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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 21485/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1430/2023 R.G. proposto da : contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PESARO n.289/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che le spese debbano essere regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 750,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1430/2023 R.G. proposto da : contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PESARO n.289/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che le spese debbano essere regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizioe condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 750,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 21485/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris