CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 33990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.26747 /2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 02397670817, in persona del legale rappresentante pro tempore Vincenzo di Natale, rappresentat i e difes i dall’av v. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso di lei nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.24 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso la sentenza n. 322/2021 della Corte d’appello di Palermo pubblicata il 22-3-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzioni amministrative R.G.26747/2021 C.C. 29-11-2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con ordinanza-ingiunzione di data 30-3-2016 l’Ufficio per i Monopoli della Sicilia dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, in forza di verbale di accertamento del 21-10-2014, intimò a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di euro 16.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 110 co. 9,lett. c) e f)bis T.U.L.P.S., per avere, per quanto ancora interessa, - presso l’esercizio in Castellamare del Golfo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11/b, in locale nel quale si svolgeva la raccolta di scommesse in assenza della licenza prescritta dall’art. 88 T.U.L.P.S. e senza la relativa concessione per le scommesse- installato e consentito l’uso pubblico di quattro apparecchi da intrattenimento, appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110 co.6,lett. a) , T . U . L . P . S . , muniti di nulla osta per la distribuzione e messa in esercizio. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., propose opposizione, che il Tribunale di Trapani rigettò con sentenza n. 29/2017. 2.L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Natale, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, è stato rigettato dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 322 depositata il 22-3- 2021. La sentenza ha disatteso la tesi de lla parte appellant e secondo la quale non era integrato l’illecito di cui all’art. 110 co.9 lett. f)bis , r.d. 18 giugno 1931 n.773per il fatto che il locale fosse munito della licenza prevista dall’art. 86 T.U.L.P.S., in quanto qualora si installassero apparecchi da intrattenimento e divertimento in locale ove già funzionavano apparecchi per la raccolta di scommesse era richiesto il possesso della licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.; ha rilevato che nella fattispecie era pacifico che il locale nel quale erano installate e rese disponibili al pubblico le apparecchiature di gioco era privo dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., sebbene nello stesso locale si esercitasse la raccolta di scommesse. La sentenza ha altresì escluso la buona fede del trasgressore, sostenuta dagli appellanti sulla base della convinzione di essere in possesso della licenza necessaria all’installazione degli apparecchi, in quanto non sussistevano elementi positivi idonei a ingenerare nel trasgressore la convinzione della liceità della condotta, e risultava che lo stesso fosse ben consapevole della necessità della licenza ex art. 88 TULPS, tanto da averne fatto richiesta. Infine, la sentenza ha dato atto che in sede di discussione gli appellanti avevano svolto ulteriori considerazioni sulla base di precedente della Corte d’appello di Lecce, ma le questioni non potevano essere esaminate in quanto non era stato riproposto in appelloil motivo relativo alla violazione degli artt. 49 e 56 T.F.U.E., con riguardo ai principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi per effetto del diniego della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. Ha aggiunto che i richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia non erano risolutivi, perché la sanzione era stata irrogata non con riferimento all’attività di raccolta di scommesse senza autorizzazione, ma al diverso illecito di installazione e uso di apparecchi da intrattenimento appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) T.U.L.P.S. in locale aperto al pubblico privo delle necessarie autorizzazioni; inoltre i precedenti citati si riferivano a operatore straniero diverso da quello che esercitava le scommesse nellocale degli appellanti, non vi era prova che la posizione dei due operatori fosse sovrapponibile e gli appellanti non avevano fornito alcun elemento utile per affermare che il diniego dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse mediante quell’operatore fosse contrario ai principi posti dalla giurisprudenza comunitaria così da imporre disapplicazionedella disciplina italiana.3.[OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di tre motivi. Ha resistito Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i ricorrentihanno depositato memoria chiedendo che il procedimento sia sospeso ex art. 1 co. 236 legge 29 dicembre n. 2022 , a seguito dell’adesione alla procedura di “ rottamazione ” della cartella (c.d. “rottamazione-quater”); hanno prod otto domanda nella quale si sono assunti “l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”,“comunicazione delle somme dovute”dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di Trapani, dalla quale risulta cheGioca e [OSCURATO:SOCIETA]. è stat a ammess a alla definizione agevolata rateale, nonchéprova del pagamento della prima rata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’istanza di sospensione proposta dai ricorrenti pone questione da trattare in pubblica udienza ex art. 375 co.1 cod. proc. civ. , dovendosi decidere se la previsione dell’art. 1 co.236 legge 29 dicembre 2022 n. 197 , relativ a alla sospensione de lle cause in corso per l’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1 co.231legge 197/2022, si applichi anche il presente giudizio avente a oggetto l’impugnazione dell’ordinanza ingiunzione che ha irrogato la sanzione amministrativa e non esclusivamente al l’impugnazione del ruolo e della cartella. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, n