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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21949/2026

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onfronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficioavverso la sentenza in data 23/2/2026 del Giudice di pace di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni trasmesse in data 11 maggio 2026 del difensore della parte civile BethPagaduan (quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero ed il conseguenteannullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria in data 29 aprile 2026 del difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 23 febbraio 2026 il Giudice di pace di Messina dichiarava nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contestato reato di cui all’art. 633cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.In sintesi, si contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di avere invaso arbitrariamente il terreno di proprietà diCaterina [OSCURATO:PERSONA], depositando al suo interno masserizie, collocandovi animali eapponendovi una recinzione.Quanto al tempus commissi delicti ci si trova in presenza di una contestazione cd.“aperta” in quanto lo stesso è indicato «sino all’attualità».2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero presso ilTribunale di Messina, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazioneex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 157 cod. pen.Rileva il ricorrente che il giudice di pace avrebbe erroneamente dichiarato l’estinzioneper prescrizione del reato in contestazione all’imputata in quanto non ha tenuto conto dellatestimonianza resa in data 18 febbraio 2025 da [OSCURATO:PERSONA], genero dell’imputata, il quale hariferito che la [OSCURATO:PERSONA] continuava ad accedere al fondo perpetrando la condotta delittuosaquantomeno sino a tale data.Il mancato esame nella motivazione della sentenza di una prova dichiarativapotenzialmente decisiva imporrebbe, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3.

Con la sopra menzionata memoria datata 29 aprile 2026, la difesa dell’imputata hadedotto l’infondatezza del ricorso non emergendo condotte della [OSCURATO:PERSONA] successive all’anno2011 ed essendo emerso che il terreno è in stato di abbandono ed il fondo è attualmenteinaccessibile, situazione questa inconciliabile con le ipotesi di occupazione, di abitazione o diuso.Ne consegue che il termine di prescrizione del reato in contestazione sarebbecertamente maturato.4.

La difesa della parte civile, con la menzionata memoria datata 11 maggio 2026 ha,per contro, richiamato a sua volta le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] dalle quali si evinceche l’imputata quantomeno fino al 18 febbraio 2025 (giorno delle dichiarazioni del teste) hacontinuato a vivere nell’immobile con la conseguenza che il termine di prescrizione del reatonon sarebbe ancora maturato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato.2.

Dalla lettura della sentenza impugnata si evince il Giudice ha ritenuto il reato estintoper prescrizione sulla base delle seguenti considerazioni:a) la querela presentata dalla persona offesa dal reato è del 7 settembre 2011;b) il teste d’accusa Mar. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito circostanze relative a fatti noncollocati oltre il 2011 e non risultano effettuati ulteriori accertamenti al riguardo;c) il decreto di citazione a giudizio dell’imputata risulta essere stato emesso in data 26luglio 2017;d) la teste della difesa (della quale non è indicato il nominativo) ha fornito una versionedi segno opposto rispetto alla persistenza dell’occupazione, descrivendo il terreno in stato diabbandono, fornendo una rappresentazione dei luoghi incompatibile con detta persistenza esuggerendo una cessazione di fatto di qualunque attività umana sul fondo, con ciòdeterminando un'incertezza sulla data di cessazione di detta permanenza;e) sia che si voglia ritenere che la permanenza dell’occupazione sia cessata nel 2011,sia che la si voglia ritenere cessata nel 2017 il reato in contestazione sarebbe comunqueestinto per prescrizione.3.

Sulla doverosa premessa che «Il delitto di invasione di terreni o edifici ha naturapermanente nel caso in cui l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanentelimitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, sicché il relativo terminedi prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con il rilascio,spontaneo o coattivo, dell'immobile» (ex ceteris: Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, P.G.c/Gargiulo, Rv. 288849-01), osserva il Collegio che, sebbene il Giudice decidente non risultaessersi direttamente confrontato con le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], dalla lettura del relativoverbale allegato al ricorso e dallo stralcio delle dichiarazioni del teste riportate nel ricorsostesso, non emergono elementi risolutivi in chiave accusatoria della vicenda, essendosil’[OSCURATO:PERSONA] limitato a sua volta a riferire che la [OSCURATO:PERSONA] continua a vivere “nella casa” lasciatagli inconcessione da tale [OSCURATO:PERSONA] (si ricorda che la contestazione riguardaesclusivamente l’occupazione del terreno) e che «il terreno non è più coltivato da tempo, ètutto erba».Si tratta di elementi che non danno conto dell’attualità dell’occupazione del terreno, chenon trattano del fatto (descritto nell’imputazione) che la [OSCURATO:PERSONA] continui a mantenervidepositate masserizie o che vi allevi animali e che escludono che la [OSCURATO:PERSONA] continuiillegittimamente a coltivarlo in forza di un’autorizzazione a suo tempo comunque ottenuta dalproprietario.Il ricorrente risulta aver quindi fatto richiamo ad un contenuto di un verbale ditestimonianza che appare sostanzialmente coincidente con la descrizione fornita da unateste della difesa (non nominativamente indicata in sentenza) valorizzata a pag. 3 dellasentenza impugnata, nonché tutt’altro che dimostrativo che l’occupazione del terreno siaancora in atto e che, come tale, non consente di ritenere viziata la motivazione dellasentenza impugnata.4.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onfronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficioavverso la sentenza in data 23/2/2026 del Giudice di pace di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni trasmesse in data 11 maggio 2026 del difensore della parte civile BethPagaduan (quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero ed il conseguenteannullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria in data 29 aprile 2026 del difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 23 febbraio 2026 il Giudice di pace di Messina dichiarava nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contestato reato di cui all’art. 633cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.In sintesi, si contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di avere invaso arbitrariamente il terreno di proprietà diCaterina [OSCURATO:PERSONA], depositando al suo interno masserizie, collocandovi animali eapponendovi una recinzione.Quanto al tempus commissi delicti ci si trova in presenza di una contestazione cd.“aperta” in quanto lo stesso è indicato «sino all’attualità».2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero presso ilTribunale di Messina, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazioneex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 157 cod. pen.Rileva il ricorrente che il giudice di pace avrebbe erroneamente dichiarato l’estinzioneper prescrizione del reato in contestazione all’imputata in quanto non ha tenuto conto dellatestimonianza resa in data 18 febbraio 2025 da [OSCURATO:PERSONA], genero dell’imputata, il quale hariferito che la [OSCURATO:PERSONA] continuava ad accedere al fondo perpetrando la condotta delittuosaquantomeno sino a tale data.Il mancato esame nella motivazione della sentenza di una prova dichiarativapotenzialmente decisiva imporrebbe, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3. Con la sopra menzionata memoria datata 29 aprile 2026, la difesa dell’imputata hadedotto l’infondatezza del ricorso non emergendo condotte della [OSCURATO:PERSONA] successive all’anno2011 ed essendo emerso che il terreno è in stato di abbandono ed il fondo è attualmenteinaccessibile, situazione questa inconciliabile con le ipotesi di occupazione, di abitazione o diuso.Ne consegue che il termine di prescrizione del reato in contestazione sarebbecertamente maturato.4. La difesa della parte civile, con la menzionata memoria datata 11 maggio 2026 ha,per contro, richiamato a sua volta le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] dalle quali si evinceche l’imputata quantomeno fino al 18 febbraio 2025 (giorno delle dichiarazioni del teste) hacontinuato a vivere nell’immobile con la conseguenza che il termine di prescrizione del reatonon sarebbe ancora maturato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince il Giudice ha ritenuto il reato estintoper prescrizione sulla base delle seguenti considerazioni:a) la querela presentata dalla persona offesa dal reato è del 7 settembre 2011;b) il teste d’accusa Mar. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito circostanze relative a fatti noncollocati oltre il 2011 e non risultano effettuati ulteriori accertamenti al riguardo;c) il decreto di citazione a giudizio dell’imputata risulta essere stato emesso in data 26luglio 2017;d) la teste della difesa (della quale non è indicato il nominativo) ha fornito una versionedi segno opposto rispetto alla persistenza dell’occupazione, descrivendo il terreno in stato diabbandono, fornendo una rappresentazione dei luoghi incompatibile con detta persistenza esuggerendo una cessazione di fatto di qualunque attività umana sul fondo, con ciòdeterminando un'incertezza sulla data di cessazione di detta permanenza;e) sia che si voglia ritenere che la permanenza dell’occupazione sia cessata nel 2011,sia che la si voglia ritenere cessata nel 2017 il reato in contestazione sarebbe comunqueestinto per prescrizione.3. Sulla doverosa premessa che «Il delitto di invasione di terreni o edifici ha naturapermanente nel caso in cui l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanentelimitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, sicché il relativo terminedi prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con il rilascio,spontaneo o coattivo, dell'immobile» (ex ceteris: Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, P.G.c/Gargiulo, Rv. 288849-01), osserva il Collegio che, sebbene il Giudice decidente non risultaessersi direttamente confrontato con le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], dalla lettura del relativoverbale allegato al ricorso e dallo stralcio delle dichiarazioni del teste riportate nel ricorsostesso, non emergono elementi risolutivi in chiave accusatoria della vicenda, essendosil’[OSCURATO:PERSONA] limitato a sua volta a riferire che la [OSCURATO:PERSONA] continua a vivere “nella casa” lasciatagli inconcessione da tale [OSCURATO:PERSONA] (si ricorda che la contestazione riguardaesclusivamente l’occupazione del terreno) e che «il terreno non è più coltivato da tempo, ètutto erba».Si tratta di elementi che non danno conto dell’attualità dell’occupazione del terreno, chenon trattano del fatto (descritto nell’imputazione) che la [OSCURATO:PERSONA] continui a mantenervidepositate masserizie o che vi allevi animali e che escludono che la [OSCURATO:PERSONA] continuiillegittimamente a coltivarlo in forza di un’autorizzazione a suo tempo comunque ottenuta dalproprietario.Il ricorrente risulta aver quindi fatto richiamo ad un contenuto di un verbale ditestimonianza che appare sostanzialmente coincidente con la descrizione fornita da unateste della difesa (non nominativamente indicata in sentenza) valorizzata a pag. 3 dellasentenza impugnata, nonché tutt’altro che dimostrativo che l’occupazione del terreno siaancora in atto e che, come tale, non consente di ritenere viziata la motivazione dellasentenza impugnata.4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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