CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11681/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] - c.f., con studioin Padova, via [OSCURATO:PERSONA], 17 – indirizzo pec e domicilio [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO] e condomicilio eletto presso il suo studio e il suo domicilio digitale.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già Società per la gestione dicodice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese diNapoli 05828330638, iscritta al n. 458737 del R.E.A. di Napoli, iscritta all’albodegli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia, in persona del suoprocuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di Vicenza.- controricorrente -Numero registro generale 18476/2025Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 11681/2026Data pubblicazione 29/04/2026controLiquidazione [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – n.3/2024 Tribunale di Vicenza, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso il decreto del g.d. del Tribunale di Vicenza Prima Sezione Civile,pubblicato il 14.08.2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il provvedimento impugnato il g.d. del Tribunale di Vicenza ha rigettatoil reclamo ex art. 273, comma 4, CCII, presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mantovani avverso lo stato passivo predisposto dal liquidatore.2. Il g.d. ha giustificato il rigetto nel seguente modo: “considerato che ilreclamante ha contestato l’ammissione allo stato passivo del credito vantatoda [OSCURATO:SOCIETA]. per difetto di legittimazione attiva; letta la memoria delliquidatore giudiziale; considerato che il liquidatore ha dato atto di averricevuto da [OSCURATO:SOCIETA]. la documentazione comprovante l’intervenutacessione a suo favore del credito in parola, allegando la stessa alla memoriadepositata; ritenuto infondato il reclamo alla luce della documentazioneprodotta da [OSCURATO:SOCIETA]. e delle motivazioni, condivise e fatte proprie, indicatedal liquidatore; visto l’art. 273 comma 4 ccii; p. q. m. rigetta il reclamo”.3. Emerge inveroi dalla lettura del ricorso introduttivo che: (i) nell’ambitodella procedura di liquidazione controllata [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mantovani in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva presentato ricorso contenente domandadi ammissione al passivo; (ii) lo stesso veniva ammesso allo stato passivo,per euro 31.760,70 in privilegio e per euro 11.804,68 in via chirografaria perspese legali; (iii) a sua volta, [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di ammissione alpassivo per un credito in relazione al quale veniva ammessa per euro332.968,28 in via privilegiata nella categoria ipotecari e in via chirografariaper euro 99.678,08; (iv) nell’ambito di tale procedura l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] formulava le allegate osservazioni ex art. 273, comma 2, cciial progetto di stato passivo, eccependo il difetto di legittimazione attiva diNumero registro generale 18476/2025Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 11681/2026Data pubblicazione 29/04/2026Amco ad agire in executivis nelle procedure esecutive immobiliari nn.40/2021, 276/2022 e 361/2022 (R.Es. Tribunale di Vicenza), conconseguente richiesta di esclusione del credito di [OSCURATO:PERSONA] dal progetto di statopassivo; (v) il liquidatore non accoglieva tale richiesta ed ammetteva alpassivo [OSCURATO:PERSONA] nei termini sopra riportati, ritenendo legittima la richiesta diAmco sulla base della documentazione dalla stessa allegata al proprio ricorsoper la partecipazione alla liquidazione controllata; (vi) l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sideterminava pertanto a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 273, 4° co. ccii,avverso lo stato passivo, formulando a sostegno dello stesso leargomentazioni svolte in sede di osservazioni e concludendo per l’esclusionedel credito di [OSCURATO:PERSONA]; (vii) il liquidatore in data 5.6.2025 depositava notadifensiva, affermando che “il cessionario [[OSCURATO:PERSONA]] aveva notificato al debitoreceduto la cessione del credito e che aveva fornito alla procedura ladocumentazione comprovante l’esistenza del credito”, rilevando inoltre che“il cessionario [OSCURATO:PERSONA] [aveva] … fornito la documentazione comprovantel’esistenza del credito ipotecario ceduto da [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza”.4. Il provvedimento del g.d. del Tribunale di Vicenza, pubblicato il14.08.2025, è stato impugnato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso percassazione, affidato a tre motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].p.a., già Società per la gestione di attività – [OSCURATO:SOCIETA]. e la LiquidazioneControllata [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.Tutte le parti hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma n. 3 c.p.c., “violazione del principio stabilito dalla cassazione secondocui la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] quale forma di notificazione delcredito ceduto è strettamente condizionata alla sua identificazione conassoluta certezza. Irrilevanza della pubblicazione della presunta cessione nelsito della Banca d’Italia la cessione del credito e la sua notificazione alcessionario a mezzo pubblicazione sulla gazzetta ufficiale sono strettamentecondizionati dall’identificazione con assoluta certezza del credito ceduto”.Numero registro generale 18476/2025Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 11681/2026Data pubblicazione 29/04/20262. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., “assenza della prova della cessione del credito e della suanotificazione al debitore ceduto. Violazione degli art. 1260 e segg. c.c., 2697c.c., art. 58 Tub … difetto di prova della cessione del credito e conseguentedifetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]”.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per “motivazione apparente”, sulrilievo che il decreto del g.d. del Tribunale di Vicenza in questa sedeimpugnato avrebbe motivato de relato, aderendo acriticamente alle ragioni diuna parte (in questo caso il liquidatore), senza dare conto delle contestazionisvolte dall'altra parte e senza esplicitare un percorso logico-motivazionaleautonomo.3. Il terzo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimentodelle doglianze contenute nei primi due motivi.3.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questaCorte di legittimità (cfr. ex multis Cass. sentenza n. 27112 del 25/10/2018),“in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazionesolo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processodeliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione dellaricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senzaalcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame” (v. anche: Cass.n. 21037/2018; Cass. n. 22022/2017; Cass. Sez. Un. n. 8053/2024).Peraltro, proprio nell’ambito endoconcorsuale, è stato precisato che “Ildecreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio"per relationem" alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nelprogetto di cui all'art. 95 l.fall., può ritenersi adeguatamente motivato acondizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore sianosufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto didifesa del creditore” (Cass. Sez. 6, 09/10/2018, n. 24794, vedi anche: Cass.16706/2020).Numero registro generale 18476/2025Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 11681/2026Data pubblicazione 29/04/20263.1 Ciò posto, risulta evidente dalla sola lettura della motivazione quiimpugnata (riportata per esteso in premessa) che si è in presenza di unamotivazione solo apparente e in realtà inesistente, in quanto il g.d. non haesplicato le ragioni del suo autonomo apprezzamento delle doglianze propostedall’impugnante in sede di reclamo ex art. 273, 4 comma, CCII (doglianze dicui, peraltro, non vi è traccia esplicativa nel provvedimento qui censurato) enon ha posto in condizione né il reclamante né l’odierno giudice di legittimitàdi comprendere, tanto meno per relationem ad atto di terzo privo diriferimenti, i termini minimi di intelligibilità della decisione e, qualepresupposto processuale, della contesa giudiziale intercorsa tra le parti.Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio algiudice a quo per un nuovo esame dell’intera vicenda processuale.Le ulteriori questioni proposte da tutte le parti rimangono assorbite. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbite le ulterioridoglianze; cassa il decreto impugnato e rinvia al giudice delegato delTribunale di Vicenza, in persona di diverso giudice, che dovrà decidere anchein ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026Il PresidenteMassimo Ferro