CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iuliana), rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata alricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7040/2021Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 23115/2026Data pubblicazione 13/07/2026Cini Giancarlo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due quali eredidi [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso;– controricorrenti –avverso la sentenza n. 2316/2020 della Corte di appello di Firenzedepositata il 18/12/2020 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza non definitiva n. 872 del 3 giugno 2014, ilTribunale di Pisa, accogliendo la domanda riconvenzionaleproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], CiniDoriana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiarava l'avvenuto acquisto per usucapione di alcuni beni afavore di [OSCURATO:PERSONA] (un’abitazione a Pisa), a favore di CiniGiancarlo (un’altra abitazione sempre a Pisa) e, a favore dientrambi in comunione, di un manufatto edilizio e un resede, unaporzione di manufatto edilizio e un’area urbana.La causa era stata introdotta con atto di citazione notificato il 21aprile 2010 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CiniGiuliana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere loscioglimento della comunione ereditaria concernente una serie dibeni, tra cui le unità immobiliari site in via Fagiana 1 di Pisa,occupate secondo gli attori senza titolo dai convenuti [OSCURATO:PERSONA], i quali, costituendosi, avevano però eccepito diessere da tempo divenuti proprietari per usucapione delle porzioniimmobiliari in questione, da escludere pertanto dalla massaereditaria.2 di 10Numero registro generale 7040/2021Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 23115/2026Data pubblicazione 13/07/2026Il giudice adito, rilevato il carattere pregiudiziale della valutazionesulla fondatezza della domanda riconvenzionale di usucapionerispetto allo scioglimento delle comunione ereditaria, nel meritoriteneva provato il godimento esclusivo dei convenuti, mentre"alcuna prova sostiene la assunta tolleranza del possesso esclusivo(...) tutt'altro che transitorio o saltuario, ma anzi (...) si è protrattosenza soluzione di continuo dall'epoca della morte dei danti causadei convenuti, intorno agli anni settanta". In definitiva, mentre"alcun argomento seriamente verificabile" suffragava, a parere delgiudice, la tesi degli attori, i convenuti avevano dimostrato di avereposseduto i beni "non già come comproprietari iure hereditario (...)bensì come proprietari in via esclusiva, ciascuno per la propriaparte ed entrambi solo per il manufatto e il resede". Dondel'accennata pronuncia parziale, con successiva rimessione dellacausa sul ruolo per procedere alla divisione dei beni relitti "diversida quelli oggetto di usucapione".2. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CiniGiuliana, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame,evidenziando che: a) Alberto e Giancarlo, a partire dai rispettivimatrimoni (avvenuti nel 1970 e nel 1972) avevano portato le moglinel complesso immobiliare di via Fagiana, lì dove erano poi nati ifigli; b) gli stessi, a partire dalla morte dei padri (avvenuta adistanza di un mese l’un dall’altro nel 1987) si erano occupati dellagestione e della manutenzione degli appartamenti rispettivamenteoccupati, nonché congiuntamente del resede e delle pertinenzecomuni; c) deponevano nel senso del possesso esclusivo degliimmobili controversi per oltre un ventennio, oltre alle dichiarazioniconfessorie contenute nell’originario atto introduttivo del giudizio,3 di 10Numero registro generale 7040/2021Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 23115/2026Data pubblicazione 13/07/2026le deposizioni testimoniali; d) non incidevano sul detto possessoesclusivo la lettera del 2007 di [OSCURATO:PERSONA] e Mauro contenentel’invito a sciogliere bonariamente la comunione ereditaria, ilpagamento delle imposte connesse alla proprietà immobiliarecontroversa, il deposito presso il magazzino o le pertinenzedell’immobile di alcuni beni mobili e la presenza nell’abitazione alpiano terra di [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA], di CiniGiuliana e di [OSCURATO:PERSONA]) fino al momento del decesso avvenutonel 2008, nonché il libero accesso delle figlie per andare a far visitaalla madre, avendo la disponibilità delle chiavi di accesso.3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneCini Annamaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](quest’ultimo quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due quali eredidi [OSCURATO:PERSONA]) hanno resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va evidenziato che nel giudizio di usucapioneproposto contro più soggetti, questi ultimi sono legati da unrapporto di litisconsorzio necessario sostanziale sul lato passivo, aisensi dell’art. 102 c.p.c., poiché la sentenza incide unitariamentesul diritto reale e deve essere resa nei confronti di tutti i titolari deldiritto inciso.Ne consegue che la contumacia non elimina la qualità di parte e,purché con l’atto di appello alcuni dei soggetti nei cui confronti èstata proposta domanda di usucapione (nella specie, CiniAnnamaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), abbiano impugnato la4 di 10Numero registro generale 7040/2021Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 23115/2026Data pubblicazione 13/07/2026sentenza di primo grado, gli altri soggetti legati ad essi dal dettorapporto di litisconsorzio necessario sostanziale (nella specie, CiniGiancarla e [OSCURATO:PERSONA]) ben possono proporre ricorso percassazione avverso la sentenza d’appello ad essi sfavorevole,danno sui capi già impugnati in appello.1.1. Del pari in via preliminare va evidenziato che, come è noto, ildecesso della resistente [OSCURATO:PERSONA] in pendenza del presentegiudizio non determina, in cassazione, l’interruzione del giudizio.2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1102, 1141 e 1158 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Corte territorialeconsiderato che gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possonoservire di fondamento all’acquisto del possesso, che la meramanutenzione e gestione degli appartamenti e delle pertinenzedell’immobile di via Fagiana non erano idonee a consentire allecontroparti di invocare l’acquisto della proprietà esclusiva perusucapione e che l’utilizzo degli immobili da parte degli asseritiusucapenti era avvenuto all’inizio a titolo di detenzione.2.1. Il motivo è fondato.Nella fattispecie in esame va fatta corretta applicazione deiseguenti principi:a) il partecipante alla comunione che intenda dimostrarel'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma dipossesso esclusivo (uti dominus), non ha la necessità di compieredovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in attiintegranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un5 di 10Numero registro generale 7040/2021Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 23115/2026Data pubblicazione 13/07/2026possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile conil permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardosufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolocompartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, oancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi ol'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune,non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sullacosa nella sfera di altro compossessore (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 16841 del 11/08/2005; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9100del 12/04/2018);b) il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nelpossesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapirela quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolodel possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed atitolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso intermini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda delbene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui etale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere utidominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che glialtri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 7221 del 25/03/2009; conf. Cass., Sez. 2,Sentenza n. 10734 del 04/05/2018);c) in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari,poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmentecompatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultimaconfigurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, inpresenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fattosulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo6 di 10Numero registro generale 7040/2021Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 23115/2026Data pubblicazione 13/07/2026stesso è stato dovuto a mera tolleranza (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 3404 del 11/02/2009; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9275 del16/04/2018);d) l’uso prolungato nel tempo di un bene non è di per séincompatibile con la mera tolleranza allorquando i rapporti tra leparti siano caratterizzati da vincoli di parentela. In quest’ottica, alfine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca unasituazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta amera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, aisensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, lacircostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata nontransitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente puòstata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cuii rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, qualiquelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento difatto demandato al giudice di merito (Cass., Sez. 2, Sentenza n.9661 del 27/04/2006; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17880 del03/07/2019).Orbene, nella fattispecie in esame, la Corte di merito haevidenziato che: a) Alberto e [OSCURATO:PERSONA], a partire dai rispettivimatrimoni (avvenuti nel 1970 e nel 1972) avevano portato le moglinel complesso immobiliare di via Fagiana, lì dove erano poi nati ifigli (esercitando, per l’effetto, un possesso continuo, assorbenteed esclusivo); b) gli stessi, a partire dalla morte dei padri(avvenuta a distanza di un mese l’un dall’altro nel 1987) si eranooccupati in via esclusiva della gestione e della manutenzione degliappartamenti rispettivamente occupati, nonché congiuntamente7 di 10Numero registro generale 7040/2021Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 23115/2026Data pubblicazione 13/07/2026del resede e delle pertinenze comuni; c) deponevano nel senso delpossesso esclusivo degli immobili controversi per oltre unventennio, oltre alle dichiarazioni confessorie contenutenell’originario atto introduttivo del giudizio (cfr. pag. 8 dellasentenza impugnata: “i fabbricati di civile abitazione siti in Pisa viaesclusiva, sine titulo, rispettivamente dai convenuti [OSCURATO:PERSONA] eCini Giancarlo, i quali mai chiedevano il consenso dei coeredi (…)né mai corrispondevano alcuna indennità per l’occupazione (…)tale uso personale è incompatibile con la comunione, poichésottrae i beni in questione alla possibilità di godimento degli altricontitolari”), le deposizioni testimoniali; d) non incidevano suldetto possesso esclusivo la lettera del 2007 di [OSCURATO:PERSONA] eMauro contenente l’invito a sciogliere bonariamente la comunioneereditaria (siccome non contenente una chiara manifestazione divolontà recuperatoria), il pagamento delle imposte connesse allaproprietà immobiliare controversa (rispondente al timore deicoeredi di venire altrimenti perseguiti dal Fisco come contribuentimorosi), il deposito presso il magazzino o le pertinenzedell’immobile di alcuni beni mobili (peraltro, vetusti e inutilizzati,se non addirittura abbandonati) e la presenza nell’abitazione alpiano terra di [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA], di CiniGiuliana e di [OSCURATO:PERSONA]) fino al momento del decesso avvenutonel 2008 (elemento di per sé neutro, non emergendo che laCiccarelli avesse contrastato la signoria esercitata da [OSCURATO:PERSONA]),nonché il libero accesso delle figlie per andare a fare visite allamadre (con le quali le medesime si limitavano a mantenere ilrapporto affettivo con la persona che abitava nell’appartamento e8 di 10Numero registro generale 7040/2021Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 23115/2026Data pubblicazione 13/07/2026non affermavano il loro compossesso sull’immobile nei confronti diCini Alberto).Tuttavia, premesso che le affermazioni contenute nell’attointroduttivo del giudizio non hanno, all’evidenza, valenzaconfessoria (essendo finalizzate esclusivamente a rimarcarel’utilizzo illegittimo degli immobili da parte di Alberto e GiancarloCini), l’uso persistente da padre della madre degli usucapientialmeno dell’appartamento al piano terra e il possesso delle chiavidello stesso da parte delle di loro sorelle al fine di andare a trovaresistematicamente la comune madre, con accesso diretto e senzapreannuncio al cespite, depongono nel senso di un compossessoesercitato sul comune bene, e non già per un possesso esclusivoesercitato dai Cini.Va, pertanto, ribadito il principio, già enunciato (fra le tante) daCass., [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 20508/2019, secondo cui "In materia diusucapione, nell'indagine diretta a stabilire se un'attivitàcorrispondente al diritto di proprietà o di altro diritto reale sia statacompiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c. c. e sia, perciò,idonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attivitàmedesima può integrare un elemento presuntivo della esclusionedi detta situazione di tolleranza o della sussistenza di un vero eproprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quandola tolleranza si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggettiinteressati, giacchè lo stretto legame familiare consente aldominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamentela piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario delgodimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attivitàcorrispondente al diritto di proprietà o di altro diritto reale, può,9 di 10Numero registro generale 7040/2021Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 23115/2026Data pubblicazione 13/07/2026dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione dellatolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi divincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimentodi un atteggiamento tollerante, anche per un lungo arco di tempo".3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione efalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corted’appello liquidato, a titolo di compensi professionali, un importosuperiore rispetto alla richiesta contenuta nella nota spesedepositata dalle controparti.3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimentodel primo motivo, la sentenza impugnata, con conseguente rinviodella causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’appello di Firenze. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’appello di Firenze in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data10.7.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo10 di 10