitare l'enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione necessaria comporterebbe e, quindi, dal bisogno di assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo: «esigenza alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell'ambito e dei presupposti di operatività dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (così, in motivazione, Cass. Sez. U.Sez. VI–RG 31233/2020 camera di consiglio13.4.2022 29 luglio 2021, n. 21763). Nello specifico, tuttavia, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale non può condividersi, L’«autorità» di cui fa menzione la disposizione in questione ricorre quandogli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza invocata siano pregiudiziali all’oggetto del processo nel qualeessi si fanno valere ( cfr. in tema: Cass. 11 giugno 2012, n. 9478; Cass. 11 aprile 1986, n. 2556; Cass.15 maggio 1971, n. 1437). Ora, nella presente fattispecie la pronuncia del Tribunale Nord investe profili solo processuali (il mancato verificarsi della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2 bis , d.lgs. n. 28/2010, l’inammissibilità dell’intervento di MB [OSCURATO:PERSONA], l’inammissibilità della domanda di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardiva, la mancanza di legittimazione processuale della stessa [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA]): temi, cioè, su cui, come correttamente rilevato dal pubblico ministero, non potranno prodursi gli effetti del giudicato sostanziale (cfr., infatti, per tutte, Cass. Sez. U. 17 novembre 2021, n. 35110 e Cass. 16 aprile 2019, n. 10641, secondo cui le questioni su statuizioni di rito danno vita a un giudicato formale che ha una portata limitata al rapporto processuale nel cui ambito la decisione è emanata). Ciò porta ad escludere la praticabilità, nella presente fattispecie, della sospensione del processo di cui all’art. 337, comma 2. Infatti, è solo in presenza di una pronuncia sul merito della lite ― la quale è munita della richiamata «autorità», in relazione ai suoi effetti dichiarativi o costitutivi ― che può prospettarsi un«diritto pronunciato dal giudice di primo grado » che «qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di Sez. VI–RG 31233/2020 camera di consiglio13.4.2022 lite», ove tale posizione è tendenzialmente paritaria (così Cass. Sez. U. 19 giugno 2012, n. 10027). La detta sospensione ha dunque ragione di operare ove il giudice reputi necessario, in base a una prognosi sull’esito dell’impugnazione pendente, una sterilizzazione dei richiamati effetti che la decisione sul diritto controverso è in grado di produrre: se una tale decisione non è stata resa, la misura di cui all’art. 337 comma 2, c.p.c. risulta carente di fondamento giustificativo. 3.3. ― Nella presente ipotesi, in mancanza di una decisione di merito sul diritto in contesa, l’esigenza di impedire il rischio di giudicati contrastanti restava dunque affidata al diverso istituto della sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.): sospensione che però, nel caso di continenza, agisce, come si è detto, nel senso di determinare l’arresto temporaneo del processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione dell’altro. E tale processo non èquello pendente avanti al Tribunale di Napoli, di cui è stata disposta la sospensione, giacché esso è stato introdotto prima di quello attualmente trattato avanti alla Corte di appello: in ragione del criterio della prevenzione, infatti, le due cause avrebbero dovuto essere trattate, in primo grado, avanti al detto Giudice. 4. ― L’ordinanza del detto Tribunale deve essere quindi annullata. 5. ― La regolamentazione delle spese processuali è rimessa al merito. P.Q.M. La Corte annulla l’ordinanza impugnata quanto alla statuita sospensione del giudizi