CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15344/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
971BRUNO [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MESSINA [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]LEONETTI [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]CICCOLELLA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SINISI [OSCURATO:PERSONA] nata ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]ORLANDO [OSCURATO:PERSONA] nata ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MOSCA [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]PISTILLO [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]PISTILLO [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]LOVREGLIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MATARRESE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]PANICOCOLO [OSCURATO:PERSONA] nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA]DONNAZITA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nel procedimento a carico di questi ultimiavverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte di appello di BariParte civile non ricorrente il Comune di AndriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OLGA MIGNOLOche ha concluso chiedendo:- l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso laCorte di appello di Bari e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,limitatamente all’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1cod. pen., sia sotto il profilo della finalità di agevolazione mafiosa che sotto ilprofilo dell’impiego del metodo mafioso;- la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di tutti gli imputati.Uditi i difensori presenti:avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] eMessina [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi da loro proposti e ladichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale presso la Cortedi appello di Bari;avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani, che, in difesa di PistilloVincenzo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del suoassistito e ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Bari; in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorsochiedendone l’accoglimento; in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi Trani, per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol'accoglimento dei rispettivi ricorsi; in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si è riportatoai motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l’accoglimento;avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], in proprioed in sostituzione del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, che siè riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento e ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello diBari;avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che haillustrato i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani che, in difesa di LeonettiRiccardo, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello diBari; in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, in difesa diMatarrese [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiestol’accoglimento.Alle ore 11:10 è entrato in aula l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro dine ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 maggio 2025 la Corte di appello di Bari ha riformatoin parte la sentenza pronunciata l’11 giugno 2024 – all’esito di giudizioabbreviato – dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città.Rilevano in questa sede le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaMessina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GianlucaMatarrese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In grado di appello, questi imputati sono stati ritenuti responsabili:- [OSCURATO:PERSONA] di aver partecipato ad una associazione finalizzata alnarcotraffico, avente disponibilità di armi e composta da più di dieci persone,operativa ad Andria a partire dal dicembre 2014, svolgendo nella stessa un ruolodi vertice dall’inizio del 2016 al mese dicembre del 2018 (capo 1);- [OSCURATO:PERSONA], di aver partecipato all’associazione di cui al capo 1)svolgendo nella stessa un ruolo di vertice a partire dal mese di dicembre 2018; diviolazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 (capi 4,11, 13, 14, 15, 16) e della violazione degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895contestata al capo 10), qualificato il fatto come concorso in trasporto illegale diun’arma comune da sparo;- [OSCURATO:PERSONA], di aver partecipato all’associazione di cui al capo 1)svolgendo nella stessa un ruolo di vertice a partire dal mese di dicembre 2018; diviolazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 (capo 2,nel quale è stata ritenuta l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90,e capi 5, 15, 16) e della violazione degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895contestata al capo 10), qualificato il fatto come concorso in trasporto illegale diun’arma comune da sparo;- [OSCURATO:PERSONA], di aver partecipato all’associazione di cui al capo 1),svolgendo nella stessa un ruolo di vertice a partire dal mese di dicembre 2018, edi violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 (capi 3,4, 15, 16);- [OSCURATO:PERSONA], di aver partecipato all’associazione di cui al capo 1)fino al 30 maggio 2023 (data nella quale ha iniziato a collaborare con l’Autoritàgiudiziaria);- [OSCURATO:PERSONA], di aver partecipato all’associazione di cui al capo 1) fino al17 luglio 2023 (data nella quale ha iniziato a collaborare con l’Autorità giudiziaria);- [OSCURATO:PERSONA], di aver partecipato all’associazione di cui al capo 1);- [OSCURATO:PERSONA], di aver partecipato all’associazione di cui al capo 1), alledirette dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], e della violazione degli artt. 81, comma 2,110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 contestata al capo 3) (in Andriadal 5 marzo al 24 aprile 2020);- [OSCURATO:PERSONA], di aver partecipato all’associazione di cui al capo 1) e dellaviolazione degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 contestata alcapo 5) («in località non nota dell’[OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente eprossima al 29 luglio 2020»);- [OSCURATO:PERSONA] (classe ‘96), della violazione degli artt. 2, 4 e 7 legge2 ottobre 1967 n. 895, 612, commi 2 e 3, cod. pen. aggravata ai sensidell’art. 416 bis.1 cod. pen. perché realizzata avvalendosi di un “metodo mafioso”;fatto commesso «in Andria il 27 maggio 2020» (capo 6);- [OSCURATO:PERSONA], della violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1,d.P.R. n. 309/90 contestata al capo 11) («in Andria, in epoca antecedente al 10giugno 2020»);- [OSCURATO:PERSONA], di violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1e 4, d.P.R. n. 309/90 (capi 12, 13, 14, 15);- [OSCURATO:PERSONA], di violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73,comma 4, d.P.R. n. 309/90 (capi 19, 20, 22, 23) e della violazione degli artt. 110cod. pen., 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 contestata al capo 21);- [OSCURATO:PERSONA], della violazione degli artt. 110 cod. pen., 73,comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 contestata al capo 21).Gli imputati sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia. La Corte diappello ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con laquale gli imputati erano stati condannati, in solido tra loro, al risarcimento deidanni nei confronti del Comune di Andria, parte civile costituita in giudizio.2. Per miglior comprensione dei motivi di ricorso, occorre riferire che, nellaprospettazione dell’accusa, fatta propria dal Giudice di primo grado,all’associazione a delinquere di cui al capo 1) e ad alcune delle violazionidell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (in specie, per quanto qui rileva, quelle contestate aicapi 2, 3, 4, 5, 11, 15 e 16) doveva essere applicata l’aggravante di cuiall’art. 416 bis.1 cod. pen.Più in particolare, con riferimento ai capi 2), 3), 4), 5), 11), 15) e 16), ilGiudice di primo grado ha ritenuto sussistente la “finalità mafiosa” essendol’aggravante contestata nei seguenti termini: «per aver agito al fine di agevolarel’associazione mafiosa denominata clan [OSCURATO:PERSONA] […] con la finalità ultima diacquisire cospicui profitti da riversare nelle casse del clan e da destinare almantenimento in carcere dei capi detenuti».Con riferimento al reato associativo di cui al capo 1), invece, l’aggravante inparola è stata ritenuta sussistente sia per la finalità di agevolazione di unaassociazione di tipo mafioso, sia per il metodo, di tipo mafioso, della qualel’associazione destinata al narcotraffico si era avvalsa. Ed invero, nel capo 1)dell’imputazione prima della contestazione dell’aggravante della finalità mafiosa(formulata nei termini sopra riportati), compare la contestazione che segue: «conl’aggravante di cui all’art. 416 bis.1. cod. pen. per avere commesso il fattoavvalendosi del “metodo mafioso”, in considerazione delle modalità dell’azionecapaci di evocare l’esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenzacriminale del reato commesso, in particolare facendo ricorso a modalità violenteed avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal numero e dalla personalitàdei componenti del sodalizio all’evidente scopo di esercitare il controllo delle piazzedi spaccio e garantirsi il monopolio delle stesse attraverso: l’intimidazioneesercitata nei confronti tanto dei pusher quanto di soggetti estranei al sodalizio, alfine di garantirsi l’esclusività delle forniture del narcotico da distribuire sulle piazzedi spaccio di Andria; il costante controllo dei sodali e le intimidazioni attuate indanno degli stessi intranei al sodalizio in caso di trasgressione alle regole impostenella gestione dello spaccio; il ricorso alla violenza per dirimere le questioniinerenti le attività di spaccio e per affermare la forza del clan e dei suoi sodali […];il ricorso a forme di intimidazione al fine di evitare le collaborazioni con la giustizia,generando in tal modo una diffusa condizione di omertà al fine di preservare lasopravvivenza del sodalizio».Dalla lettura del capo di imputazione emerge che l’esistenza della associazionemafiosa “clan [OSCURATO:PERSONA]” è stata accertata con sentenza n. 1168/2008 della Corte diappello di Bari del 06.05.2009, irrevocabile in data 01.06.2012, nell’ambito delprocesso «c.d. Castel del Monte» e tale associazione «è proseguita con operativitàprevalente nel settore del traffico di stupefacenti, come accertato con le sentenzeirrevocabili n. 1361/2015 del 26.06.2015 e n. 190/2014 del 27.2.2014».Nel capo di imputazione si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– accusati di essere stati promotori e dirigenti dell’associazione di cui al capo 1) eritenuti responsabili di questo reato fino alla data del 29 maggio 2023 (quandohanno iniziato a collaborare con l’Autorità giudiziaria) – hanno riportato condannadefinitiva nel processo «c.d. Castel del Monte», nel quale sono stati ritenutipartecipi di una associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis cod. pen. e di unaassociazione a delinquere finalizzata al narcotraffico ex 74 d.P.R. n. 309/90. Dallalettura del capo di imputazione risulta inoltre che, con le sentenze n. 1361/2015e n. 190/2014 della Corte di appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono statiritenuti responsabili «quali promotori dell’associazione dedita al narcotrafficodenominata clan [OSCURATO:PERSONA]».2.1. La sentenza di appello ha confermato l’affermazione di responsabilitàdegli odierni ricorrenti sia quanto alla sussistenza del reato associativo (aggravatodall’essere l’associazione composta da più di dieci persone e dalla disponibilità diarmi), sia quanto al ruolo svolto da ciascuno dei ricorrenti all’interno del sodalizio.Ha escluso, però, la sussistenza della aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.sia per il reato associativo che per le violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 nellequali era stata contestata. La Corte territoriale osserva (pag. 160 e ss. dellasentenza di appello): che la sentenza definitiva pronunciata all’esito del processo«c.d. Castel del Monte» ha accertato l’esistenza di due distinte associazionistoricamente contrapposte (il “clan Pastore” e il “clan [OSCURATO:PERSONA]”) le quali, tra il 1999e il 2006, si erano contese il controllo delle attività illecite nel territorio di Andriaanche consumando gravissimi reati contro la persona; che, dell’associazionemafiosa “clan [OSCURATO:PERSONA]” (capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], decedutirispettivamente nel 2003 e nel 2006), e dell’associazione ex art. 74 d.P.R.n. 309/90 collegata ad essa, facevano parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che furonoarrestati «per il loro coinvolgimento in fatti omicidiari» e operavano, all’epoca, inposizione subordinata, non solo rispetto «ai due congiunti» (poi deceduti), maanche rispetto a un loro nipote, componente della famiglia Pesce, «subentrato acostoro al vertice dell’organizzazione» (così, testualmente, pag. 161).La Corte di appello riferisce che, in successive decisioni irrevocabili, alcunidegli odierni imputati (in specie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali promotorie organizzatori, [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe) sono stati ritenuti responsabilidel reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, ma nei relativi procedimenti non è maistato ritenuto (e neppure contestato) che l’associazione finalizzata al narcotraffico(la cui operatività è stata accertata tra il 2004 e il 2012) si fosse avvalsa dellecondizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen. o avesse la finalità di agevolarel’attività di una associazione di tipo mafioso. Muovendo da queste premesse infatto, la Corte di appello rileva che l’accertata sussistenza - dal 2004 al 2012 - diassociazioni finalizzate al narcotraffico promosse o organizzate dai [OSCURATO:PERSONA] epartecipate dai componenti di quel nucleo familiare, non ha determinato unaccertamento definitivo sull’esistenza, in epoca successiva al 2006, di unaassociazione ex art. 416 bis cod. pen. e neppure di una associazione finalizzata alnarcotraffico aggravata ex art. 416 bis.1, sicché la perdurante esistenza dellaassociazione di tipo mafioso la cui attività sarebbe stata agevolata dall’operativitàdell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e dai reati scopo oggetto delpresente procedimento non può ritenersi definitivamente accertata.A sostegno di tali conclusioni la sentenza di appello osserva (pag. 163):- che l’aggravante della finalità mafiosa presuppone la prova della “mafiosità”dell’associazione favorita, «in relazione alla quale l’esame delle decisionisuccessive a “Castel del Monte” (che si ferma al lontanissimo 2006) suggerisce lamancanza dello specifico e necessario supporto probatorio»;- che la “mafiosità” di un sodalizio, se accertata con sentenza irrevocabile,costituisce “fatto notorio”, nei limiti delineati dall’art. 238 bis cod. proc. pen., solo«nella eventualità in cui il sodalizio criminale oggetto di prova coincida, quanto aiprofili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente, così comeidentico deve essere il patrimonio probatorio e valutativo»;- che l’accertamento dell’esistenza di un’associazione mafiosa contenuto inuna sentenza irrevocabile può essere valutato come fatto notorio «a patto che ilnuovo procedimento riguardi eventi verificatisi nella medesima area geografica,non vi sia stato un mutamento degli obiettivi del clan e sussista, soprattutto,identità tra i membri dell’associazione»;- che, nel caso di specie, al netto delle posizioni dei due promotori, ormaiininterrottamente detenuti da ben 25 anni, non v’è «sostanziale coincidenza tral’identità dei membri del nuovo gruppo (per oltre la metà composto, tra l’altro, dasoggetti incensurati)» e l’identità dei membri dei gruppi precedenti.In sintesi, secondo la Corte di appello, l’associazione oggetto del presenteprocedimento rappresenta la prosecuzione storica, nel territorio di riferimento,delle associazioni preesistenti, ma non può dirsi provato il fine di agevolare unaassociazione mafiosa la cui esistenza è documentata soltanto fino al 2006.Secondo la Corte territoriale, non soccorre in tal senso l’accertata esistenzadi associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 organizzate, promosse e partecipate dacomponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], atteso che le sentenze che hanno riconosciutoqueste associazioni non contengono riferimento alcuno all’aggravante di cuiall’art. 416 bis.1 cod. pen.Quanto all’uso del metodo mafioso, la Corte territoriale sostiene (pag. 165)che l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 non è stata contestata sotto questo profiloe, in ogni caso, l’uso di un tale metodo non è «nemmeno compiutamente provato».2.2. Avendo escluso la sussistenza dell’aggravante, la Corte di appello haprovveduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti di VincenzoPistillo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BenitoPistillo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la rideterminazione del trattamento sanzionatorioè avvenuta, non solo perché è stata esclusa l’aggravante ex art. 416 bis.1 cod.pen., ma anche perché è stata ritenuta la continuazione tra i reati oggetto delpresente procedimento e quelli già ritenuti in continuazione tra loro a seguito diun provvedimento della Corte di Appello di Bari in data 7 novembre 2019.La pena è stata rideterminata anche per [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reatidi cui al capo 6) (porto e detenzione di un’arma e minaccia). In questo caso laCorte di appello ha dato atto che l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. erastata contestata sia sotto il profilo della finalità che sotto il profilo del metodoutilizzato e l’ha esclusa limitatamente alla finalità di agevolazione ritenendolasussistente, invece, quanto al metodo.La sentenza di primo grado è stata interamente confermata, invece, perInnocenzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputati di violazioni dell’art. 73 d.P.R.n. 309/90 non aggravate ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. È stata confermata,inoltre, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute partecipi dell’associazionedi cui al capo 1), alle quali, in ragione della collaborazione prestata, il G.i.p. avevaapplicato l’attenuante di cui all’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen. (applicazionealla quale consegue l’elisione automatica della circostanza aggravante di cuiall’art. 416 bis.1, comma 1).3. Contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 16 maggio 2025 hannoproposto tempestivo ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso laCorte di appello di Bari e gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaMessina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GianlucaMatarrese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].I ricorsi sono articolati in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari alla decisione come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs.28 luglio 1989 n. 271.4. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Cortedi appello di Bari si articola in tre motivi aventi ad oggetto l’esclusione dellaaggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.Il ricorrente deduce:- col primo motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc.pen. per essere stata esclusa l’aggravante dell’agevolazione mafiosa in relazioneal reato associativo di cui al capo 1) e ai reati fine di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 11),15), 16);- col secondo motivo, vizi di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen.quanto all’esclusione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa in relazione alreato associativo di cui al capo 1), ai reati fine di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 11), 15)16) e in relazione al reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 6)dell’imputazione;- col terzo motivo, vizi di motivazione per essere stata esclusa l’aggravantedel metodo mafioso, in relazione al reato associativo di cui al capo 1).4.1. Argomentando a sostegno del primo e del secondo motivo, il PGricorrente osserva che, all’esito del processo «c.d. Castel del Monte», a MichelePistillo (imputato nel presente procedimento) è stato riconosciuto un ruolo dirilievo in una associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis cod. pen. ed anche inuna associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, entrambe ritenute sussistenti in quelgiudizio. Sottolinea inoltre che, nelle successive sentenze irrevocabili (emessenell’ambito del procedimento n. 12387/2011 RGNR), furono condannati perviolazioni dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90, alcuni degli imputati nel presenteprocedimento sicché vi è parziale continuità tra le compagini associative ritenutesussistenti da precedenti sentenze definitive e l’associazione oggetto del presentegiudizio.Il PG ricorrente rileva: che nella sentenza della Corte di appello di Bari n. 3006del 30 giugno 2017 (irrevocabile il 21 novembre 2018), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stati ritenuti capi «dell’associazione dedita al narcotraffico denominata clanPistillo, operante nel Comune di Andria» per il periodo successivo al 14 dicembre2006 (essendo il periodo precedente già coperto da giudicato a seguito delprocesso «c.d. Castel del Monte»); che, nella stessa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] èstato ritenuto partecipe di quella associazione; che il ruolo di partecipe dellamedesima associazione è stato riconosciuto anche a [OSCURATO:PERSONA], marito diVincenza [OSCURATO:PERSONA], odierna imputata.Il PG ricorrente riferisce, inoltre, che nella sentenza della Corte di appellon. 309 del 1° febbraio 2016 (irrevocabile il 7 dicembre 2017), [OSCURATO:PERSONA] eRiccardo [OSCURATO:PERSONA] (imputati nel presente procedimento) sono stati ritenutiresponsabili della partecipazione a «una associazione a delinquere a caratterefamiliare finalizzata al narcotraffico denominata clan [OSCURATO:PERSONA]-Pesce».Secondo il ricorrente, il sodalizio criminale oggetto del presente procedimentoè lo stesso cui si riferiscono le precedenti sentenze perché costituito in larga parte(e comunque nei suoi vertici) dalle stesse persone e perché operante nelmedesimo contesto territoriale. Il fatto associativo oggetto del presente giudizio,dunque, sarebbe identico a quelli già accertati e caratterizzato dalla finalitàagevolativa. Di conseguenza, per escludere l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1cod. pen. la Corte di appello non avrebbe potuto limitarsi a rilevare che nessunasentenza definitiva successiva a quella conclusiva del c.d. processo Castel delMonte ha accertato l’esistenza della associazione mafiosa denominata “clanPistillo”, ma avrebbe dovuto compiere una valutazione incidentale al fine diverificare se la prova della persistente esistenza di una tale associazioneemergesse dagli atti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che, ai finidel riconoscimento dell’aggravante della “finalità mafiosa”, anche in assenza diformale contestazione del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., il giudice non puòesimersi dal compiere un accertamento incidentale sull’attuale esistenza delsodalizio nell’interesse del quale l’agente avrebbe tenuto la condotta illecitaascrittagli. In sintesi, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovutoverificare se le emergenze investigative consentissero di ritenere provata lapersistente operatività dell’associazione di tipo mafioso (la cui esistenza è stataaccertata con sentenza definitiva) e quindi di ritenere sussistente la finalitàagevolativa. A pag. 18 dell’atto di ricorso si osserva che, anche quando non ècontestato l’utilizzo del metodo mafioso, la finalità di agevolazione può essererappresentata dalla volontà «di contribuire all’attività di un’associazione operantein un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppiispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previstedall’art. 416 bis cod. pen.». Pertanto, nell’escludere la sussistenza dellaaggravante, la Corte di appello non avrebbe potuto limitarsi a rilevare che, per ilperiodo successivo al 2006, non v’era stato un accertamento giudizialesull’esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] quale associazione ex art. 416 bis cod. pen. eneppure quale associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 aggravata ai sensidell’art. 416 bis.1 cod. pen. Sarebbe stata necessaria, invece, una puntualeconfutazione degli elementi probatori emergenti dagli atti, valorizzati dal giudicedi primo grado a sostegno della configurabilità dell’aggravante. Secondo ilricorrente, come la sentenza di primo grado aveva chiarito (pagg. 140 – 153),l’analisi dei fatti accertati con le sentenze passate in giudicato, il contenuto delleintercettazioni e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sarebberoconvergenti nel dimostrare che lo scopo perseguito dall’associazione di cui alcapo 1) era quello di gestire fonti di guadagno illecite, sia per garantire l’egemoniadel clan nel settore del narcotraffico, sia per dividere i proventi dello spaccio tra isodali detenuti e le loro famiglie. Secondo il ricorrente, la conferma che tali attività,oltre ad essere realizzazione concreta dello scopo dell’associazione finalizzata alnarcotraffico, fossero dirette ad agevolare un clan dai connotati mafiosi,storicamente radicato sul territorio andriese, si ricava ripercorrendo la genesi delsodalizio criminale e i principali arresti giurisprudenziali che lo hanno interessatonegli ultimi decenni: una analisi che il G.i.p. ha correttamente compiuto e la Cortedi appello avrebbe invece irragionevolmente ignorato.Citando ampi stralci delle sentenze che hanno riconosciuto l’esistenza diassociazioni finalizzate al narcotraffico riferibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel periodocompreso tra il 2006 e il 2014, il ricorrente sottolinea che quelle associazionifacevano capo alle medesime figure apicali che hanno diretto l’associazioneoggetto del presente giudizio (in specie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e operavanoricorrendo a metodologie violente, anche con uso di armi, per affermare la propriasupremazia sul territorio. Sostiene che le medesime modalità operative sarebberostate accertate nel presente procedimento, tanto più in ragione della continuitàtemporale tra le associazioni preesistenti (operanti tra il 2006 e il 2012) e quellaoggetto del presente giudizio (operante a partire dal dicembre 2014). A confermadella continuità esistente tra l’attuale compagine associativa e quelle oggetto dellesentenze già passate in giudicato il ricorrente osserva che, nelle conversazioniintercettate il 7 maggio 2020 e l’8 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento esplicitoalle attività di spaccio compiute in epoca precedente. Sottolinea inoltre (pag. 25dell’atto di ricorso) che tutti i soggetti cui è contestato di essere al verticedell’odierna organizzazione hanno storicamente assunto «un ruolo di assolutorilievo nell’ambito dell’aggregato criminale facente capo al sodalizio mafiosoPistillo-Pesce, intraprendendo nel corso degli anni un percorso criminale che nonsi è mai interrotto e che, anzi, si è posto in chiara continuità evolutiva con lacostituzione e con la strutturazione della presente associazione». Secondo il PGricorrente, depongono in tal senso anche le dichiarazioni del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale l’associazione finalizzata alnarcotraffico, contestata nel presente procedimento come operante a partire dal2014, esisteva anche prima e «non si è mai fermata».4.2. Come anticipato, col terzo motivo il PG si duole che l’aggravante di cuiall’art. 416 bis.1 cod. pen. sia stata esclusa per il reato associativo di cui al capo1) anche per quanto riguarda l’uso del metodo mafioso che, in questo caso, erastato esplicitamente contestato.Secondo il PG, non è sufficiente ad escludere l’aggravante l’argomentazionesviluppata nella sentenza impugnata (pag. 165) secondo la quale l’uso del metodomafioso non è stato contestato nei processi successivi al c.d. processo Castel delMonte nei quali i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e i loro sodali furono accusatisolo della violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90. Le indagini svolte, infatti(confluite agli atti del giudizio, che si è svolto con rito abbreviato), documentanoche l’associazione per cui si procede ha ricalcato le modalità operative tipiche delleconsorterie mafiose, facendo ricorso a metodologie violente, anche con l’uso diarmi, per affermare la propria supremazia sul territorio. Il ricorrente si duole chela Corte di appello non si sia confrontata con questi elementi di prova essendosilimitata ad osservare che, ai fini della sussistenza della aggravante, lagiurisprudenza non si appaga delle modalità particolarmente violente o dellaclamorosità della condotta, ma richiede che l’impiego del “metodo” «determini unsentimento di soggezione (e dunque un atteggiamento di omertà) derivante dallaconsapevolezza della vittima, oltre che dei consociati, di essere esposti alle preteseprevaricatrici di un gruppo criminale mafioso e non comune», situazione che, nelcaso di specie, non sarebbe provata.Così argomentando, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbeignorato significativi elementi di prova, opportunamente valorizzati, invece, dalGiudice di primo grado.Dopo aver illustrato i trascorsi giudiziari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente osserva che non sitratta di delinquenti comuni, ma di soggetti storicamente inseriti in contesti dicriminalità organizzata la cui caratura criminale era nota nel territorio di Andria.Sostiene, inoltre, che la forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo edalla caratura criminale dei maggiori e storici esponenti della consorteria fuesplicitata dagli associati sia al fine di esercitare il controllo sulle piazze di spacciosia al fine di garantire il recupero dei crediti derivanti dalla vendita di stupefacenti.Ciò sarebbe reso evidente dall’episodio di cui al capo 6) (che la sentenzaimpugnata ha riconosciuto aggravato dal metodo mafioso) nel quale, a seguito diun litigio per il controllo delle piazze di spaccio, [OSCURATO:PERSONA] esplose colpi diarma da fuoco all’indirizzo dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, dalleconversazioni intercettate a seguito di quell’episodio si evince che dello stessofurono resi edotti anche i sodali detenuti. [OSCURATO:PERSONA] la famiglia [OSCURATO:PERSONA], del resto,ritenne che l’episodio fosse funzionale al controllo di zone di spaccio ed espressivodel modus operandi tipico del clan [OSCURATO:PERSONA]. Nel medesimo senso depongono,secondo il ricorrente, le conversazioni intercettate in occasione della cessione distupefacente di cui al capo 11). [OSCURATO:PERSONA], infatti, minacciò di ritorsioni PaoloLovreglio in caso di mancata riscossione delle spettanze dovute per la vendita dellostupefacente e, nel farlo, fece riferimento ai sodali detenuti in carcere cheavrebbero potuto farlo punire se fosse stato arrestato. Secondo il ricorrente,depongono nel medesimo senso le conversazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA]:redarguisce i propri interlocutori sul fatto che, per poter spacciare stupefacente adAndria, è necessario rivolgersi al sodalizio; li minaccia di ritorsioni se fossero statiarrestati perché avrebbero rischiato di subire aggressioni durante il periodo didetenzione; sostiene di avere «orecchie da tutte le parti».In sintesi, secondo il ricorrente, l’associazione di cui al capo 1) altro non è chela prosecuzione di associazioni finalizzate al narcotraffico storicamente gestite nelterritorio di Andria dal clan [OSCURATO:PERSONA]. All’efficace funzionamento di tale associazioneha contribuito l’autorevolezza acquisita nell’ambiente criminale dai suoi esponentidi vertice. L’associazione, inoltre, si è avvalsa di un metodo intimidatorio che trovafondamento, oltre che nella violenza storicamente esercitata dal gruppo(minacciosamente rievocata nel periodo considerato, così come era avvenuto neglianni precedenti), anche nella riconosciuta caratura criminale dei suoi esponenti.Si tratta, secondo il ricorrente, «di elementi fattuali resi noti alla popolazione localeal fine di mostrare l’esistenza e la forza del gruppo», nonché l’appartenenza adesso dei singoli associati, «in modo da assoggettare i consociati e, soprattutto, lapopolazione inerme ad uno stato di omertà già conclamato giudizialmente» (pag.32 dell’atto di ricorso).La sentenza impugnata, pertanto, sarebbe meritevole di annullamento nonsolo nella parte in cui ha escluso l’aggravante della finalità di agevolazionemafiosa, ma anche nella parte in cui ha escluso l’aggravante del metodo mafioso,contestata in termini espliciti al capo 1) della rubrica.5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso i suoi difensoriavv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]. L’atto di ricorso consta diquattro motivi.5.1. Col primo motivo, i difensori lamentano inosservanza dell’art. 521 cod.proc. pen. con specifico riferimento al ruolo rivestito dal ricorrente nel sodaliziocriminoso di cui al capo 1).Dopo aver ricordato che, nel capo di imputazione, è stata attribuita a VincenzoPistillo la qualifica di «partecipe, con compiti di direzione ed organizzazione neiperiodi di libertà (durante i quali sovraintendeva all’attività organizzativa, allaraccolta degli illeciti profitti, alle attività di acquisto e distribuzione deglistupefacenti, curando i rapporti con i fornitori e così garantendo al sodalizio, anchesuccessivamente, la possibilità di rifornirsi a credito)», i difensori osservano che,secondo la sentenza impugnata (pag. 187), [OSCURATO:PERSONA] esercitava funzioni«proprie del “promotore”» e sostengono che, così argomentando, la Corte diappello ha esplicitamente attribuito al ricorrente un ruolo differente da quello chegli era stato contestato e alternativo ad esso. Muovendo da tale constatazione, idifensori sostengono che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di un fattodiverso rispetto a quello del quale era imputato con evidente violazione dei suoidiritti difensivi.5.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione quanto al ruolo apicale attribuito al ricorrente nella associazione di cuial capo 1). Secondo i difensori, anche volendo prescindere dalla qualificazione delruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore o dirigente o promotore, lasentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il ricorrente èstato ritenuto al vertice dell’associazione.In tesi difensiva sono state valorizzate a tal fine le convergenti dichiarazionirese dai collaboratori di giustizia senza aver prima compiuto alcuna valutazionesull’intrinseca attendibilità dei dichiaranti, tanto più necessaria alla luce«dell’astioso rapporto» esistente tra costoro e [OSCURATO:PERSONA].La difesa osserva che alcune tra le conversazioni intercettate dimostranol’esistenza di problematiche nel nucleo familiare conseguenti al fatto che, inpassato, [OSCURATO:PERSONA] era stato sospettato insieme a [OSCURATO:PERSONA] (marito diVincenza [OSCURATO:PERSONA]) di aver sottratto ricavi ai sodali. Tali conversazioni – riportatenell’atto di ricorso – documentano che vi erano contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoPistillo da un lato e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, sicché un vaglio di attendibilità delledichiarazioni dei collaboratori avrebbe dovuto essere particolarmente attento epenetrante. La sentenza impugnata, invece, si è limitata a valorizzare il dato chetali dichiarazioni, poiché convergenti tra loro, potevano riscontrarsireciprocamente.Sotto diverso profilo, la difesa osserva che, secondo la prospettazioneaccusatoria, l’associazione finalizzata al narcotraffico contestata al capo 1) si ponein rapporto di stretta continuità con altra associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90,la cui esistenza è stata accertata con sentenza definitiva; e in questa associazione(la cui operatività è stata accertata fino al 2012) a [OSCURATO:PERSONA] è statoaccusatoria, che egli l’avesse diretta o organizzata. In questa situazione – osservala difesa – la sentenza impugnata avrebbe dovuto individuare specifici elementi difatto idonei a dimostrare il «salto di qualità» compiuto da [OSCURATO:PERSONA] in epocasuccessiva al 2012, non essendo sufficienti a tal fine le generiche dichiarazioni deicollaboratori di giustizia.Secondo la difesa non fornirebbero indicazioni nel senso indicato dueconversazioni (progressivi n. 127 e n. 178) dalle quali i giudici di merito avrebberoillogicamente dedotto (travisandone il contenuto) che [OSCURATO:PERSONA] era lapersona di riferimento di [OSCURATO:PERSONA], il quale spendeva il suo nome quale garantedella associazione. In tesi difensiva, tale specifica doglianza, puntualmenteformulata nei motivi di appello, non avrebbe trovato risposta nella sentenzaimpugnata.La difesa sottolinea che la sentenza impugnata è inequivoca nell’attribuire aVincenzo [OSCURATO:PERSONA] l’esercizio di funzioni sovraordinate soltanto nei periodi di libertà.Avrebbe quindi dovuto spiegare da quali specifici elementi sarebbe possibiledesumere che, quando non era detenuto, [OSCURATO:PERSONA] concordava cessioni distupefacenti, gestiva i pagamenti delle forniture, coordinava il contributo degliassociati e assicurava l’operatività delle strutture del sodalizio. Solo in questasituazione, infatti, sarebbe possibile sostenere che il ricorrente operava inposizione di primazia dirigendo l’attività dei soldali. [OSCURATO:PERSONA] per questa parte,invece, la motivazione sarebbe carente. La sentenza impugnata, infatti, avrebbeconvergenti dei collaboratori di giustizia (in tesi difensiva insufficienti a tal fine);dalla constatazione che l’associazione di cui al capo 1) è la prosecuzione ideale dialtra precedente associazione nella quale però [OSCURATO:PERSONA] non aveva un ruolodi vertice; dal contenuto di intercettazioni erroneamente interpretate.5.3. Col terzo motivo, la difesa deduce errata applicazione degli artt. 74,commi 3 e 4, d.P.R. n. 3009/90 e vizi di motivazione per essere state ritenutesussistenti le aggravanti del numero degli appartenenti all’associazione e dellanatura armata del sodalizio.Con riferimento all’aggravante prevista dall’art. 74, comma 3, d.P.R.n. 309/90 la difesa rileva che la Corte di appello si è limitata a un genericoriferimento al numero elevato di associati dediti ai ruoli più diversi (dalconfezionamento, allo spaccio al minuto) senza procedere alla precisaindividuazione di almeno dieci persone stabilmente appartenenti al sodalizio.Quanto all’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, la difesaosserva che un’associazione può considerarsi armata quando i partecipanti hannola disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate e tenute in luogo dideposito, e l’aggravante può essere riconosciuta anche a chi non detenga le armise le stesse sono a disposizione dell’associazione e tale disponibilità èconcretamente prevedibile. L’aggravante, dunque, non può essere ritenutasussistente se un singolo associato detiene armi per uso strettamente personale edeve essere esclusa nei confronti di chi non sia (né possa essere) consapevoledella disponibilità di armi da parte di altri associati.Secondo la difesa, la sentenza impugnata non si sarebbe uniformata a taliprincipi di diritto. L’aggravante, infatti, è stata ritenuta sussistente perché, comeemerso nel corso delle operazioni di intercettazione, dopo che [OSCURATO:PERSONA] erastato tratto in arresto nella flagrante detenzione di sostanze stupefacenti e di armi(nascoste in un deposito del quale aveva la disponibilità), per lungo tempo i sodalioggi imputati si preoccuparono di versargli una somma mensile per assicurarsi chenon parlasse. Secondo la difesa, la preoccupazione manifestata dai conversantiquanto alla possibilità che [OSCURATO:PERSONA] potesse risolversi a collaborare con l’Autoritàgiudiziaria ben potrebbe essere connessa al rinvenimento di sostanza stupefacentee non prova affatto che le armi custodite da [OSCURATO:PERSONA] fossero nella disponibilitàdell’associazione né che di tale detenzione [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole,tanto più che, quando le conversazioni indizianti ebbero luogo, questi era ristrettoin carcere.5.4. Col quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione per essere stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] l’aggravante di cuiall’art. 99, comma 4, cod. pen. Osserva a tal fine che, tra i reati ritenuti rilevantiai fini della applicazione della recidiva, ve ne sono alcuni commessi in epocasuccessiva al triennio compreso tra il 2015 e il 2018 quando, secondo i giudici dimerito, [OSCURATO:PERSONA] si pose al vertice dell’associazione di cui al capo 1).Secondo la difesa, tale constatazione rende evidente anche l’illogicità dellamotivazione con la quale la sentenza impugnata ha ritenuto di non poterdisapplicare la recidiva. Questa decisione, infatti, è stata adottata sostenendo cheil reato per cui si procede segna il passaggio da un ruolo di mero partecipe(accertato con la sentenza del 30 giugno 2017) all’esercizio di una funzione divertice che, pure svolta limitatamente ai periodi di libertà, si è prolungata peralmeno un triennio e ciò dimostra «accresciuta pericolosità sociale» (pagg. 188 e189 della motivazione).5.5. Con memoria del 25 marzo 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovodifensore di [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha revocato la nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pollice), ha depositato «motivi nuovi» con i quali, sviluppando il primo e il secondomotivo del ricorso principale, deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) inrelazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e conseguente violazionedell’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 per essere stato attribuito al ricorrente ilruolo di promotore dell’associazione. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, mentre lasentenza di primo grado (pag. 170) aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] compiti didirezione e organizzazione, la sentenza di appello gli ha attribuito il ruolo dipromotore che non gli era stato mai attribuito. Un ruolo che – sottolinea ildifensore – può essere attribuito soltanto a chi procuri nuove adesioni, sovrintendaalla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali.In tesi difensiva, essendo giunta a conclusioni diverse rispetto alla sentenzadi primo grado, la sentenza di appello non avrebbe potuto limitarsi a richiamare ledichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate dal G.i.p., ma avrebbe dovutovalutare ex novo tali dichiarazioni, orientando il proprio ragionamento probatorioall’indicazione dei connotati tipici della diversa condotta ritenuta. In concreto,invece, la sentenza impugnata ha sviluppato un’argomentazione «in negativo». Hadato conto, infatti, che il ruolo di promotore può essere attribuito anche a chi nonsia stato “fondatore” di un sodalizio, ma non ha spiegato in positivo né i connotatidi tipicità della condotta ritenuta, né gli elementi sulla base dei quali a VincenzoPistillo potrebbe essere attribuito l’inedito ruolo di promotore.6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi.6.1. Col primo motivo, i difensori lamentano violazione di legge e difetto dimotivazione quanto al ruolo apicale attribuito al ricorrente all’internodell’associazione di cui al capo 1).Secondo i difensori, la sentenza impugnata avrebbe confermato il ruoloorganizzativo e dirigenziale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che egli nonaveva il potere di decidere autonomamente se una persona dovesse collaborarecol gruppo e si limitava a riferirlo ad [OSCURATO:PERSONA] affinché ne informasseil marito ([OSCURATO:PERSONA]) e il cognato ([OSCURATO:PERSONA]) per ottenere da loro ilnecessario benestare.La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato:- che, pur occupandosi di ritirare lo stupefacente e di consegnarlo alle personeincaricate della vendita, [OSCURATO:PERSONA] poteva essere sostituito da altri (svolgeva dunqueun ruolo fungibile);- che a lui venivano affidati compiti esecutivi non compatibili con un ruoloapicale (infatti, il 9 luglio 2019 fu arrestato nella flagrante detenzione di kg. 14,945di hashish e per questo fu fatto oggetto di scherno da parte di altri componenti delgruppo);- che in numerose conversazioni emerge come [OSCURATO:PERSONA] demandasse le decisionia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oppure alla [OSCURATO:PERSONA] per poi riferire ad altri ciò cheloro avevano stabilito e non avesse autonomia alcuna, neppure nel determinare ilprezzo delle forniture;[OSCURATO:PERSONA], del resto, ha descritto [OSCURATO:PERSONA] come un suo direttocollaboratore cui erano attribuiti, però, meri compiti esecutivi. Sarebbe illogico,dunque (e contrastante con le emergenze istruttorie) aver attribuito al ricorrenteun ruolo di organizzatore che presuppone l’assunzione di compiti di coordinamentodell’attività degli associati tali da assicurare la piena funzionalità dell’organismocriminale.6.2. Col secondo motivo, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducono erroneaapplicazione degli artt. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/90 e vizi di motivazione peressere state ritenute sussistenti le aggravanti del numero degli appartenentiall’associazione e della natura armata del sodalizio. Le doglianze sono formulatein termini analoghi a quelli che sono stati illustrati con riferimento al terzo motivodel ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 5.3.); esposizionealla quale, per evidenti ragioni di sintesi, deve farsi rinvio.6.3. Col terzo motivo, relativo al capo 10) dell’imputazione, la difesa deduceviolazione degli artt. 4 e 7 legge 895/1967 e vizi di motivazione. Si contesta, inparticolare, che con l’espressione «chedda» si sia inteso far riferimento a unapistola e si sostiene che non è inequivoca in tal senso l’affermazione che la cosaindicata con quella espressione sia stata pulita con alcol. Secondo la difesa, sitratterebbe di un riferimento non univoco ad un bene non identificato e la Corte diappello non avrebbe neppure considerato che [OSCURATO:PERSONA] non ebbe mai concreta edeffettiva disponibilità della cosa che si ipotizza essere un’arma. La sentenzaimpugnata avrebbe ignorato, dunque, il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo il quale la detenzione di un’arma comune da sparorichiede «un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene».6.4. Col quarto motivo, relativo anch’esso al reato di cui al capo 10), la difesalamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e, quindi,violazione degli artt. 521 e 604 cod. proc. pen. Si duole, in particolare, che,essendo imputato per aver detenuto un’arma comune da sparo, [OSCURATO:PERSONA] sia statopoi ritenuto responsabile per aver concorso nel suo trasporto illegale: una condottache, secondo la difesa, sarebbe radicalmente diversa, sia sotto il profilodell’elemento soggettivo che con riferimento all’elemento psicologico.6.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione per essere stata ritenuta sussistente ed essere stata concretamenteapplicata la recidiva specifica e reiterata. Osserva la difesa che, a fronte di unaassociazione operante dal dicembre 2014 nella quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto unruolo apicale solo nel dicembre 2018, ai fini dell’applicazione della recidiva sarebbestato doveroso valutare il lungo tempo trascorso tra i fatti oggetto delle precedenticondanne e quelli per cui si procede. Sarebbe stato inoltre doveroso considerareche nel 2014, quando l’associazione iniziò ad operare, [OSCURATO:PERSONA] era ancoraincensurato.6.6. Col sesto motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazionequanto agli aumenti di pena operati ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen.Sostiene che manca nella sentenza impugnata l’indicazione dell’aumento di penaoperato per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione e sottolinea che l’aumentoper continuazione è stato mantenuto immutato rispetto a quello previsto dalGiudice di primo grado pur essendo stata esclusa l’aggravante di cuiall’art. 416 bis.1 cod. pen. contestata con riferimento ad alcuni dei reati satellite.7. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal difensore di fiduciaavv. [OSCURATO:PERSONA] consta di otto motivi.7.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 191 e 442 cod.proc. pen. per essere stati utilizzati ai fini della decisione i verbali delledichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal Pubblico Ministero in epoca successiva alla formulazione della richiestadi giudizio abbreviato.La difesa rileva che Messina è stato ritenuto responsabile del reato associativodi cui al capo 1) con ruolo apicale e sono state valorizzate a tal fine anche ledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], citate sia nella sentenza di primo gradoche nella sentenza di appello.Il difensore riferisce che, all’udienza del 14 novembre 2023, il PM chiese diprodurre, insieme al verbale stenotipico delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA],anche i verbali delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], inseriti in unainformativa di PG della quale fu chiesta l’acquisizione. A quella data, la richiesta digiudizio abbreviato era già stata formalizzata e, pertanto, i difensori si opposeroalla produzione che fu ammessa dal G.i.p. con ordinanza in data 19 luglio 2023.Secondo la difesa, con questa ordinanza il Giudice avrebbe violato un divietoprobatorio. Ed invero, nel giudizio abbreviato, la decisione deve avvenire sullabase degli atti presenti nel fascicolo al momento della richiesta e, ai sensidell’art. 442, comma 1 bis, cod. proc. pen., ai fini della deliberazione, il giudicedeve utilizzare «gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, ladocumentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza».In tesi difensiva, la dedotta inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni statoe grado del procedimento. Sarebbe quindi necessario valutare se, eliminando laprova viziata, la motivazione della sentenza impugnata possa comunquegiustificare la decisione o invece la stessa debba essere annullata.7.2. Col secondo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazionedell’art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto alla ritenuta attendibilitàdei collaboratori di giustizia. In particolare, la Corte di appello non avrebbe fornitorisposta puntuale alle argomentazioni difensive secondo le quali le dichiarazionirese dai collaboratori facenti parte del medesimo nucleo familiare (in specie:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le rispettive mogli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),ancorché convergenti (ed anzi proprio perché convergenti), avrebbero dovutoessere valutate con particolare cautela potendo essere frutto di una versioneconcordata. Non sarebbero state adeguatamente valutate, inoltre, le deduzionidifensive volte ad evidenziare che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (peraltronon legittimamene acquisite agli atti del giudizio abbreviato) erano sfornite diriscontri individualizzanti.In sintesi, la difesa sostiene che i giudici di merito non avrebbero fatto buongoverno delle regole di valutazione della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen. el’affermazione della penale responsabilità del ricorrente ne risulterebbegravemente viziata.7.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazionequanto al ruolo apicale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nella associazione di cui al capo1). La difesa sostiene che la Corte di appello è giunta a tali conclusioni senzaconfrontarsi compiutamente col contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] eMichele [OSCURATO:PERSONA] secondo i quali i componenti del sodalizio attivi ad Andria dovevanorivolgersi a loro per ogni decisione. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiaratoche lui e il fratello [OSCURATO:PERSONA] condividevano il ruolo di promotori del sodalizio edavano ordini a tutti gli altri associati. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha aggiunto di averoperato dal carcere dando indicazioni a [OSCURATO:PERSONA]: ha escluso, dunque,implicitamente, che [OSCURATO:PERSONA] fosse tra i dirigenti del gruppo. Rileva ancorala difesa che [OSCURATO:PERSONA], in sede di individuazione fotografica, non haneppure riconosciuto Messina e che le intercettazioni consentono di attribuire aMessina compiti che ben potevano essere svolti da altri (in specie da [OSCURATO:PERSONA] o daLeonetti) senza conseguenze sull’operatività della compagine associativa. Sitratterebbe dunque di un mero partecipe, essendo organizzatore chi svolge uncompito di coordinamento dell’attività degli associati, tale da assicurare la pienafunzionalità dell’organismo criminale.7.4. Col quarto motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce erroneaapplicazione degli artt. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/90 e vizi di motivazione peressere state ritenute sussistenti le aggravanti del numero degli appartenentiall’associazione e della natura armata del sodalizio. Il motivo è formulato in termininon dissimili rispetto a quanto già illustrato con riferimento al terzo motivo delricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 5.3.); esposizionealla quale deve farsi rinvio per evidenti ragioni di sintesi.7.5. Col quinto motivo, deducendo vizi di motivazione, la difesa si duoledell’affermazione della penale responsabilità in relazione al reato di cui al capo 5),relativo all’acquisto di 2 kg di hashish che Messina avrebbe eseguito, in concorsocon [OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente e prossima al 29 luglio 2020 in unaimprecisata località dell’[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, i giudici di meritosarebbero giunti all’affermazione della responsabilità per questo reato sulla basedi un’intercettazione alla quale è stato illogicamente attribuito un significato chiaroe inequivoco. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] menzionato da [OSCURATO:PERSONA] in quellaconversazione sarebbe stato identificato in [OSCURATO:PERSONA] sulla base diargomentazioni congetturali in assenza di specifici riscontri oggettivi e di unamotivata e logica argomentazione.7.6. Col sesto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione quantoall’affermazione della responsabilità del Messina per il reato di cui al capo 10). Siduole, in particolare, che nella conversazione intercettata il 29 agosto 2020, ilriferimento ad una cosa («chedda») sia stato considerato come un riferimentoinequivoco a una pistola. Secondo la difesa, inoltre, la sentenza impugnataavrebbe ignorato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il qualeper detenere un’arma comune da sparo è necessario avere «un minimoapprezzabile di autonoma disponibilità del bene».7.7. Col settimo motivo, relativo anch’esso al reato di cui al capo 10), ladifesa lamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza aisensi degli artt. 521 cod. proc. pen. Si duole, in particolare, che, essendo statoaccusato di aver detenuto un’arma comune da sparo, Messina sia stato poi ritenutoresponsabile per aver trasportato quell’arma illegalmente: una condottaradicalmente diversa, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo che conriferimento all’elemento psicologico.7.8. Con l’ottavo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione quanto alladeterminazione della pena base per il più grave reato di cui al capo 1) e riguardoagli aumenti di pena operati ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen.Sostiene che la pena base è stata determinata in misura superiore al minimoedittale e tale scelta è stata illogicamente motivata con riferimento al ruolo divertice rivestito da Messina nell’associazione senza considerare che questo ruolorileva già ai fini dell’applicazione di una pena compresa nella cornice edittaleindicata dal primo comma del citato art. 74. Osserva la difesa che un trattamentosanzionatorio più mite sarebbe stato giustificato dalla constatazione che Messinaavrebbe svolto tale ipotizzato ruolo apicale per un breve periodo di tempo e siduole che, nella determinazione della pena, la Corte di appello non abbia tenutoconto dell’incensuratezza dell’imputato.La difesa osserva, inoltre, che manca nella sentenza impugnata l’indicazionedell’aumento di pena operato per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione esottolinea che l’aumento per continuazione è stato mantenuto immutato rispettoa quello previsto dal Giudice di primo grado pur essendo stata esclusa l’aggravantedi cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. che il giudice di primo grado aveva ritenutosussistente per alcuni dei reati satellite.7.9. Con memoria del 25 marzo 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovodifensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato «motivi nuovi» con i quali, sviluppandoil terzo motivo del ricorso principale, deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e)in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e conseguente violazionedell’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 per essere stato attribuito al ricorrente ilruolo di organizzatore dell’associazione.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, per giurisprudenza costante, l’organizzatore nondeve avere un potere analogo a quello del capo e, tuttavia, deve svolgere un ruolofunzionale alla vita dell’associazione diverso e più rilevante rispetto a quello svoltodal mero partecipe, in termini di gestione delle attività delle altre “risorse umane”.Deve avere, dunque, una autonomia decisionale che altri sodali non hanno e devesvolgere un ruolo non fungibile, non essere quindi facilmente sostituibile da altri.Nell’attribuire a Messina il ruolo di organizzatore, la sentenza impugnata nonavrebbe fatto buon governo di questi principi di diritto. Avrebbe sottovalutato,infatti, l’esistenza nell’associazione di un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che svolgeva unruolo «pressocché sovrapponibile» a quello del ricorrente.Dopo aver riportato ampi stralci della motivazione della sentenza impugnatae delle conversazioni telefoniche sulla base delle quali i giudici di merito hannoperiodo monitorato, Messina ha sempre ricevuto direttive da altri «quadriintermedi» dell’associazione, in particolare da [OSCURATO:PERSONA], «proprio con riferimento allosvolgimento dei compiti che ne dimostrerebbero il ruolo apicale, palesandosi untotale deficit di autonomia decisionale» e ciò anche nei settori nei quali, secondo igiudici di merito, tale autonomia sarebbe stata sussistente: in particolare perquanto riguarda la gestione della cassa e della sostanza da consegnare aglispacciatori. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata, del resto, riconosce che vi erasostanziale fungibilità nel ruolo di gestione della cassa tra Messina ed altri sodali.8. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi.8.1. Col primo motivo, la difesa deduce erronea applicazione dell’art. 442 cod.proc. pen. e dell’art. 81 cod. pen. quanto alla determinazione del trattamentosanzionatorio. Osserva il difensore che la Corte di appello ha ritenuto lacontinuazione tra i fatti accertati con la sentenza impugnata ed altri fatti giàritenuti in continuazione tra loro a seguito di un provvedimento della Corte diAppello di Bari in data 7 novembre 2019. In tesi difensiva, il calcolo della penaoperato dalla Corte di appello sarebbe errato perché la diminuzione previstadall’art. 442 cod. proc. pen. è stata applicata sulla pena determinata per i reatigiudicati con rito abbreviato. Sarebbe stato corretto, invece, sulla base dei principidi diritto che regolano la materia, operare la riduzione di un terzo sulla penacomplessivamente determinata.8.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione per essere stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di verticenell’associazione di cui al capo 1) ancorché il Giudice di primo grado, neldeterminare il trattamento sanzionatorio, avesse fatto riferimento ai limiti edittaliprevisti dal comma 2 dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90.Si deve premettere che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di annisedici di reclusione, inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 74, comma 1,d.P.R. n. 309/90 e di poco superiore a quella che, in concreto, è stata riservata aipartecipi del sodalizio. Nondimeno, nella motivazione della sentenza di primogrado si legge che [OSCURATO:PERSONA] si trovava in posizione sovraordinata rispettoai soggetti deputati all’attività di spaccio e interagiva costantemente con i due“reggenti”, vale a dire con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Muovendo da queste premesse, a pag. 221 e ss. della sentenza impugnata,la Corte di appello ha sostenuto che nella sentenza di primo grado vi è contrastotra la motivazione e il dispositivo. Ha ritenuto però di dover dare prevalenza allamotivazione sottolineando che nel capo di imputazione a [OSCURATO:PERSONA] è attribuito ilruolo di organizzatore e il G.i.p. lo ha dichiarato «colpevole dei reati ascritti». Harichiamato in tal senso il contenuto di alcune conversazioni, valorizzate dal G.i.p.,dalle quali risulta: che [OSCURATO:PERSONA] stipendiava mensilmente il giovane pusher DanieleMosca senza che nessuno degli altri sodali gli chiedesse conto delle somme a ciòdestinate; che, dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si fece carico, insiemea [OSCURATO:PERSONA], della gestione della contabilità e delle riscossione dei crediti; cheLeonetti prendeva parte alle riunioni operative del gruppo e ne curòl’organizzazione dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA].La difesa si duole di tali conclusioni e le contesta. Osserva che, nel contrastotra motivazione e dispositivo, sarebbe stato il dispositivo a dover prevalere e, inogni caso, la motivazione della sentenza di primo grado non è affatto univoca nelsenso indicato dalla Corte di appello, atteso che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di«cerniera tra la base e il vertice operativo dell’associazione». Secondo la difesa,appello avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus. Ed invero, proprio perchéfaceva da «cerniera» tra la base e il vertice, [OSCURATO:PERSONA] operava sotto la direzionealtrui, senza autonomia decisionale, limitandosi a compiere attività esecutive eoccasionali e questo è stato implicitamente riconosciuto dal G.i.p. nel determinareil trattamento sanzionatorio.8.3. Col terzo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi dellamotivazione con la quale le attenuanti generiche sono state valutate soloequivalenti alle ritenute aggravanti. Sostiene che il giudizio di prevalenza sarebbestato doveroso, atteso che [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato in parte ai motivi di appello e nelgiudizio di secondo grado è stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1.9. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di duemotivi.9.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 74,comma 7, d.P.R. n. 309/90 e per quanto riguarda la determinazione deltrattamento sanzionatorio.Secondo la difesa, la motivazione con la quale è stata esclusa l’applicabilitàdell’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, sarebbe manifestamente illogica. Igiudici di merito, infatti, avrebbero omesso di considerare che la collaborazionedella [OSCURATO:PERSONA] iniziò subito dopo l’arresto e, grazie alle sue dichiarazioni, furonoacquisiti rilevanti elementi di prova a carico degli altri associati, sicché non puòdirsi che la ricorrente non abbia contribuito a interrompere l’attività complessivadel sodalizio criminoso.Quanto al trattamento sanzionatorio, la difesa si duole che la pena base siastata determinata in anni dodici di reclusione invece che nel minimo edittaleprevisto dall’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 sul quale doveva essere operatala diminuzione di pena prevista dall’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen. A questaprevista dal citato comma 7 dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90.9.2. Col secondo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per non essere state applicate le attenuanti generiche con criterio diprevalenza rispetto alle ritenute aggravanti. La difesa si duole che tale scelta siastata motivata facendo riferimento a una precedente condanna per calunnia,ancorché si tratti di un precedente aspecifico e risalente nel tempo. Osserva inoltrela difesa che la condotta di collaborazione non avrebbe dovuto essere valorizzatasolo ai fini dell’applicazione dell’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen., ma anche nelgiudizio di bilanciamento tra circostanze così da determinare una pena piùadeguata al caso concreto.10. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivicon i quali la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alladeterminazione della pena e all’applicazione delle attenuanti generiche con criteriodi equivalenza rispetto alle aggravanti. Osserva il difensore che, prima che la Cortedi appello si ritirasse per la decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato ai motivi inerentiall’affermazione della responsabilità insistendo invece per un più mite trattamentosanzionatorio, ma di questo la Corte di appello non ha tenuto conto ritenendo chela rinuncia fosse tardiva. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha beneficiato in appello diuna riduzione della pena. Riduzione che è stata disposta, invece, nei confronti dialtri coimputati essendo stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe ignorato l’art. 587 cod. proc.pen. che estende gli effetti dell’impugnazione anche a coloro che non l’hannoproposta. Vi sarebbe, inoltre palese disparità tra il trattamento sanzionatorioriservato alla [OSCURATO:PERSONA] e quello applicato a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello,infatti, ha applicato alla [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche (già concesse dal giudicedi primo grado) con criterio di prevalenza rispetto alle aggravanti e non si vedeper quale ragione ciò non sia stato ritenuto possibile per la [OSCURATO:PERSONA].11. Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dilegge e vizi di motivazione dolendosi del trattamento sanzionatorio. Lamenta, inparticolare, che la pena base sia stata determinata in misura superiore al minimoedittale e che, pur essendo state applicate le attenuanti generiche valutateprevalenti sulle contestate aggravanti, la conseguente diminuzione di pena siastata inferiore ad un terzo. Si tratta, secondo la difesa, di una scelta priva diragionevole giustificazione atteso che la sentenza impugnata ha valorizzato il buoncomportamento processuale dell’imputata e la sua incensuratezza.12. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.12.1. Col primo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 133, 62 bis cod.pen. e vizi della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio. Si duole che lapena base sia stata determinata in misura superiore al minimo edittale ancorchéMosca abbia svolto nell’ambito della associazione solo attività di spaccio al minuto.Lamenta inoltre che, valutata l’ampia rinuncia i motivi di gravame e l’esclusionedell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., la Corte di appello si sia limitataad applicare le attenuanti generiche con criterio di prevalenza, senza farle operarenella loro massima estensione. Sostiene che questa scelta è stata illogicamentemotivata sulla ritenuta «fideistica adesione» di [OSCURATO:PERSONA] alle dinamiche associative esulla disponibilità da lui manifestata a «contribuire fattivamente alla retribuzionedei detenuti vicini al sodalizio».12.2. Col secondo motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dilegge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90. Osserva il difensore che l’aggravante inparola può essere riconosciuta a chi partecipa al sodalizio senza detenere armisolo se la disponibilità delle stesse da parte dell’associazione è nota al partecipeo, comunque, è per lui concretamente prevedibile. Ne consegue che l’aggravantedeve essere esclusa se uno o più associati detengono armi il cui uso debba ritenersistrettamente personale e deve comunque essere esclusa rispetto alla posizione diun singolo associato che non risulti consapevole della detenzione di armi da partedi altri. Applicando questi principi al caso in esame, i giudici di merito avrebberodovuto spiegare perché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ragionevolmente prevedere chel’associazione aveva disponibilità di armi. Tale disponibilità è stata desunta, infattidalla constatazione che [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di sostanzestupefacenti e di armi e di ciò gli altri sodali si preoccuparono versandogli unasomma mensile perché non parlasse. Non è noto, tuttavia, se [OSCURATO:PERSONA] fossepresente alle conversazioni aventi ad oggetto le armi conservate da [OSCURATO:PERSONA] e i giudicidi merito non hanno spiegato perché egli potesse avere astratta consapevolezzadel carattere armato dell’associazione e delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] venivaretribuito.13. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattromotivi.13.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità per il reato di cuiagli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 contestato al capo 5)Premesso che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per questo reato è stataritenuta sussistente sulla base di una conversazione intercettata il 29 luglio 2020tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (progressivo 6940 - Rit 494/29), la difesasostiene che la conversazione di cui si tratta non sarebbe stata interpretata colnecessario rigore e il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda sarebbe statadesunta da elementi privi di sicura efficacia dimostrativa.13.2. Col secondo motivo, anch’esso relativo al reato di cui al capo 5), ildifensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine allaqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 4, invece che ai sensidell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.Il difensore si duole che analogo motivo, sviluppato nell’atto di gravame, nonsia stato esaminato dalla Corte di appello che si è limitata a confermarel’affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] senza chiarire perché,trattandosi di “droga parlata”, il fatto non avrebbe potuto essere considerato dilieve entità. Nel caso di specie – sostiene la difesa – la motivazione è graficamentemancante né può sostenersi che il rigetto del motivo sia avvenuto implicitamentedella penale responsabilità.13.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione quanto al trattamento sanzionatorio.Si duole, in particolare, che le già concesse attenuanti generiche, pur valutateprevalenti sulle ritenute aggravanti, non siano state fatte operare nella loromassima estensione, anche se l’imputato risulta aver fatto parte dell’associazioneper pochi mesi ed è stato ritenuto responsabile di un unico reato fine, contestatoal capo 5) della rubrica.13.4. Col quarto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione e violazionedell’art. 81, comma 2, cod. pen. Lamenta che l’aumento di pena per continuazionesia stato determinato nella misura di mesi tre di reclusione (non inferiore rispettoa quella indicata dal giudice di primo grado) senza fornire di ciò motivazionealcuna.14. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile della violazione degliartt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 612, commi 2 e 3, cod. pen. 416 bis.1cod. pen. contestata al capo 6) per aver detenuto e portato in luogo pubblico unapistola ed averla utilizzata a scopo intimidatorio esplodendo colpi di arma da fuocoverso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che, in precedenza, lo aveva picchiatoperché aveva spacciato in un luogo nel quale non gli era consentito farlo.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi.14.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione degli artt. 4 e 7 dellalegge n. 867/67 e vizi di motivazione lamentando che nel porto dell’arma non siastata ritenuta assorbita la detenzione della stessa. Osserva, in particolare, chel’aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] avvenne nel pomeriggio (in orario nondeterminato) e la risposta armata fu attuata verso le 23:00. In tesi difensiva sitratta di un lasso di tempo più che sufficiente per consentire a [OSCURATO:PERSONA] diprocurarsi un’arma sicché la detenzione e il porto ebbero inizio contestualmente.Nel ricorso si sottolinea che, se al momento del pestaggio avesse già avutodisponibilità di una pistola, l’odierno ricorrente l’avrebbe certamente adoperataper difendersi.14.2. Col secondo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che sia statoritenuto sussistente il reato di cui all’art. 612, commi 2 e 3, cod. pen. pur nellaritenuta sussistenza dell’aggravante della “metodo mafioso” di cuiall’art. 416 bis.1. cod. pen.Il difensore osserva che, secondo l’ipotesi accusatoria, il delitto di minacciasarebbe consistito nell’esplodere colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio esostiene che, pur aggravato dall’uso dell’arma, il delitto di cui all’art. 612 cod. pen.sarebbe assorbito nell’aggravante del metodo mafioso. Secondo la prospettazioneaccusatoria, infatti, tale metodo si sarebbe estrinsecato usando modalitàintimidatorie tipiche della criminalità mafiosa ed in specie esplodendo colpi di armada fuoco per coartare psicologicamente la vittima. La medesima condotta, dunque,integrerebbe sia l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1, sia il reato di cui all’art. 612,commi 2 e 3, cod. pen. in violazione del principio di specialità. In altri termini, trala fattispecie aggravatrice e la fattispecie incriminatrice vi sarebbe un rapporto dicontinenza necessario e, nel caso di specie, il reato di minaccia sarebbe assorbitoin quello di detenzione e porto di arma comune da sparo aggravato ex art. 416bis.1 cod. pen. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe errato nel riteneresussistente nel caso concreto un concorso di norme e nel sostenere che unafattispecie incriminatrice non può essere assorbita in una circostanza aggravante.14.3. Col terzo motivo, la difesa deduce erronea applicazione dell’aggravantedel “metodo mafioso”. Osserva in proposito che tale metodo non può esseredesunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta, ma deveconcretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo a coartarepsicologicamente le vittime con una forza di intimidazione tipica dell’agire mafioso.L’applicazione dell’aggravante, prescinde, dunque, dalle caratteristiche dell’attoviolento ed è collegata, invece, al metodo utilizzato e al contesto in cui si inserisce.Il difensore sottolinea: che, nel caso di specie, la risposta armataall’aggressione subita fu realizzata dal solo ricorrente senza l’ausilio del sodaliziocriminoso; che dunque, in concreto, [OSCURATO:PERSONA] non si avvalse affatto dellacapacità di intimidazione della associazione (della quale non è stato neppureaccusato di aver fatto parte); che dopo la sparatoria, né gli associati né i verticidell’associazione (per quanto imparentati con l’imputato) assunsero iniziativeritorsive o tennero comportamenti violenti nei confronti di coloro che avevanoaggredito il loro congiunto.Secondo la difesa, l’allarme che il gesto di [OSCURATO:PERSONA] determinò nellafamiglia [OSCURATO:PERSONA] non depone nel senso della sussistenza della ipotizzataaggravante. La circostanza che le vittime si siano trasferite ed abbiano cercato dipor fine alla questione avvalendosi della mediazione di altri esponenti dellamalavita locale, infatti, dimostrerebbe soltanto che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] erainserita nella criminalità locale e temeva ritorsioni in concreto mai avvenute,temeva, dunque, il ricorso a un metodo intimidatorio del quale, in concreto, lafamiglia [OSCURATO:PERSONA] non si avvalse.14.4. Col quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione con riferimento alla quantificazione della pena e all’applicazione dellela pena in misura ben superiore al minimo edittale e ha operato una minimadiminuzione di pena per il riconoscimento delle attenuanti generiche senzaspiegare le ragioni di questa scelta.14.5. Con memoria depositata il 26 marzo 2026, il difensore di GiovanniPistillo ha proposto motivi “nuovi”, integrativi del quarto motivo del ricorsoprincipale, sottolineando che, avendo riconosciuto le attenuanti genericheprevalenti sull’aggravante di cui all’art. 612, commi 2 e 3, cod. pen., la Corte diappello avrebbe dovuto ridurre l’aumento per continuazione operato dal Giudice diprimo grado.15. Col ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduceviolazione di legge e vizi di motivazione nella determinazione del trattamentosanzionatorio con particolare riguardo all’applicazione della recidiva contestata eal bilanciamento tra questa circostanza e le attenuanti generiche (già concesse inprimo grado).La difesa si duole che, nell’applicare la recidiva (specifica e reiterata), la Cortedi appello abbia considerato la reiterazione dell’illecito quale «sintomo diriprovevolezza della condotta» e osserva che in altre decisioni (prodotte ingiudizio) si era giunti a conclusioni diverse. Nell’applicare la recidiva, la Corte diappello avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso gli addebiti erinunciato ai principali motivi di gravame. Non avrebbe tenuto conto, inoltre, delladocumentata tossicodipendenza dell’imputato. Oltre ad essere contraddittoriarispetto a decisioni precedentemente assunte, secondo la difesa, la motivazionefornita dalla Corte di appello sarebbe anche incongrua. La sentenza impugnata,infatti, si sarebbe limitata a richiamare l’esistenza di precedenti senza specificareper quali ragioni la condizione di recidivo possa aver concretamente favorito lacommissione dei fatti per cui è processo e non avrebbe valorizzato il percorsoterapeutico positivamente intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] che è stato documentatoproducendo due relazioni predisposte, nel 2024 e nel 2025, dalla Comunità“progetto CEC”.16. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di ununico motivo col quale il difensore lamenta violazione di legge e vizi di motivazionequanto al trattamento sanzionatorio.Ci si duole che la pena base per il reato di cui al capo 15) (ritenuto più grave)sia stata determinata in misura superiore al minimo edittale avuto riguardo allaquantità della sostanza detenuta e alla personalità dell’imputato senza tenereconto dell’ottimo comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA] che mai ha negato lapropria responsabilità.Riguardo alla quantità di sostanza ceduta (secondo l’imputazione gr. 500 dicocaina) la difesa deduce contraddittorietà della motivazione rilevando che peraltro imputato ([OSCURATO:PERSONA]), accusato di una cessione di cocaina in quantitànon inferiore a 250/300 grammi (capo 11), la pena è stata contenuta nel minimo,tra l’altro, per l’assenza «di riscontro tecnico relativamente al principio attivo»,riscontro che manca anche in relazione al reato di cui al capo 15) trattandosi,anche in questo caso, di “droga parlata”. La Corte di appello, dunque, avrebbediversamente valutato dal punto di vista sanzionatorio, condotte analoghe anchese non sovrapponibili.17. Col ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il suodifensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al reatodi cui al capo 21) e all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90che sarebbe stata ritenuta sussistente con motivazione apparente e, quandoesistente, illogica e contraddittoria.Il difensore rileva che [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] Plaku21 kg di marijuana. La sostanza fu rinvenuta e sequestrata il 16 luglio 2020 nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tratti in arresto per questo) ed erasuddivisa in due pacchi, custoditi nella stessa auto, ma in luoghi diversi (uno nelbagagliaio, l’altro nell’abitacolo). In tesi difensiva, soltanto uno di questi pacchi,del peso di 9.5 kg, era destinato a [OSCURATO:PERSONA] e di ciò vi sarebbe prova in atti.Secondo la difesa, da una informativa della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] datata 29maggio 2023 emergerebbe che, nel luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] riforniva di marijuana, oltrea [OSCURATO:PERSONA], anche tal [OSCURATO:PERSONA] (detto “Musta”) e che l’arresto di Shellegai fucommentato a telefono dai complici di [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento alla mancataconsegna della sostanza a “Musta”. Ne sarebbe smentita l’affermazione, contenutanella sentenza impugnata (pag. 256), secondo la quale non sarebbero emersi dalleindagini «elementi distonici», dai quali poter desumere «che una parte dellafornitura in questione fosse destinata a terzi». Tanto premesso, la difesa sostieneche il mancato esame di tale risultanza investigativa (acquisita dal G.i.p. nelgiudizio di primo grado) avrebbe viziato irrimediabilmente la motivazione dellasentenza impugnata. Tale motivazione, inoltre, sarebbe manifestamente illogica econtraddittoria quando sostiene che il prezzo di 40.000 euro concordato perl’acquisto della marijuana è compatibile con l’acquisto di 21 kg di tale sostanza.Osserva il difensore che, al capo 17) della rubrica (che non costituisce oggetto delpresente ricorso), [OSCURATO:PERSONA] è stato accusato di aver ricevuto 3.5 kg di marijuanaa fronte del pagamento di 14.000 euro, e ciò sarebbe avvenuto il 18 giugno 2020.Da questo dato la difesa desume che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato marijuana al prezzodi 4.000 euro al kg e sarebbe manifestamente illogico sostenere che l’abbiarivenduta ad un prezzo decisamente inferiore (21 kg per 40.000 euro). Il prezzodi 40.000 euro concordato con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe invece pienamente compatibilecon l’acquisto di 9.5 kg di marijuana.Secondo la difesa, infine, il messaggio nel quale, il 14 luglio 2020, Plakuscrisse a [OSCURATO:PERSONA] «ok, domani mi vedo con lui e ti mando 15 o 20» sarebbestato illogicamente interpretato come la conferma dell’acquisto di circa 20 grammidi marijuana essendo invece idoneo a provare che [OSCURATO:PERSONA] doveva eseguire ancheun’altra consegna e a [OSCURATO:PERSONA] era destinata solo la quantità di sostanzacorrispondente al prezzo concordato.18. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato inconcorso con [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo 21), sviluppaargomentazioni non dissimili rispetto a quelle appena illustrate valorizzando lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trasportavano due pacchi dimarijuana, li avevano collocati in posti diversi e dovevano effettuare una consegnaanche in favore di tale “Musta”. Ne desume che [OSCURATO:PERSONA] doveva ricevere unpacco contenente 9,5 kg di marijuana e l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2,d.P.R. n.309/90 avrebbe dovuto essere esclusa.Sotto diverso profilo, il difensore rileva che le attenuanti generiche avrebberoben potuto essere valutate prevalenti sull’aggravante alla luce della leale condottaprocessuale ed extraprocessuale del ricorrente, della sua età (31 anni all’epoca deifatti) e delle condizioni di salute.19. Con memorie in data 24 marzo 2026 (avv. [OSCURATO:PERSONA] perVincenzo [OSCURATO:PERSONA]), 25 marzo 2026 (avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] eNicola Messina), 30 marzo 2026 (avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perNicola [OSCURATO:PERSONA]), 30 marzo 2026 (avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]), idifensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto ladichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso proposto dalProcuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari.20. In data 30 marzo 2026, il Procuratore generale della Corte di cassazioneha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto la dichiarazione diinammissibilità dei ricorsi proposti da tutti gli imputati e l’annullamento dellasentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari,limitatamente all’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1cod. pen., sotto il profilo della finalità di agevolazione mafiosa e dell’impiego delmetodo mafioso.21. Con memoria in data 9 aprile 2025, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hainsistito nei motivi di ricorso. Con memoria del 10 aprile 2026, il difensore di BenitoPistillo ha replicato alle conclusioni del PG insistendo per l’accoglimento dei motividel ricorso proposto.In data 10 aprile 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Comune diAndria, costituitosi parte civile nel giudizio, ha depositato nota spese.22. All’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto dal Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di appello di Bari sono complessivamenteinfondati. Merita accoglimento invece, nei termini che saranno di seguitospecificati, il terzo motivo di questo ricorso.1.1. La sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente l’aggravante di cuiall’art. 416 bis.1 cod. pen. nella forma della “agevolazione mafiosa” ricostruendole tappe dell’evoluzione del gruppo criminale e facendo riferimento aiprovvedimenti nei quali è stata accertata in via definitiva l’esistenza di unaassociazione mafiosa denominata «clan [OSCURATO:PERSONA]» (e poi «clan Pesce-[OSCURATO:PERSONA]»).Come reso evidente dalla lettura delle pagine 147 e ss. di questa sentenza, talericostruzione è stata operata facendo riferimento alla condanna definitiva perviolazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 intervenuta nelprocesso c.d. “Castel del Monte” e a successive condanne per violazionedell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 intervenute nei confronti di alcuni degli odierniimputati; in specie, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenuti capi e promotoridell’associazione oggetto del presente procedimento (capo 1). La sentenza diprimo grado, però, non ha considerato che l’associazione di stampo mafiosoritenuta esistente nel processo “Castel del Monte” è stata accertata operante finoal 2006 e tutte le successive sentenze definitive hanno avuto ad oggettoassociazioni finalizzate al narcotraffico (operative fino al 2012) che avevanocaratteristiche analoghe a quella oggetto del presente procedimento (anche nellaparte in cui destinavano i proventi del traffico illecito al finanziamento dei capidetenuti) e, tuttavia, non sono mai state ritenute aggravate ai sensidell’art. 416 bis.1 non essendo questa aggravante mai stata neppure contestata.Non illogicamente, la sentenza di appello ha valorizzato questo dato,desumendone che, tra il 2006 e il 2012, gli stessi inquirenti hanno escluso lapersistente operatività di una associazione di tipo mafioso per agevolare la qualeerano state costituite le associazioni dedite al narcotraffico la cui esistenza è statadefinitivamente accertata (associazioni delle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonostati ritenuti essere i capi e promotori).Tale conclusione è coerente col principio di diritto, consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, secondo il quale «La circostanza aggravantedell’agevolazione mafiosa, prevista dall’art. 416 bis.1 cod. pen., postulando che ilreato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività diun’associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell’esistenza reale enon semplicemente supposta di essa» (Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023Rv. 284471; Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 2019, Rv. 274842; Sez. 2,n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515).Non rileva in contrario l’orientamento giurisprudenziale – citato dalricorrente – secondo il quale «La configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 7d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiedenecessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica diriferimento non solo quando è contestato l’utilizzo del metodo mafioso, ma anchequando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa secondaevenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all’attività diun’associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica dicontrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con lemodalità tipiche previste dall’art. 416-bis cod. pen.» (Sez. 2, n. 27548 del17/05/2019, Rv. 276109; Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018,Rv. 273302). Questo principio è stato affermato, infatti, in ipotesi nelle quali unreato non associativo era stato commesso per contribuire all’attività di un gruppoformatosi per gemmazione da un altro, in un contesto di matrice certamentecamorristica. Non si vede, quindi, come possa essere applicato al caso oggetto delpresente ricorso, nel quale si vorrebbe sostenere che un’associazione finalizzataal narcotraffico, poiché promossa e diretta da persone già ritenute responsabili delreato di cui all’art. 416 bis cod. pen. possa essere considerata funzionale a favorirequella associazione a prescindere dal fatto che l’operatività della stessa sia statagiudizialmente accertata solo fino al 2006.Se è vero inoltre che, per valutare se la finalità agevolativa sia sussistente, ilgiudice non può esimersi da un accertamento incidentale sull’attuale esistenza delsodalizio nell’interesse del quale l’agente avrebbe tenuto l’illecita condottaascrittagli; è pur vero che, nel caso di specie, tale accertamento non risulta esserestato compiuto neppure dal giudice di primo grado. Ed invero, il G.i.p. si è limitatoa valorizzare la sostanziale continuità tra le associazioni la cui esistenza è stataaccertata nel processo c.d. “Castel del Monte” e le associazioni ex art. 74 d.P.R.n. 309/90 oggetto di successive sentenze irrevocabili, ma non ha spiegato perquali ragioni l’aggravante in parola non sia mai stata ritenuta sussistente pernessuna delle associazioni finalizzate al narcotraffico costituite da [OSCURATO:PERSONA] e daMichele [OSCURATO:PERSONA] e partecipate dai componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] negli annisuccessivi al 2006.La sentenza di primo grado, ripresa sul punto nell’atto di ricorso, considerarilevanti ai fini della prova della finalità agevolativa e della persistente operativitàdell’associazione mafiosa già oggetto di accertamento definitivo le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio del 28 giugno 2023. Riferendo sulsodalizio contestato in questo procedimento (operante dal dicembre 2014), infatti,fermato». Non si comprende, tuttavia, per quali ragioni queste dichiarazionidovrebbero essere interpretate come riferite all’associazione di tipo mafiosoaccertata nel processo “Castel del Monte” (operativa fino al 2006) e non invecealle associazioni finalizzate al narcotraffico operanti dal 2006 al 2012, la cuiesistenza è stata giudizialmente accertata. Ed invero, nessun profilo dicontraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nell’aver desunto dalledichiarazioni del collaboratore che l’associazione oggetto del presenteprocedimento (sulla quale sono state svolte indagini a partire dal dicembre 2014)si pone in continuità con quelle accertate fino al 2012 che, in concreto, non hannomai smesso del tutto di operare e – come detto – non sono state ritenuteaggravate dalla finalità mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] il PG ricorrente, del resto, sostiene che vi è continuità tra le associazionifinalizzate al narcotraffico operanti tra il 2006 e il 2012 e quella oggetto delpresente ricorso. Avrebbe dunque dovuto chiarire perché l’aggravante della finalitàmafiosa - che neppure fu contestata per quelle associazioni - dovrebbe essereritenuta nuovamente sussistente a partire dal 2014 per un gruppo del quale hannofatto parte, anche con ruoli di vertice, soggetti già coinvolti (quali vertici o meripartecipi) nelle compagini associative la cui esistenza è stata accertata consentenza definitiva.In sintesi, quando ha escluso esservi prova che l’associazione di cui al capo 1)operasse al fine di agevolare una associazione mafiosa, la sentenza impugnata hafornito una motivazione completa, scevra da profili di contraddittorietà o manifestaillogicità. Ha escluso, di conseguenza, che i reati fine di cui ai capi 2), 3), 4), 5),11), 15) e 16) e il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 6) fossero staticommessi al fine di «agevolare l’associazione mafiosa clan-[OSCURATO:PERSONA]».La motivazione è congrua e coerente perché sottolinea: da un lato, chel’operatività dell’associazione mafiosa è documentata soltanto fino al 2006;dall’altro che, dopo il 2006, i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] hanno sempreoperato nel settore degli stupefacenti, ma l’aggravante della “agevolazionemafiosa” non è stata mai più ritenuta (e nemmeno ipotizzata dagli inquirenti);dall’altro ancora che, nel corso del presente giudizio, la persistente operatività ditale associazione mafiosa non è stata neppure incidentalmente provata e l’accusaha dedotto a sostegno dell’esistenza della aggravante soltanto il contenuto dellesentenze definitive precedenti.Per quanto esposto, il primo e il secondo motivo del ricorso proposto dalProcuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari sonoinfondati.1.2. È fondato, invece, il terzo motivo. Nell’escludere l’aggravante dell’uso del“metodo mafioso”, contestata al capo 1) della rubrica, la sentenza impugnata hasviluppato una argomentazione assai scarna e non ha contrastato efficacementele argomentazioni sviluppate alle pagine 146 e ss. della sentenza di primo grado.La sentenza del G.i.p. contiene un riferimento esplicito al contenuto di alcuneconversazioni telefoniche valutate rilevanti e idonee a dimostrare che il gruppousava metodi intimidatori per assicurarsi l’esclusiva del rifornimento e dellavendita di sostanze nel territorio andriese.Dalla sentenza di primo grado emerge: che, in più occasioni, [OSCURATO:PERSONA] a scopo minatorio la capacità dei capi detenuti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])di rendere difficile la vita in carcere a chiunque fosse stato arrestato; che metodiintimidatori venivano usati anche per assicurarsi il pagamento dei debiticonseguenti all’acquisto di stupefacenti; che la capacità intimidatoria del gruppo(e dei suoi capi detenuti) si estendeva anche alla popolazione; che, infatti,[OSCURATO:PERSONA] (titolare di una barberia) fu minacciato perché, avendo sorpresoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] (nipote di [OSCURATO:PERSONA]) mentre urinava nei pressi del portonedi ingresso della sua abitazione, si era permesso di rimproverarlo; che èemblematico in tal senso l’episodio di cui al capo 6), relativo all’esplosione di colpidi arma da fuoco verso l’abitazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Se è vero, infatti, chetale condotta fu posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in autonomia e senza l’aiutodi familiari facenti parte dell’associazione di cui al capo 1), è pur vero che - comesottolineato dal giudice di primo grado (pag. 145 della motivazione) -commentando l’episodio con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di aver incaricato [OSCURATO:PERSONA] di riferire l’accaduto al marito, MichelePistillo, per far sì che lui e il fratello [OSCURATO:PERSONA] potessero «predisporre un’azioneviolenta nei confronti dei germani [OSCURATO:PERSONA], qualora fossero stati arrestati».A fronte di ciò, la sentenza di appello si limita a rilevare (pag. 165 dellamotivazione) che il metodo mafioso non è stato specificamente contestato(affermazione non corrispondente al vero quanto al reato associativo di cui al capo1) e, comunque, non è stato «compiutamente provato» posto che ai fini dellasussistenza dell’aggravante «la giurisprudenza non si appaga delle modalitàparticolarmente violente o della clamorosità della condotta, richiedendosi adsubstantiam che l’impiego del “metodo” de quo determini un sentimento disoggezione (e dunque un atteggiamento di omertà) derivante dallaconsapevolezza, nella vittima oltre che nei consociati, di esser esposti alle preteseprevaricatrici di un gruppo criminale mafioso e non comune». Al di là di taleaffermazione, la sentenza non spiega perché, nel caso di specie, il sentimento disoggezione e l’atteggiamento di omertà non sarebbero provati e non contrasta leargomentazioni spese sul punto dalla sentenza di primo grado.Si deve ricordare, allora, che, secondo un condivisibile orientamentogiurisprudenziale, per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzo del“metodo mafioso”, di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., non è sufficiente un «agireprofessionale, violento e organizzato» e tuttavia, in presenza di tali modalità diazione, l’aggravante può essere ritenuta sussistente quando vi sia, da parte dellapersona offesa, «la ragionevole percezione, anche solo ipotetica», dellaprovenienza dell’attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata ditipo mafioso. Ponendosi in questa prospettiva, sono stati individuati come indicidella parvenza di un agire mafioso la «consapevolezza della presenza, nel territoriodi riferimento, di sodalizi criminali», gli «espliciti richiami all’appartenenza o allavicinanza a tali sodalizi», le «concrete modalità di coercizione poste in essere»(Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Rv. 286723; v. anche Sez. 2, n. 34786 del31/05/2023, Rv. 284950). Si è ritenuto, inoltre, che la circostanza aggravantedell’utilizzo del “metodo mafioso”, di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., siaconfigurabile «nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, inconcreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipicadell’agire mafioso, quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata suisoggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicuraconsumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637).Muovendo da queste premesse è doveroso ricordare che, secondo il massimoConsesso di legittimità (Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430),quando riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, ilGiudice di appello «deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che forniscauna razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, ancheriassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva». È opinione del Collegioche tale principio abbia carattere generale e debba trovare applicazione anchequando il giudice di appello esclude una circostanza aggravante ritenutasussistente dal giudice di primo grado. Nel caso oggetto del presente ricorso,pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto dare puntuale spiegazione delleragioni per le quali, diversamente dal Giudice di primo grado, ha ritenuto diescludere la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, ma ciò non èavvenuto. La motivazione fornita, infatti, non replica agli argomenti sviluppati dalGiudice di primo grado e, soprattutto, non tiene conto degli indici della parvenzadi un agire mafioso elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.La tesi sostenuta dalle difese nel corso della discussione orale, secondo laquale la carente motivazione fornita dalla sentenza impugnata potrebbe essereintegrata dai motivi di appello con i quali i difensori degli imputati hanno chiestol’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso deve essere disattesa.Se è vero infatti che, nel trattare la problematica della aggravante di cuiall’art. 416 bis.1 cod. pen. la Corte di appello scrive (pag. 160 della sentenzaimpugnata): «Si sono in precedenza passati in rassegna i motivi di gravame chene contestano la sussistenza e quindi l’effettiva ravvisabilità, i quali si intendono,in questa sede, espressamente richiamati»; è pur vero, che tale richiamo apparefunzionale a delineare i confini della devoluzione e dallo stesso non può desumersiche la Corte di appello abbia fatto propri tutti gli argomenti sviluppati dalla difesaper contestare la sussistenza dell’aggravante. Non si può ignorare, inoltre, che,secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, «l’obbligo di motivazionedei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto “per relationem”, mediante ilmero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenutoessenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, manon anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspettivalutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioniassunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario» (Sez. 5, n. 24460 del08/02/2019, Rv. 276770; Sez. 6, n. 46080 del 29/10/2015, Rv. 265338). LeSezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno ammesso che la motivazione diprovvedimenti di autorizzazione all’intercettazione di conversazioni e di prorogadelle originarie autorizzazioni possa avvenire “per relationem” con riferimento aimotivi della richiesta e, tuttavia, hanno specificato che dalla lettura delprovvedimento di autorizzazione deve potersi dedurre l’ iter cognitivo e valutativoseguito dal giudice e che il provvedimento di proroga deve dar conto della ragionedi persistenza dell’esigenza captativa. Più in generale, con la sentenza n. 17 del21/06/2000, Rv. 216664, le Sezioni unite hanno chiarito che la motivazione “perrelationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima «quando:1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto delprocedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza digiustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca ladimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delleragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenticon la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato otrascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almenoostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltàdi valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, dicontrollo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione». Com’è evidente, nelcaso di specie, il mero riferimento al contenuto dei motivi di appello non è da sesolo sufficiente a spiegare le ragioni per le quali l’aggravante del metodo mafioso,ritenuta sussistente in primo grado, è stata esclusa dai Giudici di appello; tantopiù se si considera che, nella stessa pag. 160 della sentenza impugnata, la Cortedi appello afferma, incorrendo in un palese errore percettivo, che, in relazione aldelitto associativo, «l’editto accusatorio» circoscrive la «circostanza aggravante exart. 416 bis.1 cod. pen.» alla finalità di agevolazione mafiosa.Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata,limitatamente all’esclusione della aggravante di cui all’art. 416 bis.1 sotto il profilodell’uso del metodo mafioso, con rinvio per nuovo giudizio su questo punto ad altrasezione della Corte di appello di Bari.1.3. Per effetto dell’annullamento, devono essere demandate al giudice delrinvio le decisioni relative al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui alcapo 1). Ne risulta precluso l’esame dei motivi, proposti dalle difese degli imputati,aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio relativo a questo reato. [OSCURATO:PERSONA] senon si può parlare di assorbimento in senso tecnico, infatti, la necessità di valutarese l’associazione di cui al capo 1) sia aggravata ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod.pen. porta con sé la possibilità che il trattamento sanzionatorio per questo reatosia modificato.2. Per quanto appena esposto, non può essere esaminato il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio del reato dicui al capo 1) (l’unico del quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile) chesarebbe inevitabilmente diverso se il reato fosse ritenuto aggravato ai sensidell’art. 416 bis.1 cod. pen. trattandosi, tra l’altro, di una aggravante sottratta algiudizio di bilanciamento tra circostanze (art. 416 bis.1, comma 2, cod. pen.).3. Per le stesse ragioni, non può essere esaminato il primo motivo del ricorsoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto responsabile dei reati di cui aicapi 1 e 3). Con questo motivo, infatti, la difesa si duole del trattamentosanzionatorio sia con riferimento alla pena base, relativa al capo 1), che conriferimento alla diminuzione di pena operata per l’applicazione delle attenuantigeneriche.3.1. Deve essere esaminato, invece (perché non reso privo di rilievo dalparziale accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte diappello di Bari), il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di DanieleMosca col quale il ricorrente si duole che sia stata ritenuta applicabile, nei suoiconfronti, la circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90e osserva che tale aggravante non può essere ritenuta sussistente rispetto alsingolo associato quando questi non sia consapevole del carattere armatodell’associazione e non possa ragionevolmente rappresentarsi tale eventualità.Il motivo è inammissibile perché non era stato formulato nell’atto di appelloproposto in data 21 ottobre 2024. In quella sede, infatti, non era stata chiestal’esclusione dell’aggravante, ma era stata contestata l’esistenza stessa del reatoassociativo e la ritenuta partecipazione ad esso di [OSCURATO:PERSONA]. È sufficienteallora ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dalcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.,discende che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettatenei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni statoe grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in gradod’appello. Tale regola trova la propria ratio nella necessità di evitare che possasempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo gradocon riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte diappello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368;Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020,Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del09/12/2021, Rv. 282322).4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel complessoinfondato.4.1. Col primo motivo del ricorso principale e col motivo aggiunto del ricorsoa firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce violazione dell’art. 521 cod. proc.pen. per essergli stato attribuito dalla Corte di appello il ruolo di promotore inveceche quello di organizzatore ritenuto dal giudice di primo grado e contestato nelcapo di imputazione, nel quale è attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di «partecipe,con compiti di direzione ed organizzazione nei periodi di libertà (durante i qualisovraintendeva all’attività organizzativa, alla raccolta degli illeciti profitti, allefornitori e così garantendo al sodalizio, anche successivamente, la possibilità dirifornirsi a credito)».Il tema della correlazione tra imputazione contestata e sentenza è stato piùvolte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, perché talecorrelazione venga meno e sorga la necessità di una contestazione suppletiva exart. 516 cod. proc. pen., occorre una trasformazione radicale della fattispecieconcreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge e occorreche tale trasformazione sia idonea a determinare un’incertezza sull’oggettodell’imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa.In estrema sintesi, poiché si verte in materia di garanzie volte ad assicurareil concreto esercizio del diritto di difesa, il principio di correlazione tra imputazionee sentenza non può ritenersi violato se il fatto storico ritenuto dal giudice non èradicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto a quello inizialmentecontestato. Come è stato chiarito: «non sussiste violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, consideratanella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reatoritenuto in sentenza, posto che l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra idue episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersirealizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione deicontenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, asorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilitàd’effettiva difesa» (Sez. 2, n.10989 del 28/2/2023, Rv. 284427 – 01; Sez. 6, n.17799 del 06/02/2014, Rv. 260156 – 01; Sez. 6, n. 35120 del 13/06/2003,Rv. 226654 - 01). Nella medesima prospettiva si è ritenuto che la violazione delprincipio di correlazione tra contestazione e sentenza sia ravvisabile «quando ilcapo d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reatoritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto ditutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hannoformato oggetto di sostanziale contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha esclusola violazione di tale principio in un caso nel quale l’imputato era stato condannatoper avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istitutodi vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all’azione predatoria,sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predettoavesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano inmaniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazioneconcorsuale)» (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713).Muovendosi all’interno di queste coordinate ermeneutiche, si deve escludereche, nel caso oggetto del presente ricorso, la dedotta violazione dell’art. 521 cod.proc. pen. si sia verificata. Se è vero, infatti, che la sentenza impugnata (pag. 187)ha espressamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di promotore è pur veroche, nell’individuare il contenuto di tale posizione, la Corte di appello ne havalorizzato il profilo organizzativo. Ha osservato infatti (pag. 188 della sentenzaimpugnata) che, secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – riscontratedal contenuto delle conversazioni intercettate – [OSCURATO:PERSONA] era indicato aifornitori come una sorta di “garante” della solvibilità dell’associazione, svolgevamansioni di coordinamento dell’attività degli associati, gestiva l’attività di spaccio,curava i rapporti con i terzi, dirigeva le condotte di chi, immediatamentesottoposto, era deputato all’approvvigionamento. Si tratta di conclusioni nondissimili da quelle cui era pervenuta la sentenza di primo grado, la quale – allaluce del contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia (dunque dei medesimi elementi di prova valorizzati dallaCorte di appello) – ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] «il ruolo di dirigente e capooperativo del sodalizio» indicandolo come colui che, nei periodi di libertà,sovraintendeva «all’attività organizzativa, alla raccolta degli illeciti profitti,all’attività di acquisto e distribuzione degli stupefacenti» (così, testualmente,pag. 164 della sentenza di primo grado).Le due sentenze di merito sono concordi nella descrizione del fatto storico eillustrano nei medesimi termini l’attività che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva all’internodel sodalizio. Tra il giudice di primo grado e i giudici di appello non v’è alcunadivergenza, né quanto alla descrizione dell’attività concretamente svolta daVincenzo [OSCURATO:PERSONA], né quanto all’indicazione delle ragioni per le quali a VincenzoPistillo è stato attribuito un ruolo apicale. Non si comprende, allora, perché laqualificazione giuridica data a questo ruolo (“organizzatore” secondo il G.i.p.,“promotore” secondo la Corte di appello) avrebbe inciso sul diritto di difesa e(ancor prima) perché tale diversa qualificazione sarebbe pregiudizievole per ilricorrente.Come noto, è «promotore» di una associazione chi raggruppa gli inizialiconsensi partecipativi e conferisce lo stimolo alla costituzione e operatività dellastruttura associativa. Lo è, inoltre (e a questo orientamento giurisprudenziale lasentenza impugnata fa espresso riferimento), anche chi «rispetto ad un gruppogià costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività digestione di esso, assuma funzioni decisionali» (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022,Rv. 284199; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Rv. 265524). Riveste, invece, ilruolo di organizzatore chi, «in autonomia, cura il coordinamento e l’impiego dellestrutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari allarealizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un’attività che assumei caratteri dell’essenzialità e dell’infungibilità, non essendo, invece, necessario chelo stesso sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell’attivitàdi altri soggetti» (Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, Rv. 287296). Può essereorganizzatore, dunque, anche chi non coordina l’attività di altri associati se ha «ilpotere di determinare, in autonomia rispetto al “capo” del gruppo, sia le cessionidi droga alle quali quest’ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e dicontroversie relative a forniture rilevanti per l’operatività del sodalizio» (Sez. 3,n. 18370 del 19/01/2024, Rv. 286272). Come è stato chiarito inoltre: «In temadi associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo diorganizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, adifferenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva enon richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori,essendo compatibile, ove l’organizzazione del sodalizio abbia una strutturaverticale, con un’attività svolta in posizione di subalternità rispetto al verticeassociativo» (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Rv. 281736).Com’è evidente, si tratta, in tutti i casi, di ruoli essenziali alla concretaoperatività dell’associazione e, in questo senso, infungibili. Promotori, dirigenti eorganizzatori, a differenza dei meri partecipi, non possono essere immediatamentee agevolmente sostituiti perché si occupano della gestione dell’intera attivitàassociativa o di settori di questa attività e non si limitano alla realizzazione dicondotte attuative degli scopi del sodalizio. Nel caso di specie, peraltro, secondola prospettazione accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, i capi dellaassociazione erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detenuti entrambi, e, secondo igiudici di merito, quando era in libertà, [OSCURATO:PERSONA] ne faceva le veci operandosul territorio, organizzando in concreto l’attività del gruppo, individuando i fornitorie gli acquirenti e provvedendo alla distribuzione dei ricavi. In questa attività egligodeva di autonomia anche se non si pose mai in contrasto con i “capi” ai qualidoveva comunque rendere conto. Al di là della terminologia utilizzata per definireil ruolo apicale rivestito da [OSCURATO:PERSONA] (“organizzatore” nella sentenza diprimo grado, “promotore” nella sentenza di appello), i giudici di merito sonoconcordi nel riferire che egli aveva compiti di coordinamento, li svolgeva inposizione di subalternità rispetto ai capi detenuti e garantiva col suo nome lasolvibilità del gruppo. Rispetto a questa contestazione [OSCURATO:PERSONA] è statochiamato a difendersi, sicché la dedotta lesione del principio di correlazione traaccusa e sentenza non può essere ritenuta sussistente. Non si può ignorare infattiche, facendo riferimento a «chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzial’associazione», l’art. 74 d.P.R. n. 309/90 «tipizza modalità alternative direalizzazione del medesimo delitto» (Sez. 4, n. 17681 del 04/04/2024,Rv. 286365): non si tratta, dunque, di reati diversi, ma di diverse modalità direalizzazione del medesimo fatto illecito.4.2. Il secondo motivo del ricorso principale e il motivo aggiunto del ricorso afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità.La difesa sostiene che a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato attribuito un ruolo divertice all’interno dell’associazione sulla base delle convergenti dichiarazioni resedai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] considerare che costoro potrebbero aver concordato una versione difensivaal fine di recare pregiudizio all’odierno ricorrente, col quale, in passato, erano statiin conflitto. Così argomentando, i difensori non si confrontano con la motivazionedelle sentenze di primo e secondo grado (pag. 164 e 165 della sentenza del G.i.p.,pag. 186 della sentenza impugnata) dalle quali risulta che le dichiarazioni rese daicollaboratori di giustizia hanno trovato riscontro nelle conversazioni intercettate,nelle quali [OSCURATO:PERSONA] spendeva il nome di [OSCURATO:PERSONA] per rassicurare ifornitori. Il ricorrente, del resto, era stato attivo, sia pure come mero partecipe,anche nell’associazione finalizzata allo spaccio operativa dal 2006 al 2012 (la cuiesistenza è stata accertata con sentenza definitiva) e non è illogico aver valutatodal carcere, [OSCURATO:PERSONA] prese in mano l’organizzazione di una associazioneche rappresentava la prosecuzione di quella (operante fino al 2012) della qualeaveva già fatto parte. Non è certamente illogico, infatti, aver valorizzato, nel sensoindicato, la sostanziale continuità esistente tra l’associazione definitivamenteaccertata (operativa fino al 2012) e quella oggetto del presente giudizio. Lasentenza di primo grado, peraltro, ha specificato che i contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro risalivano a molti anni prima deifatti per cui si procede e ha aggiunto (pag. 170) che le emergenze investigativenon documentano l’esistenza di «motivi di astio né intenti calunnatori di entitàtale da far ritenere che le accuse mosse dai collaboratori» nei confronti di VincenzoPistillo possano essere state «concertate» o anche essere «strumentali acomprometterlo in sede processuale». Con queste argomentazioni il ricorrente nonsi confronta, limitandosi a prospettare una ricostruzione diversa e per lui piùfavorevole.Non ha maggior pregio, l’argomentazione difensiva secondo la quale i giudicidi merito avrebbero travisato il contenuto di alcune conversazioni (in particolare,progressivi n. 127 e n. 178) deducendone che [OSCURATO:PERSONA] era la persona diriferimento di [OSCURATO:PERSONA], il quale spendeva il suo nome quale garante dellaassociazione e traendone illogicamente argomenti a riscontro delle concordidichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Secondo i difensori, i giudici di meritoavrebbero fornito una lettura parziale di queste conversazioni ignorando, tral’altro, che uno dei fornitori col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva speso il nome di VincenzoPistillo, aveva risposto: «io lavoro per te, non per loro» ciò che dimostrerebbel’esistenza di rapporti diretti tra i due conversanti ai quali [OSCURATO:PERSONA] sarebberimasto estraneo.Si osserva in proposito che il vizio di travisamento della prova può condurreall’annullamento della sentenza esclusivamente nel caso in cui la prova travisata(per “omissione” o per “invenzione”) sia una prova decisiva, idonea ad inficiare ecompromettere la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendoprofili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085; Sez. 6,n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006,Rv. 234162). Nel caso di specie, gli atti di ricorso non indicano per quali ragioni ladiversa lettura del contenuto delle intercettazioni fornita dalla difesa potrebbeinficiare in modo decisivo la tenuta logica della sentenza impugnata. Ed invero,anche ammettendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse un rapporto diretto con i fornitori, laconstatazione che, nel parlare con loro, egli spendeva il nome di [OSCURATO:PERSONA] perderebbe valore indiziante. Non si può ignorare, inoltre, che secondo unconsolidato orientamento giurisprudenziale, «l’interpretazione del linguaggioadoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituiscequestione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risultalogica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato dilegittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263715). A ciò deve aggiungersiche «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività diintercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, purdovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano deglielementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.»(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714).4.3. Il terzo motivo, col quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] contesta lasussistenza delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 èmanifestamente infondato.Quanto all’aggravante del numero delle persone, basta osservare che, nelpresente procedimento, sono stati ritenuti responsabili del reato associativo, oltrea [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaMessina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, dunque, di più di dieci persone nessunadelle quali, nel presente ricorso, ha contestato di aver fatto parte dellaassociazione di cui al capo 1).Quanto all’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, si devericordare che, per giurisprudenza costante, «la circostanza aggravantedell’associazione armata, ex art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309,pur se, diversamente da quella prevista dall’art. 416 bis, comma quinto, cod. pen.per l’associazione di tipo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi daparte del sodalizio, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopiperseguiti dalla consorteria, implica, però, necessariamente, la prova che l’usodelle armi non sia esclusivamente personale del soggetto che le detiene» (Sez. 5,n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 263694; Sez. 6, n. 15528 del12/01/2021, Rv. 281212-01). Muovendo da queste premesse, facendoapplicazione dell’art. 59, comma 2, cod. pen. la giurisprudenza ha sottolineato chel’aggravante «può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste uncoefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomenonella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell’associazione»(Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 281212 – 02; Sez. 6, n. 49458 del21/10/2015, Rv. 266041; Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Rv. 257611).Nel caso oggetto del presente ricorso, l’aggravante è stata ritenutasussistente alla luce del seguente quadro indiziario:- in data 31 maggio 2019, i Carabinieri di Andria trassero in arresto AntonioSapri e rinvennero all’interno di un locale da lui utilizzato, oltre a una ingentequantità di sostanze stupefacenti, anche numerose armi (sei pistole e un fucile), irelativi munizionamenti e tre ordigni rudimentali;- nel maggio 2020 le operazioni di intercettazione consentirono di accertareche i vertici del gruppo versavano un contributo mensile a [OSCURATO:PERSONA] per garantirsi ilsuo silenzio;- [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che le armi rinvenute nella disponibilità diSapri erano “a disposizione” in caso di necessità ed erano state collocate pressoun terzo estraneo al gruppo (incensurato e perciò insospettabile); per questo Sapriera sostenuto economicamente dal gruppo e continuò ad esserlo durante lacarcerazione conseguente al sequestro.Il ricorso non contesta questi elementi indiziari e non sostiene che lamotivazione fornita dai giudici di merito sia manifestamente illogica ocontraddittoria. Si limita, infatti, a rilevare che la preoccupazione manifestata daiconversanti sulla necessità di pagare [OSCURATO:PERSONA] per assicurarsi che non collaborassecon l’Autorità giudiziaria potrebbe essere derivata dal sequestro della sostanzastupefacente e non dal sequestro di armi. Per questa parte, dunque, il ricorso hacarattere meramente oppositivo: non smentisce efficacemente il significato deglielementi valorizzati dai giudici di merito, non evidenzia profili di contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione e chiede a questa Corte una inammissibilerivalutazione dei fatti finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad unaricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fattipropri dalla Corte di appello.4.4. Il quarto motivo, avente ad oggetto l’applicazione della contestatarecidiva, è manifestamente infondato non essendo contraddittorio némanifestamente illogico aver ritenuto che le precedenti condanne riportate dalricorrente abbiano favorito l’assunzione di un ruolo di vertice nell’associazione dicui al capo 1) e siano pertanto significative di accresciuta pericolosità sociale.5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato.5.1. Col primo motivo i difensori lamentano violazione di legge e vizi dimotivazione quanto al ruolo apicale attribuito al ricorrente nell’associazione di cuial capo 1).Secondo i difensori, la sentenza impugnata avrebbe confermato il ruoloorganizzativo e dirigenziale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che egli nonaveva il potere di decidere autonomamente se una persona dovesse collaborarecol gruppo e si limitava a riferirlo ad [OSCURATO:PERSONA] affinché ne informasseil marito ([OSCURATO:PERSONA]) e il cognato ([OSCURATO:PERSONA]) per ottenere da loro ilnecessario benestare.La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato:- che, pur occupandosi di ritirare lo stupefacente e di consegnarlo alle personeincaricate della vendita, [OSCURATO:PERSONA] poteva essere sostituito da altri (svolgeva dunqueun ruolo fungibile);- che a lui venivano affidati anche compiti esecutivi non compatibili con unruolo apicale (infatti, il 9 luglio 2019 fu arrestato nella flagrante detenzione di kg.14,945 di hashish e per questo fu fatto oggetto di scherno da parte di altricomponenti del gruppo);- che in numerose conversazioni emerge come [OSCURATO:PERSONA] demandasse le decisionia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oppure alla [OSCURATO:PERSONA] per poi riferire ad altri ciò cheloro avevano deciso e non avesse autonomia alcuna, neppure nel determinare ilprezzo delle forniture;- che [OSCURATO:PERSONA], pur descrivendo [OSCURATO:PERSONA] come un suo direttocollaboratore, gli ha attribuito compiti meramente esecutivi.Così argomentando i difensori non si confrontano con la motivazione delleconformi sentenze di merito, che hanno attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo dirigenziale siasulla base delle dichiarazioni dei collaboratori sia sulla base del contenuto delleconversazioni intercettate.Dalle sentenze di primo e secondo grado emerge che, a detta di FrancescoPistillo, [OSCURATO:PERSONA] «si occupava di mantenere i rapporti con i fornitori ricoprendo unruolo di prim’ordine nel sodalizio». Nello stesso senso si è espressa la moglie ditutto: di mettersi in contatto con le persone; magari di far rientrare i soldi».[OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha dichiarato che impartiva disposizioni a [OSCURATO:PERSONA] la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e ha detto di aver nutrito particolare fiduciain lui perché era lui che portava «tutta la giostra avanti».Secondo i giudici di merito, il dato emerso univocamente da questedichiarazioni è stato confermato dal contenuto delle intercettazioni, che nonprovano soltanto il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei reati fine, ma anche lo svolgimentodi un ruolo direttivo e organizzativo, sia nei rapporti con i fornitori sia per quantoriguarda la quantità di sostanza da consegnare ai clienti, sia con riferimento allaripartizione degli utili.A fronte di ciò, la difesa si limita a rilevare che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva anche funzioniesecutive e le sue funzioni erano in parte sovrapponibili a quelle svolte da RiccardoLeonetti e [OSCURATO:PERSONA].Dimentica dunque:- che « la qualifica di organizzatore spetta all’affiliato che, sia pure nell’ambitodelle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione delsodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamentodell’attività degli altri aderenti ovvero l’impiego razionale delle strutture e dellerisorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programmacriminoso» (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Rv. 250491);- che, oltre a poter essere assunto anche in una fase diversa da quella dellacostituzione, tale ruolo può essere svolto anche in unione ad altri (Sez. 1, n. 47741del 29/11/2017, dep. 2018, Rv. 274369);- che, «in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, riveste laqualifica di organizzatore anche colui che, pur non coordinando l’attività di altriassociati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al “capo” del gruppo,sia le cessioni di droga alle quali quest’ultimo partecipi, sia la gestione dipagamenti e di controversie relative a forniture rilevanti per l’operatività delsodalizio» (Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Rv. 286272);- che, secondo quanto riferito dai giudici di merito (pag. 190 della sentenzaimpugnata, pag. 185 della sentenza di primo grado), oltre ad occuparsi dellatenuta della contabilità e della ripartizione degli utili, [OSCURATO:PERSONA] gestiva i rapporticon i fornitori, le consegne della sostanza e coordinava lo smercio e la riscossionedei crediti; si occupava, dunque, del reperimento e dell’impiego dei mezzinecessari alla realizzazione del programma criminoso, svolgendo una attivitàessenziale al funzionamento del sodalizio.5.2. Col secondo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole della ritenutasussistenza delle aggravanti di cui all’art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/90. Ilmotivo è sviluppato in termini analoghi a quelli contenuti nel ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed è manifestamente infondato per i motivi giàesposti nel trattare quel ricorso (paragrafo 3.3. del “considerato in diritto”).5.3. Il terzo motivo ha ad oggetto il capo 10) dell’imputazione. La difesadeduce violazione degli artt. 4 e 7 legge 895/1967 e vizi di motivazione. Contesta,in particolare, che nella conversazione intercettata il 29 agosto 2020, il riferimentoad una cosa («chedda») sia stato considerato come un riferimento univoco a unapistola e sostiene che sarebbe manifestamente illogico aver valutato inequivoco intal senso il dato, risultante dal contenuto delle conversazioni intercettate, che lacosa indicata con quella espressione fu pulita con alcol. Il motivo è formulato intermini oppositivi e non si confronta con le motivazioni delle sentenze di primo esecondo grado che spiegano perché la cosa oggetto della conversazioneprogressivo n. 9051 (RIT 494/20) sia stata ritenuta essere un’arma. Nonconsidera, in particolare, che argomentazioni in tal senso sono state tratte nonsolo dalla constatazione che la “cosa” ritrovata da [OSCURATO:PERSONA] fu pulita con alcol; maanche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] riferì alla moglie di essersi molto arrabbiato col padre(che sosteneva di aver trovato casualmente quella “cosa”) perché, avendolanascosta in casa propria, rischiava una incriminazione. Il ricorrente, peraltro, nonha proposto alcuna ricostruzione alternativa del contenuto delle conversazioni sullequali è stata fondata l’affermazione della penale responsabilità per il reato di cuial capo 10).Non ha maggior pregio l’argomentazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non ebbemai concreta ed effettiva disponibilità dell’arma e i giudici di merito avrebberoignorato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ladetenzione di un’arma comune da sparo richiede «un minimo apprezzabile diautonoma disponibilità del bene». Si osserva in proposito che a [OSCURATO:PERSONA] nonè stata contestata la detenzione, ma il porto dell’arma e la giurisprudenza invocatadalla difesa – secondo la quale «il concetto di detenzione per sua natura implicaun minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggettodetenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da partedell’agente» (Sez. 1 , n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 274380; Sez. F.,n. 33609 del 30/08/2012, Rv. 253425) – si riferisce al reato di detenzione abusivadi arma comune da sparo e non al reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895/67.5.4. Col quarto motivo, relativo anch’esso al reato di cui al capo 10), la difesalamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si duole, inparticolare, che [OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenuto responsabile per aver concorso neltrasporto illegale dell’arma: una condotta che, secondo la difesa, sarebberadicalmente diversa da quella oggetto di imputazione. Si obietta in proposito che,a differenza di quanto sostenuto nell’atto di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] non è statoaccusato della detenzione, ma del porto dell’arma (illegalmente detenuta dal padreSaverio). Gli è stato contestato, infatti, di aver prelevato quell’arma dal cassettoove era occultata e di averla affidata a [OSCURATO:PERSONA] perché la facesse sparire.Poiché questo è il contenuto dell’imputazione, non si comprende in che modo laqualificazione della condotta, invece che come “porto”, come “concorso neltrasporto” di un’arma comune da sparo possa aver comportato una lesione deidiritti difensivi dell’imputato ricorrente.5.5. Il quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha adoggetto la mancata disapplicazione della recidiva che gli è stata contestata.Come noto, nell’applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta unaspecifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di talecircostanza aggravante soggettiva, il giudice deve verificare, oltre il mero riscontroformale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecito siaeffettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianzache indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte,la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventuale occasionalità dellaricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado dicolpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n.16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv.274782). La Corte di appello si è uniformata a questi principi di diritto perché nonsi è limitata a richiamare i precedenti dell’imputato e a confermare la sussistenzadella recidiva specifica e reiterata così come contestata. Ha sottolineato, infatti(pag. 199), che, tra il 2006 e il 2020, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato più volteper reati in materia di stupefacenti, sicché «la condotta associativa per cui èprocesso», anche tenuto conto del ruolo rivestito nel sodalizio, giustifica ungiudizio di accentuata pericolosità.5.6. Col sesto motivo la difesa deduce violazione dell’art. 81 cod. pen. peressere stata omessa ogni motivazione riguardo alla determinazione dell’entitàdegli aumenti per continuazione. Si duole, inoltre, che tali aumenti siano restatiimmutati ancorché la Corte di appello abbia escluso l’aggravante di cuiall’art. 416 bis.1 cod. pen. che era stata ritenuta sussistente dal Giudice di primogrado.Per miglior comprensione è necessario riferire quanto segue.In primo grado [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni venti direclusione. Ritenuta la continuazione tra i reati (capi 1, 4, 10, 11, 13, 14, 15 e 16)e più grave il reato di cui al capo 1), la pena base è stata determinata in anni 20di reclusione (misura minima prevista dall’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90), suquesta pena è stato operato l’aumento minimo previsto dall’aggravante di cuiall’art. 416 bis.1 cod. pen. (ritenuta sussistente dal G.i.p.), non è stata operataalcuna la riduzione per le attenuanti generiche perché valutate equivalenti allealtre aggravanti e alla recidiva, e l’aumento per continuazione è stato determinatonella misura totale di anni due e mesi sei (mesi sei per ciascuno dei reati di cui aicapi 4, 10 e 11, mesi tre per ciascuno dei reati di cui ai capi 13, 14, 15, e 16). Lapena finale è stata determinata, dunque, nella misura di anni trentadue e mesi seidi reclusione, ma, applicando il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., èstata ridotta ad anni trenta di reclusione, giungendo così, per la scelta del rito, allapena finale di anni venti di reclusione.In grado di appello, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., ilrelativo aumento è stato eliminato. Essendo stata ritenuta concretamenteapplicabile la recidiva reiterata e specifica, le attenuanti generiche sono stateritenute equivalenti alle aggravanti. Ai sensi dell’art. 81, ultimo comma, cod. pen.l’aumento per continuazione avrebbe dovuto avvenire in misura non inferiore adun terzo della pena base (anni venti di reclusione), ma la Corte di appello ha datoLa giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’aumento minimodi un terzo della pena ex art. 81, comma quarto, cod. pen., nei confronti deisoggetti per i quali sia stata ritenuta la recidiva reiterata, operi anche quando ilgiudice abbia considerato questa aggravante equivalente alle riconosciutespecie, dunque, la Corte di appello ha preso atto che l’aumento per continuazioneera stato operato in misura inferiore al minimo e, in questa situazione, pur essendostata esclusa per alcuni dei reati satellite l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen., non è illogico che l’aumento per continuazione non sia stato modificato. Si èsottolineato, infatti (pag. 199 della sentenza impugnata), che gli aumenti percontinuazione sono stati calibrati a seconda della gravità dei singoli reati (comerichiesto da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269) e che le determinazionidel giudice di primo grado costituiscono «il frutto di un perfino benigno utilizzo delpotere discrezionale ex art. 132 cod. pen.».6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato.6.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 191 e 442 cod.proc. pen. per essere stati utilizzati ai fini della decisione i verbali delledichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal Pubblico Ministero in epoca successiva alla formulazione della richiestadi giudizio abbreviato.La difesa rileva che Messina è stato ritenuto responsabile del reato associativodi cui al capo 1) con ruolo apicale e sono state valorizzate a tal fine anche ledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], citate sia nella sentenza di primo gradoche nella sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, infatti, che furono proprioNicola Messina e [OSCURATO:PERSONA], assunte le necessarie informazioni, a consentirglidi lavorare per l’associazione e, come emerso dalla conversazione n. 1358 del 22maggio 2020, avuta notizia del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso dicollaborare con la giustizia, Messina convocò [OSCURATO:PERSONA] raccomandandogli“caldamente” di parlare col fratello [OSCURATO:PERSONA] (definito: «l’infame di tuo fratello»)per persuaderlo a ritrattare.Dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) – emerge che, all’udienza del 14novembre 2023, il PM chiese di produrre, insieme al verbale stenotipico delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], anche i verbali delle dichiarazioni rese daDomenico [OSCURATO:PERSONA], inseriti in una informativa di PG della quale fu chiestal’acquisizione. A quella data, la richiesta di giudizio abbreviato era già stataformalizzata e, pertanto, i difensori si opposero alla produzione. Alla successivaudienza del 12 dicembre 2023 la produzione fu ammessa. Il G.i.p. rilevò: quantoal verbale stenotipico delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2023, che ilverbale redatto in forma riassuntiva era già presente agli atti e, pertanto, facevaparte del compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione; quanto alladocumentazione ulteriore che, trattandosi di una informativa riguardante altroprocedimento pendente di fronte al Tribunale di Trani, poteva trovare applicazionel’art. 421, comma 3, cod. proc. pen. in base al quale, nell’illustrare le conclusioni,le parti possono utilizzare «gli atti e i documenti ammessi dal giudice primadell’inizio della discussione».Non v’è dubbio che, ritenendo applicabile al giudizio abbreviato la disposizionedi cui all’art. 421, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di primo grado abbia violatoun divieto probatorio. Nell’ordinanza del 12 dicembre 2023, infatti, si affermaerroneamente che l’art. 421, comma 3, cod. proc. pen. è richiamato dall’art. 441cod. proc. pen. e non si considera che, ai sensi dell’art. 442, comma 1 bis, cod.proc. pen., ai fini della deliberazione, il giudice deve utilizzare «gli atti contenutinel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cuiall’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza». Si deve quindiconvenire con la difesa che non avrebbero potuto essere utilizzati ai fini delladecisione né il verbale stenotipico delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nél’informativa di PG contenente i verbali delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso, tuttavia, non chiarisce in che modo l’uso di questi atti abbia incisosul compendio probatorio inficiandone la coerenza. Nel ricorso sono indicati etrascritti i passaggi delle sentenze di primo e secondo grado nei quali sonoriportate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma la difesa non spiega perché,espungendo dalle sentenze il contenuto di quelle dichiarazioni, non sarebbe piùpossibile affermare che Messina partecipò all’associazione e vi rivestì un ruoloapicale.Com’è noto, nel ricorso per cassazione, la parte che eccepisce l’inutilizzabilitàdi atti processuali deve indicare, pena l’inammissibilità del motivo, l’incidenza sulcompendio indiziario già complessivamente valutato degli atti affetti dal vizio,dovendo emergere dal ricorso la decisività di quegli atti sulla tenuta delprovvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801;Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278123). Il principio è consolidato,ed è stato affermato già nel 2009 dal massimo Consesso di legittimità, secondo ilquale «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepiscel’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso pergenericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì laincidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poterseneinferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868del 23/04/2009, Rv. 243416).Nel caso di specie il ricorrente ha indicato gli atti inutilizzabili, ma non haillustrato l’incidenza dell’inutilizzabilità sul compendio indiziario. Questo è evidenteper quanto riguarda il verbale stenotipico delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Dalricorso non risulta infatti se, nel riportare le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], i giudici dimerito abbiano tenuto conto di questo verbale o della verbalizzazione in formariassuntiva che (come si evince dall’ordinanza resa dal G.i.p. in data 12 dicembre2023) era già presente in atti. Ad analoghe conclusioni si deve giungere conriferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il ricorrente si limitaa riferire che le sentenze di primo e secondo grado hanno tenuto conto di questedichiarazioni, ma non spiega perché alle stesse dovrebbe essere attribuitocarattere di decisività. Non si può ignorare, inoltre, che – come risulta dallesentenze di merito (che richiamano la conversazione n. 1358 del 22 maggio2020) – avuta notizia della collaborazione con L’autorità giudiziaria avviata daDomenico [OSCURATO:PERSONA], Messina convocò [OSCURATO:PERSONA] raccomandandogli“caldamente” di parlare col fratello [OSCURATO:PERSONA] (definito: «l’infame di tuo fratello»)per persuaderlo a ritrattare. Come è evidente, infatti, tale condotta, valorizzatadai giudici di merito per attribuire a Messina un ruolo di vertice all’internodell’associazione, mantiene il proprio valore probatorio anche senza tenere contodel contenuto delle dichiarazioni del collaboratore.6.2. Il secondo motivo è aspecifico perché si limita a dedurre genericamentel’inattendibilità dei collaboratori di giustizia appartenenti al medesimo nucleofamiliare. Valgono in proposito le argomentazioni già sviluppate con riferimentoall’analogo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 4.2 del“considerato in diritto”) alle quali si deve aggiungere che, in questo caso, nessunaargomentazione è stata spesa per sostenere che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avessero ragioni di ostilità nei confronti di Messina.6.3. Col terzo motivo, e col motivo aggiunto proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ladifesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto al ruolo apicaleparticolare, che i giudici di merito avrebbero attribuito questo ruolo a Messinasenza confrontarsi compiutamente col contenuto delle dichiarazioni rese daAndria dovevano rivolgersi a loro per ogni decisione. In particolare, FrancescoPistillo ha dichiarato che lui e il fratello [OSCURATO:PERSONA] condividevano il ruolo di promotoridel sodalizio e davano ordini a tutti gli altri associati. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, haaggiunto di aver operato dal carcere dando indicazioni a [OSCURATO:PERSONA]: ha escluso,dunque, implicitamente, che [OSCURATO:PERSONA] fosse tra i dirigenti del gruppo. Rilevaancora la difesa che [OSCURATO:PERSONA], in sede di individuazione fotografica, nonha neppure riconosciuto Messina e che le intercettazioni consentono di attribuirea Messina compiti che ben potevano essere svolti da altri (in specie da [OSCURATO:PERSONA] o daLeonetti) senza conseguenze sull’operatività della compagine associativa.Nei motivi aggiunti a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] questo difensore osserva che,per giurisprudenza costante, l’organizzatore non deve avere un potere analogo aquello del capo e, tuttavia, deve svolgere un ruolo funzionale alla vitadell’associazione in termini di gestione delle attività delle altre “risorse umane”,diverso e più rilevante rispetto a quello svolto dal mero partecipe. Deve avere,dunque, una autonomia decisionale che altri sodali non hanno e deve svolgere unruolo non fungibile, non essere quindi facilmente sostituibile da altri. [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di organizzatore, la sentenza impugnata non avrebbe fatto buongoverno di questi principi. Avrebbe sottovalutato, infatti, l’esistenzanell’associazione di un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che svolgeva un ruolo «pressocchésovrapponibile» a quello del ricorrente.Così argomentando, la difesa non contrasta efficacemente le motivazioni dellesentenze di primo e secondo grado, che hanno attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolodirigenziale sia sulla base delle dichiarazioni di collaboratori sia sulla base delcontenuto delle conversazioni intercettate.In particolare, dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 189 e ss.)risulta che a Messina è stato attribuito un ruolo apicale alla luce delle convergentidichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo iquali Messina (che era il genero di [OSCURATO:PERSONA]) lavorava in strettacollaborazione con quest’ultimo e si occupava, insieme a [OSCURATO:PERSONA], diorganizzare l’approvvigionamento e lo spaccio delle sostanze stupefacenti, deipagamenti, della tenuta della cassa comune. Dalle sentenze di merito emerge chequeste dichiarazioni hanno trovato conferma nel contenuto delle conversazioniintercettate, che non provano soltanto il coinvolgimento di Messina nei reati fine,ma anche lo svolgimento di un ruolo direttivo e organizzativo.Rilevano in tal senso, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito,anche le conversazioni del 2 settembre 2020 (prog. 9291 e 9293 — RIT 494/20)citate dalla difesa nei motivi aggiunti. Da queste conversazioni la sentenzaimpugnata e quella di primo grado hanno desunto che la raccolta delle somme ela tenuta della contabilità del sodalizio fu affidata dapprima a [OSCURATO:PERSONA] eMessina [OSCURATO:PERSONA] e poi a [OSCURATO:PERSONA] (Messina: Io non lo so i conti che portano, iosto tutto allo scuro. (...) Io non ho niente! ... né soldi! ... mi hanno portatoquattromila euro... (...) la responsabilità la tengono loro, io mi sono tolto da inmezzo, perché io... hanno detto le parole, ho preso è lasciato tutto ... (...) i contili dovete fare voi!... avete detto la parola a me… adesso portatili voi i conti… (...)Nicò noi siamo rimasti che i conti li dovevi portare tu Nicò… (...) tu non puoiscaricare sempre su gli altri Nicò!!... (...); [OSCURATO:PERSONA]: E… bhè! [OSCURATO:PERSONA] è una vita chenon viene a fare i conti...adesso chiamalo a [OSCURATO:PERSONA], fallo venire da qua,adesso...chiamalo!... uannà!!... (...) Messina: Non ho capito!!...Nicò laresponsabilità se ce l’hai tu la devi portare avanti... quanto l’ho portata io laresponsabilità ho saputo dare tutte le spiegazioni del mondo … hai capito? o no!!non buttare sempre in culo alle altre persone Nicò!”).Secondo la difesa, la fungibilità del ruolo attribuito a Messina e la circostanzache a svolgerlo siano state nel tempo persone diverse consentirebbe di attribuireall’odierno ricorrente il ruolo di mero partecipe atteso che l’organizzatore devesvolgere compiti di coordinamento dell’attività degli associati tali da assicurare lapiena funzionalità dell’organismo criminale e tale compito è tendenzialmenteinfungibile.Come si è già illustrato al paragrafo 5.1. nell’esaminare la posizione di NicolaRusso, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la qualifica di organizzatore possaessere attribuita anche a chi opera nell’abito di direttive impartite dai “capi”,purché abbia autonomia gestionale, e le conversazioni riportate a pag. 186 e ss.della sentenza di primo grado confermano che Messina godeva di una taleautonomia. Si è ritenuto, inoltre, che il ruolo di organizzatore possa essere assuntoanche in un momento successivo alla costituzione del sodalizio (Sez. 5, n. 37370del 07/06/2011, Rv. 250491; Sez. 1, n. 47741 del 29/11/2017, dep. 2018,Rv. 274369) e non v’è ragione alcuna per escludere che questo ruolo possa esseresvolto in unione ad altri (in tal senso: Sez. 1, n. 47741 del 29/11/2017, dep. 2018,Rv. 274369). Ed invero, all’interno di una stessa associazione, ben possonooperare, anche contemporaneamente, più organizzatori e dirigenti purché lavorinoin sinergia tra loro e – come le sentenze di merito hanno posto in luce – leconversazioni intercettate, suggeriscono che Messina continuasse a svolgerecompiti dirigenziali e organizzativi («[OSCURATO:PERSONA] è una vita che non viene a fare iconti...adesso chiamalo a [OSCURATO:PERSONA], fallo venire da qua, adesso...chiamalo!...»),anche dopo aver chiesto a Russo di occuparsi della cassa comune («laresponsabilità se ce l’hai tu la devi portare avanti... quanto l’ho portata io laresponsabilità ho saputo dare tutte le spiegazioni del mondo … hai capito?»).Confermano questa interpretazione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA](pag. 192 della sentenza di primo grado), secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] e NicolaMessina tenevano i rapporti con i fornitori ed entrambi gestivano il denaro: Brunooccupandosi delle “spartenze” (id est: della distribuzione dei guadagni tra i sodali);Messina custodendo materialmente i proventi dello spaccio. Depone nello stessosenso la constatazione che, dopo aver avuto notizia della collaborazione avviatada [OSCURATO:PERSONA], Messina convocò [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (fratello del collaboratore)perché parlasse con lui e lo persuadesse a ritrattare.Non rileva in contrario che [OSCURATO:PERSONA] non abbia riconosciuto Messinanell’album fotografico che gli è stato mostrato. Come rilevato dal giudice di primogrado, infatti (pag. 190), ciò trova ragionevole spiegazione nel fatto che ilcollaboratore è stato detenuto per anni, da moltissimo tempo non vedeva gliassociati e manteneva i contatti con loro attraverso la moglie.6.4. Col quarto motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole della ritenutasussistenza delle aggravanti di cui all’art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/90. Ilmotivo è sviluppato in termini analoghi a quelli contenuti nel ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed è manifestamente infondato per i motivi giàesposti nel trattare quel ricorso (paragrafo 4.3. del “considerato in diritto”).6.5. Col quinto motivo, la difesa si duole dell’affermazione della penaleresponsabilità per il reato di cui al capo 5), relativo all’acquisto di 2 kg di hashishche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eseguito, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in epocaantecedente e prossima al 29 luglio 2020 in una imprecisata località dell’[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].I giudici di merito sono giunti a queste conclusioni valorizzando il contenutodi una conversazione intercorsa il 29 luglio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] corso della quale quest’ultimo si lamentava del prezzo al quale gli era statavenduta la marijuana ancorché acquistata in quantità non minime («mezzo chiloalla volta»). Secondo i giudici di merito (pag. 46 e ss. della sentenza di primogrado, pag. 210 e ss. della sentenza d’appello), in questa conversazione GiovanniPistillo riferì di aver saputo da un amico operante in [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] che, qualchetempo prima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano andati in quella regione adacquistare marijuana («un paio di chili») pagando un prezzo assai più vantaggiosodi quello che l’associazione chiedeva a lui. Secondo la sentenza impugnata non èrevocabile in dubbio che il «[OSCURATO:PERSONA]» recatosi in [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ad acquistaremarijuana sia Messina. A parte [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] stavaraccontando l’episodio, l’unico altro componente del gruppo di nome [OSCURATO:PERSONA], infatti,è appunto il Messina. Nel resto, secondo la sentenza impugnata (pag. 213), laconversazione è inequivoca: l’illecita transazione ebbe ad oggetto «droga leggerain quantità non inferiore ai due chili») e il reato fu consumato in [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],ove risiedeva l’amico di [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, la sentenzaimpugnata osserva – con argomentazione scevra da profili di contraddittorietà omanifesta illogicità e conforme ai principi di diritto che regolano la materia – cheNicola (come si è detto, identificato in Messina) e [OSCURATO:PERSONA] (identificato in BenitoPistillo perché indicato nella conversazione come un cugino di [OSCURATO:PERSONA])andarono a ritirare la sostanza (in tal senso depone inequivocamente l’espressione«andarono a prenderla») e, in ogni caso, «l’assetto normativo dell’art. 73 T.U.stupefacenti, considera reato consumato già il semplice accordo tra venditore eacquirente».Con queste argomentazioni la difesa non si confronta perché non contesta ilcontenuto della conversazione limitandosi a rilevare che [OSCURATO:PERSONA] ha riferitodi informazioni apprese da un soggetto non identificato. Si deve ricordare, allora,che «Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività diintercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, purdovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano deglielementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.»(Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714). Va ricordato, inoltre,sotto diverso profilo, che «l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggettiintercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazionealle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263715).6.6. Il sesto e il settimo motivo riguardano il capo 10) dell’imputazione. Ladifesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt. 4 e 7 legge 895/1967,violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e vizi di motivazione sviluppandoargomentazioni analoghe a quelle esposte nell’illustrare il terzo e quarto motivodel ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni di sintesi consiglianopertanto di fare rinvio a quanto già ampiamente esposto nell’esaminare quei motivi(par. 5.3. e 5.4. del “considerato in diritto”). Ne consegue l’inammissibilità delsesto e settimo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].6.7. Con l’ottavo motivo, Messina si duole della dosimetria della pena e degliaumenti di pena operati per la continuazione. Il motivo deve essere trattatosoltanto con riferimento agli aumenti di pena per continuazione essendoneprecluso l’esame, quanto alla determinazione della pena base e agli effetti delgiudizio di bilanciamento tra circostanze, dal parziale accoglimento dei motiviproposti dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Bari, aseguito del quale la pena inflitta per il più grave reato di cui al capo 1) potrebbedover essere nuovamente determinata.Per quanto riguarda gli aumenti per continuazione, il difensore si duole che laCorte di appello non si sia attenuta ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unitecon la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269, secondo la quale: «In temadi reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre adindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite». Ilmotivo non tiene conto che, nel confermare l’aumento di pena per continuazione,la sentenza impugnata (pag. 220) ha fatto espresso rinvio agli aumenti indicati dalgiudice di primo grado per ciascuno dei reati posti in continuazione, aumentodeterminato dal G.i.p. nella misura di mesi tre di reclusione per ogni reato inmateria di stupefacenti e nella misura di mesi sei di reclusione per il solo reato dicui al capo 10).È opinione del Collegio che sia infondata anche l’ulteriore doglianza con laquale la difesa ha dedotto violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizi dimotivazione dolendosi che il giudice di appello, pur avendo escluso l’aggravantedella “finalità mafiosa” non abbia ridotto la pena inflitta a titolo di continuazioneper i reati satellite aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. Ed invero, lamotivazione resa sul punto dalla Corte di appello non è mancante, contraddittoriao manifestamente illogica, atteso che la sentenza impugnata ha sottolineato laminima entità degli aumenti valutandoli «generosi» alla luce «delle ben più ampiepotenzialità offerte dal dettato dell’art. 81 cpv. c.p. e della natura e gravità deireati in questione».A ciò deve aggiungersi che, come è stato condivisibilmente affermato, «nonviola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, ritenendo le giàconcesse circostanze attenuanti generiche prevalenti e non più equivalenti rispettoalle circostanze aggravanti e/o alla recidiva, operi la relativa riduzione solo sullapena base, confermando gli aumenti per la continuazione effettuati dal giudice diprimo grado» (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703).7. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato.7.1. Col primo motivo, la difesa deduce erronea applicazione dell’art. 442 cod.proc. pen. e dell’art. 81 cod. pen. quanto alla determinazione del trattamentosanzionatorio. Secondo la difesa, avendo ritenuto la continuazione tra i fattiaccertati con la sentenza impugnata ed altri fatti già ritenuti in continuazione traloro a seguito di un’ordinanza della Corte di Appello di Bari in data 7 novembre2019, i giudici di secondo grado sarebbero incorsi in errore nel calcolo della penaavendo operato la diminuzione prevista dall’art. 442 cod. proc. pen. soltanto sullapena determinata per i reati giudicati con rito abbreviato. In tesi difensiva, sarebbestato corretto, invece, operare la riduzione di un terzo prevista per il giudizioabbreviato sulla pena complessivamente determinata.L’argomento non ha pregio. È sufficiente a tal fine ricordare che il contrastogiurisprudenziale insorto in materia è stato risolto dalle Sezioni Unite con lasentenza n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547 - 01 secondo la quale:«L’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altrigiudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi- siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave -deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442,comma secondo, cod. proc. pen.». La sentenza impugnata ha eseguito il calcolodella pena attenendosi a questi principi e, pertanto, non merita censure.7.2. Col secondo motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nellasentenza di primo grado, vi sarebbe un contrasto tra dispositivo e motivazione ela sentenza di appello, pur avendo riconosciuto l’esistenza di questo errore,avrebbe illogicamente fatto prevalere la motivazione sul dispositivo, così violandonella sostanza il divieto di reformatio in pejus. Deduce, inoltre, violazione di leggee vizi di motivazione per essere stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di dirigente eorganizzatore.Per miglior comprensione del motivo si deve riferire che, all’esito del giudiziodi primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni sedici direclusione per il reato di cui al capo 1) e per i reati di cui ai capi 3), 4), 15) e 16).Questi reati sono stati considerati uniti dal vincolo della continuazione e più graveè stato ritenuto quello di cui al capo 1). La pena base è stata determinata nellamisura di anni sedici di reclusione, aumentata ad anni ventitré per l’aggravante dicui all’art. 416 bis.1, ed ulteriormente aumentata ad anni ventiquattro ai sensidell’art. 81, comma 2, cod. pen. È stata poi operata la diminuzione di penaconseguente alla scelta del rito e si è giunti così alla pena finale sopra indicata.Poiché la pena base è stata determinata in misura inferiore al minimo edittaleprevisto dall’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90, la difesa ha sostenuto che, inconcreto, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 74,comma 2, d.P.R. n. 309/90 e ha chiesto alla Corte di appello di correggere l’errorecontenuto nel dispositivo dichiarando la responsabilità dell’imputato per questoreato. La Corte territoriale non ha ritenuto di dover provvedere in tal senso. Hasostenuto, infatti, che la sentenza di primo grado, pur essendo incorsa in errorenella determinazione del trattamento sanzionatorio, avesse attribuito a RiccardoLionetti un ruolo di vertice nell’associazione e che tale valutazione dovesse esserecondivisa.La Corte di appello osserva (pag. 221 e ss. della sentenza impugnata):- che, secondo l’ipotesi accusatoria compendiata nel capo di imputazione, apartire dal mese di dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] svolse il ruolo di dirigente eorganizzatore dell’associazione;- che, secondo il G.i.p. (pag. 197 della sentenza di primo grado), Leonettiaveva un ruolo «gerarchicamente sovraordinato» rispetto ai soggetti preposti alle«attività materiali di spaccio» e i dialoghi intercettati attestano la sua posizione,collocata «immediatamente sotto quella dei due principali organizzatori delgruppo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»;- che, come si legge nella sentenza di primo grado (pag. 195), Leonettioperava «sotto le direttive di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo compiti dicontabilità, di rifornimento di droga e successiva consegna per la vendita al minutoai pusher»;- che il G.i.p. ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] «colpevole dei reati ascritti» ed è incorsoin errore nella determinazione della pena base avendola indicata in misurainferiore al minimo edittale previsto dall’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90.Così argomentando, la sentenza impugnata ha escluso, nella sostanza, che vifosse un contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo gradoe ha ritenuto sussistente un mero errore di calcolo della pena.In questi termini, ed entro questi limiti, le argomentazioni sviluppate dallasentenza impugnata devono essere condivise. Nel caso di specie, infatti, non v’ècontraddizione tra il dispositivo della sentenza di primo grado (che contienel’affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui «ascritti incontinuazione») e la motivazione della sentenza stessa, nella quale si legge(pag. 197) che «non possono condividersi i rilievi difensivi» secondo i quali «purvolendo accedere alla prospettazione accusatoria, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] organico delsodalizio, dal compendio probatorio emergerebbe un ruolo subalterno».In concreto, dunque, la sentenza di appello, pur avendo formalmente ritenutoun contrasto tra la motivazione e il dispositivo, non ha dato prevalenza allamotivazione, ma ha ritenuto che il Giudice di primo grado avesse commesso unerrore nel calcolo della pena, errore che, non essendo stata propostaimpugnazione da parte del P.M., non poteva essere emendato ostandovi il dispostodell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.Nel merito, la Corte di appello ha motivato sulle ragioni che la portavano acondividere le conclusioni della sentenza di primo grado. Ha sottolineato, infatti(pag. 224 della sentenza impugnata), che, pur essendo in posizione subordinatarispetto a Russo e Messina, [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque un ruolo sovraordinatorispetto ai pusher e ha spiegato, indicando le ragioni del proprio convincimento,che [OSCURATO:PERSONA] gestiva «in sostanziale autonomia una delle piazze di spaccio»,stipendiando mensilmente il giovane pusher [OSCURATO:PERSONA] senza che nessunodegli altri sodali gli chiedesse conto di questa spesa. Ha ricordato, inoltre(pag. 225), che [OSCURATO:PERSONA] «partecipava alle riunioni operative» e condivideva conaltri dirigenti dell’organizzazione poteri decisionali «in ordine al reclutamento deglispacciatori e, quindi, alla regolamentazione della suddivisione delle piazze dispaccio».Con queste argomentazioni il ricorso non si confronta limitandosi a sostenereche [OSCURATO:PERSONA] non aveva autonomia decisionale e svolgeva solo occasionalmente7.3. Col terzo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi dellamotivazione con la quale le attenuanti generiche sono state valutate equivalentialle ritenute aggravanti e sostiene che il giudizio di prevalenza sarebbe statoampiamente giustificato dall’intervenuta rinuncia ad alcuni dei motivi di appello.A questo proposito si deve osservare che a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata larecidiva reiterata e specifica e la sentenza impugnata, a pag. 226 ha ritenuto dinon poter tenere conto ai fini della recidiva di una condanna del 1° febbraio 2016(irrevocabile il 7 dicembre 2016) atteso che, con ordinanza del 18 aprile 2019, ilTribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato estinto ogni effetto penale di questacondanna per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. Non perquesto, tuttavia, è stata esclusa la reiterazione della recidiva. La sentenzaimpugnata ha ritenuto, infatti (pag. 227), che tale circostanza fosse correttamentecontestata e dovesse essere concretamente applicata «in ragione dellaparticolarmente intensa volontà criminosa che sorregge le condotte contestate,nemmeno limitate alla, pur rilevante, partecipazione associativa». Si devericordare, allora, che, ai sensi dell’art. 69, ultimo comma, cod. pen., nei casiprevisti dall’art. 99, comma 4, cod. pen. «vi è divieto di prevalenza dellecircostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti» e questaosservazione, da sola, rende manifesta l’infondatezza del motivo.8. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ècomplessivamente infondato.8.1. Col primo motivo la ricorrente si duole della mancata applicazionedell’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90 e della determinazionedel trattamento sanzionatorio. Sostiene, in particolare, che la collaborazioneprestata, avendo avuto inizio subito dopo l’arresto, ha consentito di acquisirerilevanti elementi di prova a carico dei coimputati e, di conseguenza, ha interrottol’attività del sodalizio.Il motivo di ricorso non si confronta con le motivazioni delle sentenze dimerito, secondo le quali la decisione di collaborare con la giustizia fu adottata dallaCiccolella dopo l’arresto di tutti gli altri membri del sodalizio e, pertanto, le suedichiarazioni non portarono ad acquisizioni probatorie decisive nei confronti deglialtri sodali o a sequestri di sostanze stupefacenti di entità tale da determinare laparalisi dell’associazione o la cessazione della sua operatività. Ed invero, cosìargomentando, i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi di dirittoche regolano la materia, secondo i quali: «In tema di reati concernentigli stupefacenti, per la concessione dell’attenuante della collaborazione di cuiall’articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che ilcontributo conoscitivo offerto dall’imputato sia utilmente diretto ad interromperenon tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l’attività complessiva delsodalizio criminoso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune dacensure la decisione di merito che aveva escluso l’attenuante con riferimento adichiarazioni rese dall’imputato dopo la sentenza di primo grado, dichiarateutilizzabili unicamente nei suoi confronti e ritenute non rilevanti ai fini dellaricostruzione dell’attività di spaccio di stupefacenti posta in esseredall’associazione criminale)» (Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, Rv. 270656;Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014, dep. 2015, Rv. 262624).8.2. Col secondo motivo, la ricorrente si duole che le attenuanti generiche,pur concesse, non siano state valutate prevalenti sulle aggravanti. In tesi difensivala motivazione adottata dalla Corte di appello sarebbe manifestamente illogicaperché giustificata da una precedente condanna per calunnia. Si tratta , però diun reato di obiettiva gravità e di un precedente che la Corte di appello ha ritenutorilevante sulla base di una valutazione non censurabile in questa sede. A questoproposito è doveroso ricordare che «le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non sianofrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficientemotivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzionedell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezzadella pena irrogata in concreto» (così, testualmente, Sez. U, n. 10713 del25/02/2010, Rv. 245931).9. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La difesa della ricorrente sostiene che, nel determinare il trattamentosanzionatorio, la Corte di appello non avrebbe tenuto nel debito conto lacircostanza che, pur avendo proposto motivi di gravame con i quali contestava lapenale responsabilità, prima della conclusione del giudizio di secondo grado (inspecie prima che la Corte si ritirasse per la decisione) la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato aquesti motivi insistendo invece per un più mite trattamento sanzionatorio.In tesi difensiva, ponendo l’accento sul fatto che la rinuncia è avvenuta inextremis, la Corte di appello avrebbe valutato negativamente un comportamentonon ascrivibile all’imputata, ma al suo precedente difensore il quale, a fronte didichiarazioni ampiamente confessorie in punto di responsabilità, aveva ritenuto diproporre motivi di impugnazione chiedendo che la [OSCURATO:PERSONA] fosse assolta da ogniaccusa.Si obietta in proposito che, per giurisprudenza costante, le statuizioni relativeal giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuantisono censurabili in cassazione soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016,Rv. 268473; Sez. 2, n. 4357 del 01/12/1981, Rv. 153425) e non èmanifestamente illogico aver ritenuto che la scelta di non coltivare il principalemotivo di impugnazione, essendo intervenuta quando la discussione era ormaiterminata e la Corte stava per ritirarsi in camera di consiglio, non consentisse divalutare le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.Non rileva in contrario che un tale giudizio di prevalenza sia stato compiutoper [OSCURATO:PERSONA]. Come noto, infatti, nell’ipotesi di più imputati concorrentitra loro nello stesso reato, il giudice non è gravato dell’onere motivazionale diprocedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, e non ètenuto ad argomentare in ordine all’eventuale differenziazione delle pene inflitte,dovendo definire il trattamento sanzionatorio sulla base di parametri individuali(Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Rv. 288093 – 03; Sez. 2, n. 1886 del15/12/2016, dep. 2017, Rv. 269317 – 01; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Rv.266446 – 01).Nel caso di specie, peraltro, il trattamento sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] (mogliedi [OSCURATO:PERSONA]) è stato equiparato a quello di [OSCURATO:PERSONA] (moglie diMichele [OSCURATO:PERSONA]) rilevando che le due donne svolgevano nell’associazione ruoli assaisimili e i giudici di merito non hanno individuato nessuna valida ragione «anchedal punto di vista della proporzionalità intesa nella sua accezione intersoggettiva»per differenziare il trattamento sanzionatorio di queste imputate, valutatocomunque benevolo in ragione della gravità degli addebiti (pag. 183 della sentenzaimpugnata).Quanto all’effetto estensivo di cui all’art. 587 cod. proc. pen., l’atto di ricorsonon chiarisce quale sia il significato della doglianza. Se è vero, infatti, che lasentenza di appello ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.contestata al capo 1), è pur vero che questa aggravante non ha inciso sullaposizione della [OSCURATO:PERSONA] alla quale, in ragione della collaborazione prestata, è stataapplicata l’attenuante di cui all’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen. (applicazionealla quale consegue l’elisione automatica della circostanza aggravante di cuiall’art. 416 bis.1, comma 1).10. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato.10.1. Il primo e il secondo motivo si riferiscono all’imputazione di cui al capo5) della quale si è già diffusamente trattato al paragrafo 6.5. del “considerato indiritto” esaminando la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e a quelleconsiderazioni si può fare rinvio.Con specifico riferimento al primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve aggiungere che egli è stato identificato come una delle persone recatesi inEmilia-[OSCURATO:PERSONA] ad acquistare marijuana perché, nella conversazione intercorsa il29 luglio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo disse di averappreso da un amico che «[OSCURATO:PERSONA]» aveva acquistato sostanza stupefacente e chel’amico aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] come mai fosse stato un suo cugino e nonlui a ritirare la sostanza (pag. 47 della sentenza di primo grado). Secondo lasentenza impugnata, a ciò deve aggiungersi che la conversazione in esame ebbeinizio «con le proteste di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del miglior prezzo praticato dal clanproprio a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 240 della sentenza impugnata). Sitratta di motivazioni non illogiche e non contraddittorie che la difesa contrasta intermini meramente oppositivi, sostenendo che il coinvolgimento del ricorrentenell’acquisto cui la conversazione fa riferimento sarebbe stato desunto da elementiprivi di sicura efficacia dimostrativa.Con riferimento al secondo motivo, col quale la difesa si duole che il fattocontestato al capo 5) non sia stato considerato di lieve entità ai sensi dell’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90, si deve osservare che, secondo la sentenza impugnata(pag. 213), l’illecita transazione ebbe ad oggetto «droga leggera in quantità noninferiore ai due chili» e tale constatazione, unitamente al ruolo riconosciuto aBenito [OSCURATO:PERSONA] di persona stabilmente addetta allo spaccio (ruolo non contestatonel presente ricorso e dunque definitivamente accertato), dà conto delle ragioniper le quali, nel caso di specie, la lieve entità del fatto è stata esclusa.10.2. Col terzo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si duole che le attenuantigeneriche, pur concesse e valutate prevalenti sulle aggravanti, non siano statefatte operare nella loro massima estensione. Si tratta di una scelta che la sentenzaimpugnata ha spiegato con argomentazione non manifestamente illogicasottolineando «il notevole attivismo dell’imputato in una attività che non era quelladel semplice pusher» e ricordando che egli si vantò «con i sodali di aver duramentepercosso un debitore recalcitrante» (pag. 242 della sentenza impugnata).10.3. Col quarto motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi dimotivazione e violazione degli artt. 132, 133, 81 comma 2, cod. pen. dolendosiche la Corte di appello abbia mantenuto inalterato l’aumento di pena per lacontinuazione col reato satellite di cui al capo 5) pur avendo escluso l’aggravantedella finalità mafiosa. È opinione del Collegio che il dedotto vizio di motivazionenon possa essere ritenuto esistente. L’aumento per continuazione è stato operato,infatti, nella misura di mesi tre di reclusione e la Corte di appello ha ritenuto dinon poterlo ridurre trattandosi di un aumento modesto a fronte della «gravitàdell’episodio, significativo dei consistenti rapporti tra il sodalizio e altre propagginidel mondo del narcotraffico sparse sul territorio nazionale» (pag. 243 dellasentenza impugnata).11. [OSCURATO:PERSONA] è accusato della violazione degli artt. 2, 4 e 7 dellalegge n. 895/67, 612, commi 2 e 3, 416 bis. 1 cod. pen., ed è stato ritenutoresponsabile di questi reati (contestati al capo 6). Gli è stato contestato, inparticolare, di aver detenuto e portato in luogo pubblico un’arma comune da sparoe di averla utilizzata a scopo intimidatorio esplodendo colpi di arma da fuoco versol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che poco prima lo aveva picchiato perché avevaspacciato in un luogo riservato ad altri. La Corte di appello ha escluso l’aggravantedella finalità di “agevolazione mafiosa”, ma ha ritenuto sussistente l’aggravantedel “metodo mafioso”.11.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione degli artt. 4 e 7 dellalegge n. 867/67 e vizi di motivazione lamentando che la detenzione dell’arma nonsia stata ritenuta assorbita nel porto. L’assorbimento è stato escluso dal Giudicedi primo grado osservando che, nel breve tempo trascorso tra l’aggressione subitae l’azione intimidatoria, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto procurarsi unapistola, sicché, quando aveva deciso di portarla di fronte all’abitazione di DanieleAcquaviva e di farne uso, l’imputato non aveva fatto altro che andare a prendereun’arma della quale era già in possesso. La Corte di appello ha condiviso questavalutazione sottolineando che il pestaggio avvenne nel pomeriggio e la rispostaarmata fu attuata verso le 23:00.Secondo la difesa, così argomentando, i giudici di merito avrebbero omessodi considerare che, se al momento del pestaggio avesse già avuto disponibilità diuna pistola, l’odierno ricorrente l’avrebbe certamente adoperata per difendersi.Non avrebbero valutato, inoltre, che il tempo trascorso dal momentodell’aggressione alla reazione intimidatoria era sufficiente per consentire aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] di procurarsi un’arma, sicché nulla consentirebbe di escludere chela detenzione abbia avuto inizio contestualmente al porto.Così argomentando, la difesa dimentica che esula dai poteri della Corte diCassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno delladecisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di meritosenza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). Ed invero, le argomentazionisviluppate dai giudici di merito – secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] non ebbe il tempodi procurarsi ex novo un’arma e ne recuperò una della quale aveva già ladisponibilità – non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità nécontrastano con i principi di diritto che regolano la materia. Come è stato chiarito,infatti, «il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione,escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizicontestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì laprova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta. (In motivazione, la Corteha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell’imputato circala contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto adeffettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anterioritàdella detenzione rispetto al porto)» (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Rv.281668).11.2. Col secondo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che sia statoritenuto sussistente il reato di cui all’art. 612, commi 2 e 3, cod. pen. pur nellaritenuta sussistenza dell’aggravante del “metodo mafioso” di cui all’art. 416 bis.1.cod. pen.Il difensore sostiene che il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. aggravatodall’uso dell’arma sarebbe assorbito nell’aggravante. Osserva a tal fine che,secondo la prospettazione accusatoria, il delitto di minaccia sarebbe consistitonell’esplodere colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio e, tuttavia, portando inluogo pubblico un’arma - e utilizzandola per coartare psicologicamente DanieleAcquaviva - [OSCURATO:PERSONA] avrebbe usato anche modalità intimidatorie tipichedella criminalità mafiosa. La medesima condotta, dunque, integrerebbe sial’aggravante di cui all’art. 416 bis.1, sia il reato di cui all’art. 612, commi 2 e 3,cod. pen. e sarebbe violato il principio di specialità. In tesi difensiva, tra lafattispecie aggravatrice e la fattispecie incriminatrice vi sarebbe un rapporto dicontinenza necessario e, nel caso di specie, il reato di minaccia sarebbe assorbitoin quello di detenzione e porto di arma comune da sparo aggravato ex art. 416bis.1 cod. pen. Pertanto, la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore di dirittoquando ha ritenuto sussistente un concorso di reati e ha sostenuto che unafattispecie incriminatrice non può essere assorbita in una circostanza aggravante.Ancorché suggestiva, l’argomentazione non può essere condivisa. Lafattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 cod. pen. e l’aggravante del metodomafioso hanno certamente alcuni elementi comuni, ma ciò non significa che traqueste norme vi sia rapporto di specialità. Si tratta, piuttosto, di una relazione diinterferenza che rende entrambe le norme applicabili quando, come nel casooggetto del presente ricorso, la condotta concretamente realizzata le integrientrambe. Ed invero, l’aggravante del metodo mafioso non presuppone affatto laconcreta realizzazione di una condotta minatoria sicché tra la disposizione di cuiall’art. 612, commi 2 e 3, cod. pen. e l’aggravante prevista dall’art. 416 bis.1 cod.pen. non v’è un rapporto di specialità in senso tecnico.La giurisprudenza, del resto, è concorde nell’ammettere che l’aggravante delmetodo mafioso possa essere applicata al reato di estorsione e questo reato puòavere la minaccia tra i suoi elementi costitutivi. Si è affermato, ad esempio, che«In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in unaminaccia “silente”, posta in essere da soggetto appartenente ad un’associazionedi tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l’aggravante dicui all’art. 628, comma terzo, n.3, cod. pen., richiamata dall’art. 629, commasecondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.,sotto il profilo dell’utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punirela maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall’associato dedito anche allaconsumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiorecapacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non associato. (Sez.6, n. 31325 del 18/06/2025 Rv. 288638). In questo senso si sono pronunciateanche le Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali: «In tema di rapina edestorsione, la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152,convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (impiego del metodo mafioso nellacommissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere,l’attività dell’associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere conquella di cui all’art. 628, comma 3, n. 3 e 629, comma 2, cod. pen. (violenza ominaccia poste in essere dall’appartenente a un’associazione di stampo mafioso)»(Sez. U, Sentenza n. 10 del 28/03/2001, Rv.218378).11.3. Col terzo motivo, la difesa deduce erronea applicazione dell’aggravantedel “metodo mafioso”. Osserva in proposito che tale metodo non può esseredesunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta, ma deveconcretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo a coartarepsicologicamente le vittime con una forza di intimidazione tipica dell’agire mafioso.L’applicazione dell’aggravante – si sostiene – prescinde dalle caratteristichedell’atto violento ed è collegata, invece, al metodo utilizzato e al contesto in cui siinserisce.Secondo i giudici di merito, l’intimidazione armata che [OSCURATO:PERSONA] posein essere fu evocativa della forza tipica dell’agire mafioso, non soltanto per lemodalità, particolarmente eclatanti, con le quali fu realizzata e non soltanto perchél’autore di questa eclatante condotta apparteneva alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (della qualefacevano parte i componenti di una associazione finalizzata al narcotraffico benradicata nel territorio di Andria), ma anche perché i componenti di questaassociazione furono informati dell’aggressione subita e, pur non avendodeterminato la reazione armata, si dimostrarono subito adesivi ad essa, essendoconsapevoli che il giovane era stato picchiato per aver spacciato sostanzastupefacente in un luogo nel quale operava la famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La sentenzaimpugnata sottolinea in tal senso (pag. 268) che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] si allarmòper la minaccia subita a tal punto da far trasferire donne e bambini per metterli alsicuro. Riferisce inoltre che, lungi dal coadiuvare le Forze dell’ordinenell’individuazione dell’autore degli spari, i minacciati assunsero un atteggiamentoomertoso e decisero di rivolgersi ai vertici della malavita locale al fine di ottenereche il clima si rasserenasse.Secondo i giudici di merito (pag. 269 della sentenza di appello, pag. 71 dellasentenza di primo grado), l’eclatante gesto minatorio realizzato da [OSCURATO:PERSONA] percepito dalle persone offese e dai loro familiari come manifestazione di unagire mafioso, determinò, infatti, una reazione omertosa e un serio timore perl’incolumità di tutti i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La forza intimidatricedel gesto si estese, dunque, ben al di là di coloro che avevano picchiato GiovanniPistillo (ai quali la minaccia armata era rivolta) coinvolgendo l’itero nucleo familiaredegli [OSCURATO:PERSONA] e determinando una reazione omertosa che rese difficili leindagini. L’identificazione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, fu possibile solo grazie alleintercettazioni in corso.Il difensore del ricorrente non si confronta con queste argomentazioni perchési limita a sottolineare: che [OSCURATO:PERSONA] non è stato accusato di aver fattoparte dell’associazione di cui al capo 1); che agì da solo, senza chiedere aiuto osostegno ai parenti; che, dopo la sparatoria, né gli associati né i verticidell’associazione (per quanto imparentati con l’imputato) assunsero iniziativeritorsive o tennero comportamenti violenti nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA]. Sviluppa,dunque, argomentazioni di tipo oppositivo, non evidenzia profili dicontraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e chiede a questa Corteuna inammissibile rivalutazione dei fatti finalizzata ad una ricostruzione deimedesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dallaCorte di appello.Secondo la difesa, l’allarme che il gesto di [OSCURATO:PERSONA] determinò nellafamiglia [OSCURATO:PERSONA] – e il fatto che i suoi componenti abbiano cercato di por finealla questione avvalendosi della mediazione di altri esponenti della malavitalocale – dimostrerebbe soltanto che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] era inserita in uncontesto criminale. Così argomentando, tuttavia, il difensore trascura che, perpoter ritenere applicabile l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, èsufficiente il ricorso a condotte le cui modalità evochino la forza intimidatrice tipicadell’agire mafioso, sicché l’aggravante è configurabile anche nel caso di reati postiin essere da soggetti estranei al reato associativo. Come è stato osservato, unagire professionale, violento e organizzato non basta a far ritenere sussistentel’aggravante in parola e tuttavia, in presenza di tali modalità di azione,l’aggravante può essere ritenuta sussistente quando vi sia, da parte della personaoffesa, «la ragionevole percezione, anche solo ipotetica», della provenienzadell’attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso.Ponendosi in questa prospettiva, sono stati individuati come indici della parvenzadi un agire mafioso la «consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento,di sodalizi criminali», gli «espliciti richiami all’appartenenza o alla vicinanza a talisodalizi», le «concrete modalità di coercizione poste in essere» (Sez. 2, n. 28061del 22/05/2024, Rv. 286723; v. anche Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023,Rv. 284950).Come la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato: «In tema diconfigurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., il“metodo mafioso” non può essere desunto unicamente dalle modalità di reazionedella vittima, che può costituire indicatore dell’intensità intimidatoria dell’azioneposta in essere, essendo comunque necessario verificare l’effettivo ricorso, daparte dell’agente, ad una condotta oggettivamente idonea ad esercitare sullevittime del reato la particolare pressione psicologica evocata dalla norma» (Sez. 5,n. 39431 del 19/11/2025, Rv. 289071; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015,Rv. 264900; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Rv. 250541).Di questi principi di diritto la sentenza impugnata fa buon governo. Evidenziainfatti: da un lato, che la condotta intimidatoria consistita nello sparare più colpidi arma da fuoco verso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] era idonea ad esercitaresulla vittima una marcata pressione psicologica; dall’altro, che, in concreto, questacondotta spaventò non solo [OSCURATO:PERSONA], ma tutti i suoi familiari, e lareazione fu di tipo omertoso perché non ci si rivolse alle forze dell’ordine, ma aivertici della criminalità locale; dall’altro ancora, che l’episodio fu determinato daragioni connesse all’attività di spaccio e l’associazione della quale facevano partecomponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività di narcotraffico nel territorio diAndria. Come risulta dalla sentenza di primo grado, del resto (pag. 48 e ss.) ivertici dell’associazione di cui al capo 1) furono informati dell’accaduto e, nelcommentare l’episodio, [OSCURATO:PERSONA] disse di aver «mandato a dire in galera» dipredisporre un’azione violenta nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] qualora fosserostati arrestati.11.4. Il quarto motivo, col quale la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione con riferimento alla quantificazione della pena, all’applicazione delle“nuovi” illustrati dal difensore nella memoria del 26 marzo 2026.All’esito del giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla penafinale di anni cinque di reclusione ed € 5.800 di multa. I giudici di merito hannoritenuto i reati uniti dal vincolo della continuazione e hanno individuato come piùgrave il reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895/67. Sia in primo che in secondogrado, la pena per questo reato è stata determinata in anni cinque di reclusioneed euro 6.000 di multa.Secondo la Corte di appello (pag. 272 della motivazione), il ricorrente nonavrebbe ragione di dolersi della misura della pena base perché la stessa sarebbe«comunque più vicina al minimo edittale, […] di anni due di reclusione […], cheal massimo, di dieci anni di reclusione». Si tratterebbe, dunque, di una pena nonsuperiore alla misura edittale media e tale scelta sarebbe giustificata dalla «gravitàdella condotta, nonché dalla personalità negativa dell’agente, interessato da unsignificativo carico pendente e già condannato ripetutamente per reati in tema disostanze stupefacenti a dispetto della giovane età».L’argomentazione muove dall’assunto – errato in diritto – che la pena inflittasia più prossima al minimo che al massimo edittale. L’art. 4 della legge n. 895/67,infatti, punisce con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da € 4.000 ad€ 40.000 il porto di armi in luogo pubblico, ma, ai sensi dell’art. 7 della stessalegge, la pena è ridotta di un terzo se si tratta di armi comuni da sparo. Pergiurisprudenza costante, l’art. 7 della legge n. 895/67 «non prevede unacircostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, maconfigura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell’oggetto(arma comune da sparo, anziché arma da guerra), e cioè di un elementoessenziale e non circostanziale, cui corrisponde l’autonomia della relativasanzione, che, per le armi comuni, è determinata “per relationem” con ladiminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra»(Sez. 1, n. 49127 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 274551; Sez. 1, n. 38626 del21/10/2010, Rv. 248664). Ne consegue che la cornice edittale della pena relativaal porto di un’arma comune da sparo è individuata dal legislatore fra un minimo dianni uno, mesi quattro di reclusione ed € 2.666 di multa e un massimo di anni seimesi otto di reclusione ed € 26.666 di multa. La pena di anni cinque di reclusioneed euro 6.000 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 4 e 7legge n. 895/67, dunque, almeno con riferimento alla pena detentiva, è ben piùvicina al massimo che al minimo edittale ed è superiore alla pena media, che deveessere calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimodal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3,n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).Com’è noto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo dimotivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. orichiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Tuttavia, quando– come nel caso di specie – la pena è superiore alla misura media di quella edittale,una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013,Rv. 256197) e questa spiegazione non è stata fornita né dalla sentenza di primogrado, né da quella impugnata, pur a fronte di un motivo di appello che contestaval’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.Per questa parte, dunque, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] meritaaccoglimento e, nei confronti di questo ricorrente, la sentenza impugnata deveessere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.12. Col ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduceviolazione di legge e vizi di motivazione nella determinazione del trattamentosanzionatorio con particolare riguardo all’applicazione della recidiva contestata eal bilanciamento tra questa circostanza e le attenuanti generiche (già concesse inprimo grado).Si è già ricordato che, nell’applicazione della recidiva facoltativa, è richiestaal giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanzadi tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il meroriscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecitosia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo didevianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività dellecondotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventualeoccasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reoe del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012,Rv. 251690). Secondo la difesa ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie: inprimo luogo, perché la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare l’esistenzadi precedenti senza specificare per quali ragioni la condizione di recidivo possaaver concretamente favorito la commissione dei fatti per cui è processo; insecondo luogo, perché a differenza di quanto avvenuto nel corso di altriprocedimenti che vedevano [OSCURATO:PERSONA] imputato, la Corte di appello avrebbeomesso di considerare la tossicodipendenza dell’imputato e la circostanza che,come documentato, egli ha intrapreso un percorso terapeutico.Le argomentazioni difensive non trovano riscontro nella lettura delprovvedimento impugnato. La Corte di appello, infatti, ha considerato la recidivaquale sintomo di maggiore «riprovevolezza della condotta» rilevando che Lovreglioè stato per molti anni «professionalmente dedito a traffici illeciti di sostanzastupefacente» e sottolineando che, dalla lettura del certificato penale, emergonoalmeno quattro precedenti specifici, l’ultimo dei quali afferente ad un titolodivenuto esecutivo nell’anno 2018, sicché i fatti di causa «non si pongono soltantoa valle di una spirale di condanne per fatti specifici, ma costituiscono certamente,vuoi per la natura della sostanza trattata, vuoi per il quantitativo, comunque nonminimale, vuoi per il fatto di concretizzare un rapporto illecito con uno storicosodalizio locale» espressione di una accresciuta pericolosità sociale (pagg. 245 e246 della sentenza impugnata).Quanto al percorso terapeutico intrapreso dal ricorrente (documentato darelazioni predisposte, nel 2024 e nel 2025, dalla Comunità “progetto CEC”) lasentenza impugnata non lo ha ignorato avendone tenuto conto nelladeterminazione della pena base, che è stata ridotta rispetto a quella inflitta dalgiudice di primo grado e fissata in anni sei di reclusione ed € 27.000 di multa (parial minimo edittale previsto per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.n. 309/90).Per quanto esposto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vagliodi ammissibilità.13. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di ununico motivo col quale il difensore lamenta violazione di legge e vizi di motivazionequanto al trattamento sanzionatorio.Ci si duole che la pena base per il reato di cui al capo 15) (ritenuto più grave)sia stata determinata in misura superiore al minimo edittale avuto riguardo allaquantità della sostanza detenuta e alla personalità dell’imputato senza tenereconto dell’ottimo comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA] che mai ha negato lapropria responsabilità. Si osserva, inoltre, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lapena è stata contenuta nel minimo anche per l’assenza «di riscontro tecnicorelativamente al principio attivo» (pag. 246 della sentenza impugnata), ma taleriscontro manca anche in relazione al reato di cui al capo 15) trattandosi, anchein questo caso, di “droga parlata”. La Corte di appello, dunque, avrebbediversamente valutato dal punto di vista sanzionatorio, condotte analoghe anchese non sovrapponibili.Il motivo non ha pregio. Come già illustrato, nell’ipotesi di più imputaticoncorrenti tra loro nello stesso reato, il giudice non è gravato dell’oneremotivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizionisoggettive, e non è tenuto ad argomentare in ordine all’eventuale differenziazionedelle pene inflitte, dovendo definire il trattamento sanzionatorio sulla base diparametri individuali (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Rv. 288093 – 03; Sez. 2,n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 269317 – 01; Sez. 2, n. 7191 del20/01/2016, Rv. 266446 – 01). Se questo è vero rispetto a persone imputate dellostesso reato lo è, a maggior ragione, per imputati di reati diversi quali sono PaoloLovreglio e [OSCURATO:PERSONA]. Come già chiarito, inoltre, nei confronti diLovreglio, la scelta di contenere la pena nel minimo edittale è stata giustificatasoprattutto dal percorso terapeutico-riabilitativo intrapreso e nessuna situazioneanaloga è stata documentata per [OSCURATO:PERSONA].La pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è stata motivata dalla Corte di appello facendoriferimento ai numerosi precedenti specifici (uno dei quali per reato associativo),alla gravità dei reati a lui ascritti e alla reiterazione delle condotte illecite. Lasentenza impugnata, inoltre, ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] costituiva, perl’associazione di cui al capo 1), una fonte di approvvigionamento importante.A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, peraltro, il buon comportamentoprocessuale dell’imputato non è stato ignorato e la Corte di appello ne ha tenutoconto per diminuire la pena base, che non è stata determinata nel minimo, ma inanni sette di reclusione ed € 27.000 di multa, «in ragione della quantità comunqueelevata della droga negoziata».Per quanto esposto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile.14. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggettoil solo reato di cui al capo 21) e l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R.n. 309/90 ivi contestata.Nel formulare l’imputazione di cui al capo 21) il PM ha accusato InnocenzoPanicocolo di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] 21 kg di marijuana. Dalla lettura dellesentenze di merito emerge che la sostanza fu rinvenuta e sequestrata il 16 luglio2020 nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tratti in arresto perquesto) ed era suddivisa in due pacchi, custoditi nella stessa auto, ma in luoghidiversi (uno nel bagagliaio, l’altro nell’abitacolo). In tesi difensiva, soltanto uno diquesti pacchi, del peso di 9.5 kg, era destinato a [OSCURATO:PERSONA] e di ciò vi sarebbeprova in atti. In particolare, la difesa riferisce che da una informativa della [OSCURATO:PERSONA] datata 29 maggio 2023 emergerebbe che, nel luglio 2020, Plakuriforniva di marijuana, oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche tal [OSCURATO:PERSONA] (detto “Musta”) eche l’arresto di Shellegai fu commentato a telefono dai complici di [OSCURATO:PERSONA] anche conriferimento alla mancata consegna della sostanza a “Musta”. Ne sarebbe smentital’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 256), secondo la qualenon sarebbero emersi dalle indagini «elementi distonici», dai quali poter desumere«che una parte della fornitura in questione fosse destinata a terzi».Secondo la difesa, il mancato esame di tale risultanza investigativa (acquisitadal G.i.p. nel giudizio di primo grado) vizia irrimediabilmente la motivazione dellasentenza impugnata atteso che l’argomento era stato ampiamente sviluppatonell’atto di appello. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe manifestamenteillogica e contraddittoria quando sostiene che il prezzo di 40.000 euro concordatoper l’acquisto della marijuana è compatibile con l’acquisto di 21 kg di tale sostanza.Osserva il difensore che, al capo 17) della rubrica (che non costituisce oggetto delpresente ricorso), [OSCURATO:PERSONA] è stato accusato di aver ricevuto 3.5 kg di marijuanache avrebbe pagato 14.000 euro. Ciò sarebbe avvenuto il 18 giugno 2020 e daquesto dato la difesa desume che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato marijuana al prezzo di4.000 euro al kg. Sarebbe dunque manifestamente illogico aver sostenuto (comehanno fatto i giudici di merito) che [OSCURATO:PERSONA] possa aver venduto a [OSCURATO:PERSONA] 21 Kgdi marijuana al prezzo di 40.000 euro decisamente inferiore al prezzo di acquisto.Questo prezzo, invece, sarebbe coerente con l’acquisto di 9.5 kg di marijuanacorrispondente al peso di uno dei due pacchi rinvenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa, infine, il messaggio nel quale, il 14 luglio 2020, Plakuscrisse a [OSCURATO:PERSONA] «ok, domani mi vedo con lui e ti mando 15 o 20» sarebbestato illogicamente interpretato come la conferma dell’acquisto di circa 20 grammidi marijuana essendo invece idoneo a provare che [OSCURATO:PERSONA] doveva eseguire ancheun’altra consegna e a [OSCURATO:PERSONA] era destinata solo la quantità di sostanzacorrispondente al prezzo concordato.Si deve subito osservare che il ricorrente fa riferimento a una informativa dellaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] datata 29 maggio 2023 e ne riferisce il contenuto, ma non laallega all’atto di ricorso che dunque, per questa parte, non è autosufficiente. Nelresto, il motivo propone una diversa lettura delle emergenze probatorie e delcontenuto delle intercettazioni. Dimentica dunque il principio, ribadito anche dalmassimo Consesso di legittimità, secondo il quale «l’interpretazione del linguaggioadoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituiscequestione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risultalogica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato dilegittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715). Non chiarisce, inoltre,per quali ragioni il versamento di 14.000 euro eseguito da [OSCURATO:PERSONA] il 18 giugno 2020dovrebbe essere necessariamente riferito al prezzo dei 3.5 kg di sostanza che, inquella data, egli avrebbe ritirato da un fornitore abituale.Va qui ribadito che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Cortedi cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare ilsignificato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). I limiti del sindacato della Corte non sonomutati neppure a seguito della nuova formulazione della lett. e) dell’art. 606,comma 1, cod. proc. pen., intervenuta a seguito della legge 20 febbraio 2006,n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sulprovvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione dellapronuncia sia “effettiva” e non meramente apparente, cioè realmente idonea arappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi puntiessenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delleregole della logica; non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente dainsormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche trale affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente “incompatibile” con “altridel suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata oradicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, infatti, non ètuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magarifinalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi intermini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito.Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli “atti delprocesso”, possa esservi spazio per una rivalutazione dell’apprezzamento delcontenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in viaesclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità restapreclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dalgiudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa perché un tal modo di procedere trasformerebbe la Cortenell’ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217).Per quanto esposto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] supera il vaglio di ammissibilità.15. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA](ritenuto responsabile del solo reato di cui al capo 21) sviluppa argomentazionianaloghe a quelle contenute nel ricorso proposto nell’interesse di InnocenzoPanicocolo ed è inammissibile per i motivi illustrati nel paragrafo che precede.Col secondo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si duole che le attenuantigeneriche, pur concesse, non siano state valutate prevalenti sull’aggravante di cuiall’art. 80, comma 2. d.P.R. n. 309/90, ma neppure questo motivo supera il vagliodi ammissibilità. La sentenza impugnata spiega (pag. 261) che «la complessivaentità dell’offesa e le modalità dell’azione criminosa» non giustificano una penainferiore rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado (determinata in annitre di reclusione ed € 8.000 di multa - operando la riduzione prevista dall’art. 442cod. proc. pen. - previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti allaaggravante), atteso che [OSCURATO:PERSONA] consegnò «una ingente somma di denaro adun narcotrafficante quale corrispettivo per l’acquisto di una consistente partita didroga». Fornisce, dunque, una spiegazione congrua del trattamento sanzionatorioprescelto e, per giurisprudenza costante, le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabiliin cassazione soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (fra le tante: Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931;Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Rv. 268473).16. Concludendo e tirando le fila di quanto sin qui esposto.Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Cortedi appello di Bari merita accoglimento limitatamente al capo 1) quantoall’applicabilità dell’aggravante dell’essersi avvalsi delle condizioni previstedall’articolo 416-bis cod. pen. (c.d. aggravante del “metodo mafioso”).L’annullamento si riferisce, dunque, alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BenitoPistillo. Non si riferisce, invece, alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen.Quando si applica questa attenuante, infatti, ai sensi dell’art. 416 bis.1, comma 4,«non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma».Nel resto, il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Cortedi appello di Bari è infondato.L’annullamento deve essere disposto con rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di appello di Bari, alla quale è conseguentementerimessa la determinazione del trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui alcapo 1). Per questo, i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio del capo 1)- proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – non sono statiesaminati, ancorché, in senso tecnico, non sia possibile affermare che motivi diricorso proposti da un imputato siano “assorbiti” dall’accoglimento di un motivo diricorso proposto dalla pubblica accusa.Il motivo col quale [OSCURATO:PERSONA] si duole della determinazione deltrattamento sanzionatorio è fondato. Ne consegue l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA] conrinvio, per nuovo giudizio su questo punto, ad altra Sezione della Corte di appellodi Bari. Nel resto i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.Sono complessivamente infondati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, questi ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle speseprocessuali.Sono inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], InnocenzoPanicocolo e [OSCURATO:PERSONA]. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue lacondanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non versassero incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto acarico di ciascuno di loro, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versarela somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma cosìdeterminata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggettol’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90 è inammissibile perchénon era stato proposto nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] questo ricorrente, pertanto,deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] in questocaso, non vi sono ragioni per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità sicché, in considerazione delleragioni dell’inammissibilità, deve essere disposto anche a carico di [OSCURATO:PERSONA] di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.17. Non è dovuta la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase dilegittimità in favore del Comune di Andria, parte civile costituita in giudizio. Questaparte, infatti, non è intervenuta all’udienza di discussione e si è limitata adepositare una nota spese (in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022,dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 della motivazione egiurisprudenza ivi citata). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] all’applicabilità dell’aggravante dell’essersi avvalsi delle condizionipreviste dall’articolo 416-bis cod. pen. nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su questipunti, e sul trattamento sanzionatorio del reato di cui al capo 1), ad altra sezionedella Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi del Procuratore generaledella Corte di appello di Bari e di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LeonettiRiccardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla richiestadi esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e locondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delleammende.Così deciso il 14 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]