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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 28878/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.

Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per la mancanza di procedibilità è manifestamente infondato atteso che: - con doppia conforme la sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza della circostanza aggravante correttamente contestata (circostanza aggravante "quale bene destinato a pubblico servizio" di cui all'art.625 n.7 cod. pen.) ribadendo la natura primaria del bene sottratto.

La contestazione del furto di bene destinato a pubblico servizio rende il reato procedibile di ufficio anche a seguito della entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena in ragione della mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato atteso che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.3 della sentenza impugnata).

Inoltre secondo la giurisprudenza di questa Corte le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (S.U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2024 ge:7, igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] O Rosa/'1ina Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per la mancanza di procedibilità è manifestamente infondato atteso che: - con doppia conforme la sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza della circostanza aggravante correttamente contestata (circostanza aggravante "quale bene destinato a pubblico servizio" di cui all'art.625 n.7 cod. pen.) ribadendo la natura primaria del bene sottratto. La contestazione del furto di bene destinato a pubblico servizio rende il reato procedibile di ufficio anche a seguito della entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena in ragione della mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato atteso che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.3 della sentenza impugnata). Inoltre secondo la giurisprudenza di questa Corte le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (S.U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 ge:7, igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] O Rosa/'1ina Miccoli
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