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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 febbraio 2020

Cassazione n. 36408/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15571-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 115/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 15571 sez. 52 - ud. 16/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che, a sua volta, ha rigettato l'opposizione a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto, invece, l'appello incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulle spese del giudizio di primo grado

2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

4. Non risultano presentate memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso si fonda su due motivi: per aver ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e non riconosciuto l'errore scusabile nell'interpretazione della segnaletica stradale (artt. 120 e 125 del regolamento di esecuzione del codice della strada) e per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c.

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: « Le censure mosse dal ricorrente con i due motivi di ricorso sono infondate in applicazione dei seguenti principi di diritto: In tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole Ric. 2020 n. 15571 sez.

S2 - ud. 16/06/2021 opinione di liceità del proprio agire (Sez. 2 - , Sentenza n. 12110 del 17/05/2018); l'applicazione dell'istituto della compensazione delle spese processuali non è censurabile in sede di legittimità rientrando nei poteri discrezionale del giudice del merito l'opportunità di farne applicazione quando vi sia soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi (Sez. 2, Sent. n. 15502 del 2000)»; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il tribunale ha evidenziato che la segnaletica stradale era chiara nel senso di riservare il parcheggio dell'area indicata alle sole auto a disposizione dei magistrati e dei dipendenti del Tribunale con conseguente divieto di sosta delle altre autovetture.

La segnaletica stradale era conforme al codice della strada, sicché non può individuarsi alcun errore scusabile in capo al conducente del veicolo.

La pronuncia sulle spese è del tutto conforme al diritto perché ispirata alla regola della soccombenza, essendo risultati soccombenti in primo grado, il Tribunale correttamente ha condannato gli opponenti alle spese di quel grado in accoglimento della specifica doglianza formulata con l'appello incidentale; nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso per manifesta infondatezza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2020 n. 15571 sez.

S2 - ud. 16/06/2021 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15571-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 115/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 15571 sez. 52 - ud. 16/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che, a sua volta, ha rigettato l'opposizione a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto, invece, l'appello incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulle spese del giudizio di primo grado 2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. 4. Non risultano presentate memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso si fonda su due motivi: per aver ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e non riconosciuto l'errore scusabile nell'interpretazione della segnaletica stradale (artt. 120 e 125 del regolamento di esecuzione del codice della strada) e per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: « Le censure mosse dal ricorrente con i due motivi di ricorso sono infondate in applicazione dei seguenti principi di diritto: In tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole Ric. 2020 n. 15571 sez. S2 - ud. 16/06/2021 opinione di liceità del proprio agire (Sez. 2 - , Sentenza n. 12110 del 17/05/2018); l'applicazione dell'istituto della compensazione delle spese processuali non è censurabile in sede di legittimità rientrando nei poteri discrezionale del giudice del merito l'opportunità di farne applicazione quando vi sia soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi (Sez. 2, Sent. n. 15502 del 2000)»; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il tribunale ha evidenziato che la segnaletica stradale era chiara nel senso di riservare il parcheggio dell'area indicata alle sole auto a disposizione dei magistrati e dei dipendenti del Tribunale con conseguente divieto di sosta delle altre autovetture. La segnaletica stradale era conforme al codice della strada, sicché non può individuarsi alcun errore scusabile in capo al conducente del veicolo. La pronuncia sulle spese è del tutto conforme al diritto perché ispirata alla regola della soccombenza, essendo risultati soccombenti in primo grado, il Tribunale correttamente ha condannato gli opponenti alle spese di quel grado in accoglimento della specifica doglianza formulata con l'appello incidentale; nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso per manifesta infondatezza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2020 n. 15571 sez. S2 - ud. 16/06/2021 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA o
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