CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28804/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sulricorso R.G. 19655/2018 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Capannori (LU) rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studi o in Roma , P iazza dell'Emporio 16 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Fo ro di Firenze , pec : [OSCURATO:EMAIL], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] 20 -controricorrente - avverso la sentenza n.2584/17della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA, de positata il 1 8 dicembre 201 7 ; udita la relazione della causa svolta alla udienza del 15 / 0 2 / 202 2 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratoregenerale, che conclude per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato in data 7 marzo 2012 alla ASCIT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale società incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori, la società Del [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato gl i avvisi di di accertamento della tariffa di igiene ambientale (“TIA”) relativi agli anni dal 2006 a l 2009, riferiti allo stabilimento ubicato in Capannori. Il ricorso è stato accolto in primo grado, sul rilevo che soggetto passivo del tributo non è la società [OSCURATO:PERSONA] (conduttore) ma la proprietaria (BPL [OSCURATO:PERSONA]) . La società di riscossione ha proposto appello lamentando l’esclusione della legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA], pur essendo pacificoin punto di fatto che fosse la [OSCURATO:PERSONA], e non gi à [OSCURATO:PERSONA], ad occupare i locali. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello sul rilievo che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppureconduca i locali e che la norma è applicabile in tutti i casi in cui vi sia la prova che i locali siano palesemente in uso un altro soggetto; rileva quindi che “ nel caso in esame è stato palesemente accertato “con apposita rilevazione operata da un addetto della società appellante” che “l’area in gestione della [OSCURATO:PERSONA] srl era però da addebitare ad altra società , la [OSCURATO:PERSONA] spa”. Essendo risultato che tale dato risulta incontrovertibile, la sentenza appellata deve essere confermata”. Avverso la predetta sentenza ha propo sto ricorso per cassazione la società di riscossione, affidandosi a due motivi . Si è costituita con controricorso la societàcontribuente. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza del 15febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso s i lamenta , ai sensi dell’art 360, co. 1,n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del decreto legislativo 22 del 1997 nonché dell'art . 10 del Regolamento TIA del Comune di Capannori. Laricorrente deduce che la tariffa si applica a chiunque occupi, oppure conduca i locali , e pertanto ha errato il giudice d’appello, dopo avere riconosciuto che l'area era in gestione allasocietà D el Monte , a dare spazio all'annotazione che la tassa era da addebitare alla BPL, pacificamente individuata come il proprietario dell'area in questione e non come il soggetto che la occupa. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta il vizio di motivazione per assoluta incompatibilità razionale dell'argomento utilizzato con la conclusione raggiunta. La ricorrente deduce che la CTR, premesso che la norma è applicabile a tutti i casi in cui vi è la prova che i locali siano in uso un altro soggetto, conclude poi che sebbene l'area sia in gestione alla [OSCURATO:PERSONA], il tributo èda addebitare alla BPL. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (c.d. TIA) è disciplinata dall'art. 49 del c.d. "decreto Ronchi" (il d.lgs. n. 22 del 1997, successivamente modificato dall'art. 1, comma 28, dellalegge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)che ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una «tariffa» per la coperturaintegrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi del comma 3 del citato art 49, è tenuto al pagamento della tariffa « chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale». Il presupposto impositivo della TIA è pertanto individuabile nella detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un’area o di locali suscettibili di produrre rifiuti(Cass. 14038 del 23/05/2019) ed è correlato a quell’indice di capacità contributiva dato dalla occupazione e dall’uso di un bene, dal quale il detentore trae un vantaggio, suscettibile di produrre rifiuti , in applicazione della regola eurounitaria “chi inquina paga” espresso nell'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e nell'art. 14 della direttiva 2008/98/CE. Il giudice d’appello , pur muovendo correttamente da questo presupposto, laddove osserva ndo che “ la tar iffa deve essere applicata nei confronti di “chiunque occupi oppure conduca locali…nell’ambito del territorio comunale”. Inoltre l’art. 10 del [OSCURATO:PERSONA] per l’applicazione della T.I.A. conferma quanto disposto dalla norma appena citata. Ciò premesso è evidente che tale norma è applicabile in tutti i casi in cui vi sia la prova che i locali siano palesemente in uso ad altro soggetto come risulta riscontrato nel caso in esame”, nondimeno poi apoditticamente e contraddittoriamente osserva che poiché è stato accertato che “ l’area in gestione della [OSCURATO:PERSONA] srl era però da addebitare ad altra società, la [OSCURATO:PERSONA] spa”a mezzo rilevazione di un tecnico, la sentenza impugnata è da confermare. Così facendo, il giudicante non specifica a che titolo, pur ritenendo che l’ar e a fosse in gestione alla società [OSCURATO:PERSONA],si addebita il tributo alla BPL (in verità nella sentenza impugnata si afferma, oscuramente, che deve addebitarsi l’area); l’affermazione è comunque inconciliabilmente contrastante con quella precedente, sulla circostanza che la norma “è applicabile in tutti i casiin cui vi sia la prova che i locali siano palesemente in uso ad altro soggetto come risulta riscontrato nel caso in esame”. Si tratta pertanto di una motivazione perplessa, connotata da affermazioni contrastanti, e per certi versi incomprensibili, che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice(Cass. sez. un n. 8053 del 07/04/2014 ; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 12096 del 17/05/2018). Ne consegue, in accoglimento del ricorso , la c assazione della sentenza impugnatae il rinvio alla C T R della Toscana , in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce del principio sopra enunciatoe per la disamina degli altri motivi di contestazione (già ritenuti assorbiti) qui riproposti dalla società contribuente (controricorso, pag.13). Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvi a alla CTR della Toscana,in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudiz