CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 emessa dal Tribunale di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] afferenti all'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e al bilanciamento della citata aggravante U'u\ con le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e non partecipata, perché i motivi esulano dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il