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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 29844/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato l'istanza di riabilitazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

A ragione osserva che il condannato non aveva risarcito il danno cagionato ad una delle persone offese.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 179, comma 6, cod. proc. pen., 24 e 27, comma 3, Cost., nonché vizio di motivazione.

Evidenzia, in particolare, che il Tribunale, seguendo un percorso motivazionale illogico e lacunoso, pur dando atto che la mancata integrazione del requisito è dipesa integralmente alla condotta della persona offesa, aveva comunque considerato decisivo, in difformità dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, la pretesa incongruità delle somme offerte senza considerare che lo stesso interessato, come puntualmente documentato, aveva accettato la somma, incassando l'assegno circolare senza opporre alcuna contestazione.

3. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 3.1.

L'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che disciplina il rito del processo di esecuzione penale, stabilendo che i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio.

Secondo tale regolamentazione, sia quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, sia che abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase, gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per l'udienza camerale (cfr. in materia di indulto Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975).

3.2. Nel caso in esame, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione e non ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della sua richiesta.

E, tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all'indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche dalle sentenze suindicate e, quanto ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 1, 09/07/2015 n. 34527, Adamo; Sez. 1, 09/07/2015 n. 34528, Piazza), la qualificazione da parte del giudice dell'atto d'impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato (cfr. Sez. 1, 26/05/2016 n. 28048, Carlino, non massimata; Sez. 6, 12/02/2014 n. 13445, Matuozzo, Rv. 259454, Sez. 1, 11/01/2013 n. 4083, Tabbì, Rv. 254812).

3.3. L'impugnazione, quindi, deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino, perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, cod. proc.pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trento.

Così deciso, in Roma 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato l'istanza di riabilitazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. A ragione osserva che il condannato non aveva risarcito il danno cagionato ad una delle persone offese. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 179, comma 6, cod. proc. pen., 24 e 27, comma 3, Cost., nonché vizio di motivazione. Evidenzia, in particolare, che il Tribunale, seguendo un percorso motivazionale illogico e lacunoso, pur dando atto che la mancata integrazione del requisito è dipesa integralmente alla condotta della persona offesa, aveva comunque considerato decisivo, in difformità dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, la pretesa incongruità delle somme offerte senza considerare che lo stesso interessato, come puntualmente documentato, aveva accettato la somma, incassando l'assegno circolare senza opporre alcuna contestazione. 3. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 3.1. L'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che disciplina il rito del processo di esecuzione penale, stabilendo che i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio. Secondo tale regolamentazione, sia quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, sia che abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase, gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per l'udienza camerale (cfr. in materia di indulto Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975). 3.2. Nel caso in esame, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione e non ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della sua richiesta. E, tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge. Infatti, conformemente all'indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche dalle sentenze suindicate e, quanto ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 1, 09/07/2015 n. 34527, Adamo; Sez. 1, 09/07/2015 n. 34528, Piazza), la qualificazione da parte del giudice dell'atto d'impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato (cfr. Sez. 1, 26/05/2016 n. 28048, Carlino, non massimata; Sez. 6, 12/02/2014 n. 13445, Matuozzo, Rv. 259454, Sez. 1, 11/01/2013 n. 4083, Tabbì, Rv. 254812). 3.3. L'impugnazione, quindi, deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino, perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, cod. proc.pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trento. Così deciso, in Roma 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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