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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1979

Cassazione n. 04090/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/10/1979 avverso l'ordinanza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati giudicati con cinque sentenze di condanna divenute irrevocabili per i reati di ricettazione, furto, furto tentato e truffa.

Ritenuto che i motivi proposti (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione — motivo unico), rappresentano doglianze riproduttive dell'istanza, con argomenti cui il Tribunale ha risposto, con ragionamento corretto e non manifestamente illogico.

Rilevato, invero, che è stato valorizzato con ragionamento ineccepibile, quanto alla domanda posta in via principale, l'ampio arco temporale in cui i delitti sono stati commessi, l'eterogeneità degli illeciti posti in essere, il differente contesto spaziale in cui le condotte si sono tenute e, invece, quanto alle fattispecie omogenee, per cui veniva fatta richiesta di concessione del beneficio della continuazione "per gruppi", la diversità di modus operandi, indice ritenuto evidente di una determinazione autonoma (cfr. p. 2 per quanto alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i fatti di reato di cui alle sentenze di condanna sopracitate e p. 3 e 4 relativamente a quella di individuazione della sussistenza del medesimo disegno criminoso per gruppi, in particolare, tra gli illeciti di cui alle sentenze n. 1) e 2) anche in relazione alla n. 3) e, poi, tra quelli di cui alle condanne n. 4) e 5), come elencate nell'istanza introduttiva).

Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Rilevato che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580) in particolar modo, allorquando, in sede di gravame, si contesti la legittima discrezionalità attraverso cui il giudice di merito ha operato la propria disamina dei c.d. indici da cui rilevare la medesimezza nel disegno criminoso.Considerato che, ai fini che interessano, non rappresenta indice significativo nel senso sin qui delineato, la circostanza che, all'epoca dei fatti, il Velcani versasse in gravi difficoltà economiche; tanto, a fronte del fatto che, come sopradetto, dall'analisi dei contegni, ancorché non dissimili, risulta che le concrete modalità d'azione furono effettivamente differenti e, perciò, legate a deliberazioni coerentemente reputate occasionali, con ragionamento immune da illogicità manifesta, espressione evidente di propensione a delinquere piuttosto che manifestamente dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/10/1979 avverso l'ordinanza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati giudicati con cinque sentenze di condanna divenute irrevocabili per i reati di ricettazione, furto, furto tentato e truffa. Ritenuto che i motivi proposti (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione — motivo unico), rappresentano doglianze riproduttive dell'istanza, con argomenti cui il Tribunale ha risposto, con ragionamento corretto e non manifestamente illogico. Rilevato, invero, che è stato valorizzato con ragionamento ineccepibile, quanto alla domanda posta in via principale, l'ampio arco temporale in cui i delitti sono stati commessi, l'eterogeneità degli illeciti posti in essere, il differente contesto spaziale in cui le condotte si sono tenute e, invece, quanto alle fattispecie omogenee, per cui veniva fatta richiesta di concessione del beneficio della continuazione "per gruppi", la diversità di modus operandi, indice ritenuto evidente di una determinazione autonoma (cfr. p. 2 per quanto alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i fatti di reato di cui alle sentenze di condanna sopracitate e p. 3 e 4 relativamente a quella di individuazione della sussistenza del medesimo disegno criminoso per gruppi, in particolare, tra gli illeciti di cui alle sentenze n. 1) e 2) anche in relazione alla n. 3) e, poi, tra quelli di cui alle condanne n. 4) e 5), come elencate nell'istanza introduttiva). Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Rilevato che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580) in particolar modo, allorquando, in sede di gravame, si contesti la legittima discrezionalità attraverso cui il giudice di merito ha operato la propria disamina dei c.d. indici da cui rilevare la medesimezza nel disegno criminoso.Considerato che, ai fini che interessano, non rappresenta indice significativo nel senso sin qui delineato, la circostanza che, all'epoca dei fatti, il Velcani versasse in gravi difficoltà economiche; tanto, a fronte del fatto che, come sopradetto, dall'analisi dei contegni, ancorché non dissimili, risulta che le concrete modalità d'azione furono effettivamente differenti e, perciò, legate a deliberazioni coerentemente reputate occasionali, con ragionamento immune da illogicità manifesta, espressione evidente di propensione a delinquere piuttosto che manifestamente dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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