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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1986

Cassazione n. 46629/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1986 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che la preclusione del c.d. giudicato esecutivo è inoperante quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione già adottata, e che il mutamento interpretativo, che si sia registrato nella giurisprudenza di legittimità, può assurgere a tal fine, a determinate condizioni, a nuovo elemento di diritto (Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604-01); che tuttavia, nel caso di specie, non si assiste ad alcun mutato indirizzo interpretativo, che possa consentire di ritornare sulla decisione presa in data 26 novembre 2019, ormai definitiva, posto che, in tema di correzione sanzionatoria in favor, conseguente a decisioni della Corte costituzionale incidenti sul trattamento punitivo delle fattispecie delittuose di cui all'art. 73 T.U. stup., i principi applicabili erano stati già perfettamente enunciati (come riconosce lo stesso ricorrente) da Sez.

U, n. 41858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01, anteriore alla decisione suddetta; che quest'ultima, se e in quanto difforme da quei principi, andava dunque impugnata nei termini, come nella specie non avvenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1986 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che la preclusione del c.d. giudicato esecutivo è inoperante quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione già adottata, e che il mutamento interpretativo, che si sia registrato nella giurisprudenza di legittimità, può assurgere a tal fine, a determinate condizioni, a nuovo elemento di diritto (Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604-01); che tuttavia, nel caso di specie, non si assiste ad alcun mutato indirizzo interpretativo, che possa consentire di ritornare sulla decisione presa in data 26 novembre 2019, ormai definitiva, posto che, in tema di correzione sanzionatoria in favor, conseguente a decisioni della Corte costituzionale incidenti sul trattamento punitivo delle fattispecie delittuose di cui all'art. 73 T.U. stup., i principi applicabili erano stati già perfettamente enunciati (come riconosce lo stesso ricorrente) da Sez. U, n. 41858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01, anteriore alla decisione suddetta; che quest'ultima, se e in quanto difforme da quei principi, andava dunque impugnata nei termini, come nella specie non avvenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 46629/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris