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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18203/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Matteo NOTARANGELO, ammettendolo, ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 1 -bis, ord. pen., alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la propria abitazione; che, a ragione della decisione reiettiva in ordine all'istanza di affidamento, il Tribunale ha valorizzato l'atteggiamento minimizzante del condannato rispetto al reato di evasione, la mancanza di chiarezza in ordine all'attività lavorativa svolta, nonché la pendenza nei confronti del NOTARANGELO di un procedimento pendente per il reato di bancarotta, che gli si contesta aver commesso dopo aver fruito dell'affidamento in prova in relazione ad altra condanna; che, tuttavia, ad avviso del giudice a quo, l'entità della pena da scontare, le precarie condizioni di salute dell'istante e la corretta condotta serbata da quest'ultimo giustificavano la concessione della misura della detenzione domiciliare; LETTO l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe disatteso la richiesta del condannato di presenziare all'udienza camerale ed avrebbe, altresì, rigettato l'istanza di affidamento in prova senza valutare la visura CCIAA attestante l'attività lavorativa svolta dal condannato e senza considerare che quest'ultimo è stato riconosciuto come socialmente non pericoloso dal Tribunale di Foggia e dalla Corte di appello di Bari; RILEVATO che, sotto il profilo della violazione di legge, la censura relativa all'omessa partecipazione del condannato all'udienza è genericamente dedotta e che la seconda parte del motivo è costituita da doglianze in punto di fatto, come tali non consentite dalla legge in questa sede; che il motivo di ricorso, nella diversa ed ulteriore prospettazione relativa al vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto inerente ad un difetto motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Matteo NOTARANGELO, ammettendolo, ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 1 -bis, ord. pen., alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la propria abitazione; che, a ragione della decisione reiettiva in ordine all'istanza di affidamento, il Tribunale ha valorizzato l'atteggiamento minimizzante del condannato rispetto al reato di evasione, la mancanza di chiarezza in ordine all'attività lavorativa svolta, nonché la pendenza nei confronti del NOTARANGELO di un procedimento pendente per il reato di bancarotta, che gli si contesta aver commesso dopo aver fruito dell'affidamento in prova in relazione ad altra condanna; che, tuttavia, ad avviso del giudice a quo, l'entità della pena da scontare, le precarie condizioni di salute dell'istante e la corretta condotta serbata da quest'ultimo giustificavano la concessione della misura della detenzione domiciliare; LETTO l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe disatteso la richiesta del condannato di presenziare all'udienza camerale ed avrebbe, altresì, rigettato l'istanza di affidamento in prova senza valutare la visura CCIAA attestante l'attività lavorativa svolta dal condannato e senza considerare che quest'ultimo è stato riconosciuto come socialmente non pericoloso dal Tribunale di Foggia e dalla Corte di appello di Bari; RILEVATO che, sotto il profilo della violazione di legge, la censura relativa all'omessa partecipazione del condannato all'udienza è genericamente dedotta e che la seconda parte del motivo è costituita da doglianze in punto di fatto, come tali non consentite dalla legge in questa sede; che il motivo di ricorso, nella diversa ed ulteriore prospettazione relativa al vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto inerente ad un difetto motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 18203/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris