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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 40367/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20688/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso (omessa notificazione del decreto di citazione in appello) è manifestamente infondato, in quanto dopo un primo tentativo di notificazione al domicilio eletto, tentativo non andato a buon fine perché l'imputato risultava sconosciuto all'indirizzo indicato, il decreto è stato notificato via PEC al difensore di fiducia il 03/03/2025, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., come risulta dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della censura; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20688/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso (omessa notificazione del decreto di citazione in appello) è manifestamente infondato, in quanto dopo un primo tentativo di notificazione al domicilio eletto, tentativo non andato a buon fine perché l'imputato risultava sconosciuto all'indirizzo indicato, il decreto è stato notificato via PEC al difensore di fiducia il 03/03/2025, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., come risulta dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della censura; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.
Decreto Cassazione n. 40367/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris