CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990, in continuazione con altri reati già giudicati con precedente sentenza divenuta irrevocabile. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, in particolare riguardo agli aumenti per la continuazione. Deduce che la precedente sentenza di condanna ( n.50/2024) era stata emessa in riferimento a due reati di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, unificati sotto il vincolo della continuazione; che la Corte territoriale, considerando più grave il reato precedentemente giudicato, aveva ulteriormente applicato in continuazione la pena per il reato oggetto del presente giudizio, determinata in mesi due di reclusione; che detto aumento era immotivato e peraltro commisurato in modo contraddittorio poiché la precedente sentenza aveva disposto una condanna alla pena finale pari ad anni quattro di reclusione per il reato più grave e giorni 20 di reclusione per il reato contestato al capo b). Detto illecito, però, riguardava una ipotesi rientrante nell'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, ben più grave della fattispecie di cui all'art. 73, V comma, in ordine alla quale l'aumento per la continuazione era stato applicato nella misura, più alta, di mesi due di reclusione. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso prospettando ulteriori argomentazioni attinenti alla proporzione tra degli aumenti di pena per la continuazione e alla riduzione per la scelta del rito. 2. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Relativamente alla violazione di legge per mancanza della motivazione in ordine all'entità degli aumenti per i reati satellite, questa Corte ha recentemente chiarito, nella concreta applicazione dei principi espressi da Sez. U - , n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 -01, Pizzone, che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi. È, infatti, consolidato quell'indirizzo giurisprudenziale che pone l'accento sulla funzione della motivazione come tesa al controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, non essendo invece consentita la complessiva determinazione della pena senza indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Rv. 201549 - 01). Si è quindi precisato che l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorché la pena irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale (principio ormai consolidato secondo cui il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione adeguata per dimostrare l'intervenuta ponderazione della pena rispetto all'entità del fatto, v. tra le tante: Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464; Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Rv.201537). Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è, pertanto, necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale (in proposito, v. Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356).Gli stessi principi governano pertanto la determinazione della pena e relativa motivazione in ordine ai reati satellite (Sez. 6 -, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01; Sez. 5 -, n. 34379 del 11/07/2025 Ud. (dep. 22/10/2025) Rv. 288800 01). Conclusivamente, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso in esame, è implicito il riferimento alla personalità del colpevole in ragione della reiterazione dei reati commessi a breve distanza temporale, la pena complessivamente determinata per gli illeciti contestati è ampiamente al di sotto del medio edittale e risulta operata la riduzione dell'aumento disposto in ragione della scelta del rito abbreviato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M