CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06322/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 20/09/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione e lo condannava alla pena di giustizia. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Messina, con sentenza deliberata il 29/03/2021, ha riqualificato il fatto contestato nel reato di furto, confermando la pena irrogata in primo grado. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.- violazione di legge, in quanto l'imputato doveva essere prosciolto per mancanza di querela. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è fondato. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha presentato una denuncia di furto nella quale non sono ravvisabili gli estremi della querela: l'atto, denominato come "verbale di ricezione di denuncia orale", non contiene alcun riferimento al vocabolo "querela" (valorizzato, ad esempio, da Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816), né esprime in alcun modo una volontà di punizione da parte della persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità.