CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13897/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dolendosi dell'insufficienza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto. Considerato che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione sono generiche, prive di confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e del tutto carenti di specificità. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]