CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5194-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via GERMANICO n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 367/2020 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata il 07/07/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 5194/2021 Numero sezionale 11178/2021 Numero di raccolta generale 3202/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata Data pubblicazione 02/02/2022 del 14/12/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. La causa verte sulla mancata comunicazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla propria compagnia assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di circostanze rilevanti ai fini della cessazione del contratto ai sensi dell’art.1896 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] riteneva di avere ritualmente comunicato la diversa attività iniziata in altro luogo, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. opinava diversamente in considerazione del fatto che si trattava della stessa attività di autolavaggio svolta sotto diversa denominazione e in altro luogo. La compagnia assicuratrice chiese ed ottenne decreto ingiuntivo, dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]Arda, per oltre euro novecento a fronte del mancato pagamento di premi assicurativi. L’opposizione proposta dal Danzinelli venne rigettata dal Giudice di Pace. L’impugnazione proposta dallo stesso Danzinelli è stata rigettata dal Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 367 del 07/07/2020. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso, con atto affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. ha proposto controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità del ricorso è stata ritualmente comunicata. Il controricorrente ha depositato memoria in ambito telematico, insistendo nelle proprie prospettazioni. Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 5194/2021 Pag. 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 5194/2021 Numero sezionale 11178/2021 Numero di raccolta generale 3202/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 Il ricorso è su tre motivi, il primo per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1896 e 2697 cod. civ. (costantemente richiamato come art. 2967 cod. civ.). Il motivo è inammissibile, in quanto afferma ciò che non è vero, ossia che il Tribunale abbia male ripartito l’onere della prova. Il mezzo è, invero, relativo al giudizio di fatto ed alla valutazione della prova; non viene in rilievo la regola dell’onere della prova perché il Tribunale ha positivamente valutato la circostanza della mera modifica della denominazione sociale e della non modifica dell’oggetto sociale, e la circostanza oggetto dell’eventuale onere probatorio non è rimasta ignota (con conseguenziale applicazione delle regole sull’onere). Il secondo motivo è per omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Esso è inammissibile, tenuto conto che si è in presenza di cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. in quanto le sentenze di primo e secondo grado hanno ricostruito in fatti in senso identico, ossia i fatti fondanti sono gli stessi; non pertinente è, poi, il riferimento ad una presunzione di cessazione del rischio essendo stato accertato il mero trasferimento di sede. Il terzo motivo è per art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 228 cod. proc. civ.: si denuncia che il giudice di merito avrebbe scambiato una risposta ad interrogatorio formale con testimonianza non collegando l’effetto confessorio, ma la risposta dell’interrogando, dipendente qualificato della società assicuratrice, è stata solo la conferma che gli erano stati richiesti i nuovi preventivi, e tale circostanza non è incompatibile con la valutazione che il giudice ha fatto della prova orale, e cioè che ciò che si desume dalle dichiarazione è solo che l’interrogando era a conoscenza del solo trasferimento della sede dell’attività; il giudice di merito pertanto, ove avesse Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 5194/2021 Pag. 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 5194/2021 Numero sezionale 11178/2021 Numero di raccolta generale 3202/2022 parlato di interrogatorio formale anziché di testimonianza, non avrebbe Data pubblicazione 02/02/2022 attribuito valenza confessoria alle dichiarazioni. Il ricorso muove in definitiva censure di apprezzamento delle prove espletate, anche testimoniali ma si limita a prospettare una diversa lettura di esse. Non è attaccato il capo di sentenza relativo alla mancata comunicazione espressa alla compagnia assicuratrice. Il ricorso è, pertanto, inammissibile e tale deve essere dichiarato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutati il valore della controversia e l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC R.G.N. 5194/2021 Pag. 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o