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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23095/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne confermato la condanna per furto aggravato; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ed è comunque manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha argomentato in maniera non manifestamente illogica e, dunque, immune da censure, richiamando la verifica compiuta dal personale dell'ente erogatore e il godimento dell'immobile alimentato contra legem a fronte del difetto di specifiche censure con l'atto di appello; inoltre, l'atto di appello era del tutto generico in ordine alla sussistenza delle aggravanti, e dunque in parte quainammissibile, il che esclude che possa qui utilmente rilevarsi un vizio del provvedimento impugnato rispetto alla sussistenza di esse; - il secondo motivo e il terzo motivo - che lamentano la violazione degli art. 54, 62 n. 4, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione all'esclusione dello stato di necessità e dell'attenuante della speciale tenuità del danno - sono manifestamente infondati e finiscono col reiterare, senza neppure addurre il travisamento della prova, le allegazioni già disattese dalla Corte di merito motivazione congrua, logica e conforme ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (che la pronuncia impugnata correttamente richiama: cfr. pp. 4 s. e 6 della sentenza impugnata); - il quarto motivo - che assume la violazione degli artt. 99, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e il vizio di motivazione - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma si affida a enunciati patentemente generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] r DEPOQ TAT4\ [OSCURATO:PERSONA]( G 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne confermato la condanna per furto aggravato; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ed è comunque manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha argomentato in maniera non manifestamente illogica e, dunque, immune da censure, richiamando la verifica compiuta dal personale dell'ente erogatore e il godimento dell'immobile alimentato contra legem a fronte del difetto di specifiche censure con l'atto di appello; inoltre, l'atto di appello era del tutto generico in ordine alla sussistenza delle aggravanti, e dunque in parte quainammissibile, il che esclude che possa qui utilmente rilevarsi un vizio del provvedimento impugnato rispetto alla sussistenza di esse; - il secondo motivo e il terzo motivo - che lamentano la violazione degli art. 54, 62 n. 4, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione all'esclusione dello stato di necessità e dell'attenuante della speciale tenuità del danno - sono manifestamente infondati e finiscono col reiterare, senza neppure addurre il travisamento della prova, le allegazioni già disattese dalla Corte di merito motivazione congrua, logica e conforme ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (che la pronuncia impugnata correttamente richiama: cfr. pp. 4 s. e 6 della sentenza impugnata); - il quarto motivo - che assume la violazione degli artt. 99, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e il vizio di motivazione - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma si affida a enunciati patentemente generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] r DEPOQ TAT4\ [OSCURATO:PERSONA]( G 2
Sentenza Cassazione n. 23095/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris