Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19800/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 c.p., commesso in data 2 maggio 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che è fondato il secondo motivo di ricorso, con valore assorbente rispetto al primo, posto che dal verbale di denunzia (neppure denominata come querela), proposta il 14/05/2015 da [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza della parte offesa 'Ipercoop', non risulta alcuna dichiarazione di volontà finalizzata ad ottenere la punizione del colpevole, né si registra un comportamento in tal senso concludente, atteso che la persona offesa :ndicata non si è neppure costituita parte civile; - ritenuto, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere esercitata in difetto di condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 c.p., commesso in data 2 maggio 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che è fondato il secondo motivo di ricorso, con valore assorbente rispetto al primo, posto che dal verbale di denunzia (neppure denominata come querela), proposta il 14/05/2015 da [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza della parte offesa 'Ipercoop', non risulta alcuna dichiarazione di volontà finalizzata ad ottenere la punizione del colpevole, né si registra un comportamento in tal senso concludente, atteso che la persona offesa :ndicata non si è neppure costituita parte civile; - ritenuto, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere esercitata in difetto di condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]