CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 1979
Cassazione n. 01785/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; t)i/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore onerale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto proposto per un motivo manifestamente infondato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero e ha depositato conclusioni scritte e nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la discussione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18/03/2024, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 30/10/2015 del Tribunale di Roma con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione e commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]Amico, di truffa pluriaggravata (ex art. 61, n. 7 e n. 11 cod. pen.) e falsità in titoli di credito di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, e per il reato di sottrazione di corrispondenza di cui al capo C) dell'imputazione, «limitatamente alla somma di € 261.839,00». 2. Avverso la menzionata sentenza del 18/03/2024 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la «carenza» o la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della sua responsabilità, nonché la violazione «del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in riferimento all'art. 533 c.p.p. 1 comma». [OSCURATO:PERSONA] contesta anzitutto la credibilità di alcuni testimoni, per la ragione che essi avrebbero avuto «legami diretti con la persona offesa o inimicizia nei confronti dell'imputato». In particolare, il testimone [OSCURATO:PERSONA], nipote della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]Amico, avrebbe avuto dei motivi di inimicizia nei confronti dello Zangrilli, comprovati dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una denuncia-querela contro lo stesso Zangrilli per molestia e per fatti non inerenti al presente processo. Il testimone [OSCURATO:PERSONA] e il testimone D'[OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati poi smentiti dalla stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA]Amico nell'ambito di un altro processo che vedeva imputato sempre lo Zangrilli e persona offesa sempre il D'Amico. [OSCURATO:PERSONA] lamenta poi diffusamente la mancanza di qualsiasi accertamento peritale grafologico sulla riconducibilità (o no) alla propria mano delle sottoscrizioni a nome di [OSCURATO:PERSONA]Amico che erano state apposte sui numerosi documenti ai quali fanno riferimento i capi d'imputazione. Il ricorrente rappresenta che agli atti del procedimento erano stati acquisiti diversi accertamenti tecnici grafologici sull'autenticità (o no) delle suddette sottoscrizioni: 1) le consulenze del dott. [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA], consulenti tecnici della parte civile, i quali avevano concluso nel senso del carattere apocrifo delle sottoscrizioni; 2) la consulenza di ufficio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], incaricata dal giudice nel parallelo giudizio civile che era stato intentato dal D'Angelo contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva concluso nel senso dell'autenticità delle sottoscrizioni; 3) la perizia della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale, incaricata dalla Corte d'appello di Roma a seguito della disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, esaminate anche le conclusioni del consulente tecnico del menzionato giudizio civile, aveva concluso nel senso del carattere apocrifo delle sottoscrizioni; 4) la consulenza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], consulente tecnico dell'imputato, la quale aveva concluso nel senso dell'autenticità delle sottoscrizioni. Ciò rappresentato, il ricorrente lamenta che nessuna di tali consulenze tecniche e, in particolare, quella che era stata disposta dalla Corte d'appello di Roma, aveva accertato, attesa l'assenza di un quesito in tal senso - che sarebbe stato invece necessario formulare - che le sottoscrizioni apocrife a nome di [OSCURATO:PERSONA]Amico erano state apposte dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deduce quindi che, in assenza di un tale indispensabile accertamento dell'attribuibilità delle firme alla propria mano, l'affermazione della sua responsabilità penale sulla base del solo fatto che le firme non sarebbero state apposte dalla persona offesa sarebbe manifestamente illogica e violerebbe il principio secondo cui, per pronunciare sentenza di condanna, l'imputato deve risultare colpevole - e, quindi, anche autore - del reato che gli è contestato al di là di ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] lamenta ancora che il ragionamento della Corte d'appello di Roma evidenzierebbe «una lettura illogica e parziale del compendio probatorio/indiziario», e valuterebbe a suo carico, «con argomentazioni che si rivelano solo ipotetiche e congetturali (addirittura fugacemente e senza argomentazioni paventando una eventuale presenza di un concorrente dell'imputato nella commissione del reato senza fornire alcuna motivazione sulla prova alla base di questo assunto, mai emerso o paventato o sollevato nel corso dei gradi di giudizio!), elementi indiziari e probatori qualificati da scarsa capacità dimostrativa». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, quanto alla prova delle falsità delle sottoscrizioni a nome della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]Amico apposte sui numerosi documenti ai quali si fa riferimento nei capi d'imputazione, si deve osservare che è senz'altro compito del giudice di merito quello di individuare l'accertamento tecnico che ritiene attendibile, disattendendone altri, purché assolva all'onere di motivare le ragioni del proprio convincimento (anche mediante l'integrazione della prospettiva tecnico-scientifica, proveniente dall'indagine più propriamente grafologica, con quella logico-indiziaria, relativa al contesto circostanziale di ipotetica redazione dell'atto: Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269907-01). La Corte d'appello di Roma ha adeguatamente assolto tale onere, avendo analizzato in modo puntuale tutti i rilievi che erano stati avanzati dal consulente tecnico dell'imputato dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della perizia della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che era stata incaricata dalla stessa Corte d'appello e che aveva concluso nel senso - motivatamente condiviso, all'esito dell'indicata analisi, dalla Corte d'appello - del carattere apocrifo delle sottoscrizioni. In ordine a tale motivazione, peraltro, il ricorrente non ha avanzato censure di sorta. In secondo luogo, il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Roma abbia motivato in modo del tutto logico anche in ordine alla riconducibilità delle sottoscrizioni apocrife all'imputato (ancorché non necessariamente alla sua mano), alla stregua della considerazione, appunto, del tutto logica, che, poiché dall'istruttoria dibattimentale era risultato ampiamente dimostrato che era lo Zangrilli a occuparsi da solo e in prima persona di gestire tutta l'attività e le finanze dell'impresa del D'Amico, la falsificazione non poteva che essere logicamente ricondotta, al di là di ogni ragionevole dubbio, allo stesso Zangrilli. Si deve pertanto ritenere senz'altro adeguato che la Corte d'appello di Roma abbia ritenuto sufficiente, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, la chiara riconducibilità logica allo stesso imputato, per le ragioni che si sono dette, delle firme apocrife, a prescindere dall'accertamento che le stesse firme fossero da attribuire alla sua mano, ben potendo, del resto, lo Zangrilli, avere fatto apporre le firme da un'altra persona, come pure non illogicamente ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, con la conseguente evidente non decisività dell'invocato ulteriore accertamento. Quanto alla contestazione della credibilità dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], si deve rammentare che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di merito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità di tale fonte di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362- 01). A fronte di tale principio, si deve rilevare come, da un lato, l'asserita inimicizia del testimone [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello Zangrilli sia stata dedotta in modo aspecifico, in assenza di puntuali indicazioni circa la denuncia-querela che sarebbe stata asseritamente sporta dal [OSCURATO:PERSONA] contro lo Zangrilli e come, dall'altro lato, la Corte d'appello di Roma abbia motivatamente escluso che lo stesso testimone [OSCURATO:PERSONA] e il testimone D'[OSCURATO:PERSONA] (che aveva svolto il lavoro di portalettere), diversamente da quanto sostenuto dall'imputato, si potessero ritenere essere stati smentiti, avendo il testimone [OSCURATO:PERSONA] ribadito che lo Zangrilli era l'unico impiegato in ufficio dell'impresa del D'Amico, presente stabilmente presso lo stesso ufficio e solito ricevere la posta, e il testimone D'[OSCURATO:PERSONA] dichiarato che era essenzialmente l'imputato a ricevere la posta (tanto che egli credeva che l'uomo presente in aula come imputato si chiamasse D'Amico).Si deve comunque osservare che il ricorrente ha contestato in modo del tutto generico gli ulteriori elementi che sono stati posti dalla Corte d'appello di Roma a corredo degli esiti della perizia grafologica onde pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato, senza misurarsi minimamente con gli stessi elementi, in particolare, con le dichiarazioni testimoniali: delle figlie del D'[OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA]Amico, confermative di quelle del padre; del testimone Ferreri, direttore della filiale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato che l'effettivo gestore del conto corrente del D'Amico era lo Zangrilli, in virtù di una specifica delega; della testimone [OSCURATO:PERSONA], operatrice del gestore telefonico "3", la quale aveva riferito di avere avuto contatti telefonici esclusivamente con lo Zangrilli; del testimone Rosca, dimostrative di come lo Zangrilli avesse libero accesso alle finanze dell'impresa del D'Amico e le gestisse in modo autonomo. Né il ricorrente si è misurato, oltre che col contenuto di tali dichiarazioni testimoniali, con l'ulteriore elemento costituito dalle acquisite missive di alcuni clienti dell'impresa del D'Amico nelle quali costoro sottolineavano i rapporti avuto con l'imputato, il quale risultava essere abilitato a ricevere somme in contanti per conto del D'Amico. La Corte d'appello di Napoli si è anche confrontata con la tesi dell'imputato secondo cui il D'Amico avrebbe dilapidato le risorse finanziarie della propria impresa effettuando delle spese personali eccessive, che avrebbe cercato di occultare alle figlie anche firmando degli assegni allo Zangrilli - per ottenere poi denaro contante da utilizzare, appunto, per spese personali -, nonché incaricando lo Zangrilli di redigere degli estratti conto falsi, osservando, con un ragionamento che non appare né contraddittorio né illogico, come tale tesi, da un lato, non si conciliasse con l'accertata falsità delle sottoscrizioni del D'Amico e, dall'altro lato, implicherebbe che lo Zangrilli si sarebbe prestato a una tale fraudolenta operazione senza neppure premunirsi di alcuna prova che potesse scagionarlo da eventuali coinvolgimenti in eventi dannosi o anche illeciti, il che si doveva ritenere logicamente inverosimile. In conclusione, la Corte d'appello di Roma risulta avere adeguatamente esaminato e valutato tutti gli acquisiti elementi indiziari e la motivazione con la quale la stessa Corte è pervenuta a ritenerli, nel loro complesso, dopo avere logicamente escluso la plausibilità dell'ipotesi alternativa che era stata prospettata dall'imputato, idonei a fondare un giudizio di responsabilità dello stesso al di là di ogni ragionevole dubbio si deve ritenere coerente, non contraddittoria né illogica e, quindi, non censurabile in questa sede neppure con riferimento al principio di cui al comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]Amico, che si liquidano in complessivi C 3.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sost