CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23834/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena del 16 gennaio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] Matteo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione alla ipotesi di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. 2. Il ricorrente propone un unico motivo di ricorso con il quale si duole di un difetto di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., rappresentando la apparenza della motivazione che per escludere il beneficio enfatizzava elementi normativi della fattispecie, quali l'ora notturna e il superamento non lieve della soglia di punibilità del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto il giudice distrettuale ha fornito non illogica motivazione alle ragioni della esclusione della esclusione della causa di non punibilità ai sensi dell'art.131 bis cod.pen. attingendo agli indicatori richiamati dalla giurisprudenza di legittimità in particolare valorizzando le modalità del fatto, la gravità dello stesso e il grado di colpevolezza, tenuto conto del rilievo sintomatico dello stato di ebbrezza segnalato da precursore, le modalità della condotta verificatasi in piena notte e alla guida di un veicolo potente e la rilevanza percentuale dello scostamento dalla soglia minima di punibilità. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 20t4 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]tTATA il Preiden e