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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04692/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Brescia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 640 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, è meramente riproduttivo di censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette e non risulta sorretto da una specifica critica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; che, tale doglianza non è consentita in sede di legittimità, poiché tende a ottenere una non ammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha chiarito le ragioni del proprio convincimento (v. in particolare pag. 15 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo contesta l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, infine, che il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale per pretesa mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena irrogata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; non è consentita in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondata, posto che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere motivazionale è stato adeguatamente assolto mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 15 e 16 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Brescia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 640 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, è meramente riproduttivo di censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette e non risulta sorretto da una specifica critica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; che, tale doglianza non è consentita in sede di legittimità, poiché tende a ottenere una non ammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha chiarito le ragioni del proprio convincimento (v. in particolare pag. 15 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo contesta l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, infine, che il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale per pretesa mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena irrogata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; non è consentita in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondata, posto che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere motivazionale è stato adeguatamente assolto mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 15 e 16 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/
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