CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all'art. 54 cod. pen. quanto alla mancata configurabilitàdella scriminante dello stato di necessità, il secondo motivo, con cui si deduceviolazione di legge in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen. quanto allaqualificazione giuridica del fatto, il sesto motivo, con cui si deduce vizio dimotivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., e il settimo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione inordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, reiterano le medesimeargomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello, puntualmenteaffrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale (cfr. Sez. 2, n. 27816del 22/03/2019, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608-01);che, quanto al primo motivo, la Corte d'appello ha congruamente escluso laconfigurabilità della scriminante invocata, evidenziando come non fosseravvisabile alcun pericolo attuale di danno grave alla persona, come la condottarisultasse comunque sproporzionata rispetto al preteso pericolo, attesa la vastitàdella discarica abusiva e la sistematicità dell'attività di gestione dei rifiutiaccertata, e come l'imputato disponesse di alternative lecite cui fare ricorso,sicché il motivo, nel riproporre le medesime doglianze già disattese, si risolve inuna richiesta di alternativa valutazione degli elementi di fatto, non consentita insede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217-01; Sez. 5,n. 15041 del 24/10/2018, Rv. 275100-01);che, quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha congruamenteescluso la prospettata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen.,evidenziando come la consapevolezza dell'illecita provenienza del gasolio agricoloemergesse dalle stesse modalità di detenzione del bene, dall'allestimento di unimpianto di distribuzione del carburante privo di autorizzazioni e documentazionefiscale e dalla mancanza di qualsivoglia documentazione giustificativadell'acquisto, elementi tutti eccedenti il mero sospetto richiesto dalla fattispeciecontravvenzionale e integranti, viceversa, la piena consapevolezza dellaprovenienza delittuosa propria del più grave delitto di ricettazione; che anchetale motivo si risolve, pertanto, in una richiesta di alternativa valutazione delcompendio probatorio non consentita in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Rv. 275100-01);che, quanto al sesto motivo, la Corte d'appello ha congruamente escluso laconfigurabilità della particolare tenuità del fatto, evidenziando la gravità dellemodalità della condotta, la vastità dell'area interessata dalla discarica abusiva edalla combustione illecita, il danno ambientale cagionato e la non occasionalitàdel comportamento, desunta dai precedenti specifici a carico dell'imputato, oltrealla espressa esclusione normativa dell'istituto per i delitti di cui agli artt. 256 e256-bis d.lgs. n. 152 del 2006;che, quanto al settimo motivo, la Corte territoriale ha congruamenteescluso la sussistenza di elementi di segno positivo idonei a giustificare ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravitàdella condotta, la vastità del danno ambientale cagionato, la sistematicitàdell'attività illecita e la presenza di precedenti penali specifici, in linea con ilprincipio per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche noncostituisce un diritto conseguente alla mera assenza di elementi negativi, marichiede l'accertamento di elementi di segno positivo, dalla cui assenzalegittimamente deriva il diniego di concessione (cfr. Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, Rv. 281590; conf. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv.282693-01);che il terzo, il quarto e il quinto motivo, con cui si deducono,rispettivamente, violazione di legge in relazione all'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del2006 quanto alla sussistenza della combustione illecita di rifiuti, violazione dilegge in relazione all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 quanto allagestione non autorizzata di rifiuti, e violazione di legge in ordine al rapporto trale fattispecie di cui agli artt. 256 e 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, non risultanodevoluti alla cognizione del giudice di appello, il cui atto di gravame, come sievince dalla stessa sentenza impugnata, ha riguardato esclusivamente lo stato dinecessità, la riqualificazione del fatto di cui al capo 3) ai sensi dell'art. 712 cod.pen., la particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio quanto arecidiva e attenuanti generiche; che, trattandosi di questioni introdotte per laprima volta con il ricorso per cassazione, le relative censure sono inammissibiliper violazione del principio devolutivo, non potendo formare oggetto del giudiziodi legittimità doglianze non tempestivamente sottoposte al giudice del gravame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]