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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05873/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione dai giudici di merito; considerato che il primo motivo è meramente oppositivo, avuto riguardo agli elementi oggettivi su cui è fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato a fronte della motivazione resa, che esclude la minima offensività del fatto in base alle caratteristiche del fatto, scoperto solo nel corso di un controllo casuale; ritenuto che anche gli ulteriori motivi sono manifestamente infondati, attesa la completa motivazione posta a fondamento della recidiva, ritenuta in ragione della perdurante e specifica inclinazione a delinquere dimostrata, giustificativa di aggravio sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e alle modalità della condotta( pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il, ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere e ténsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione dai giudici di merito; considerato che il primo motivo è meramente oppositivo, avuto riguardo agli elementi oggettivi su cui è fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato a fronte della motivazione resa, che esclude la minima offensività del fatto in base alle caratteristiche del fatto, scoperto solo nel corso di un controllo casuale; ritenuto che anche gli ulteriori motivi sono manifestamente infondati, attesa la completa motivazione posta a fondamento della recidiva, ritenuta in ragione della perdurante e specifica inclinazione a delinquere dimostrata, giustificativa di aggravio sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e alle modalità della condotta( pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il, ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere e ténsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05873/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris