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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2020

ECLI:EU:T:2020:80
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0688_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 marzo 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (CORNEREYE) (causa T‑688/18) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CORNEREYE – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BACKEYE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito attraverso l’uso – Prove – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 33, 34, 41, 70, 77)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Elementi di un marchio aventi carattere descrittivo [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 35-40, 65)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi CORNEREYE e BACKEYE [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 43, 44, 60, 67-69, 82, 83)

4. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 63)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 74, 75) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2018 (procedimento R 1966/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 luglio 2018 (procedimento R 1966/2017-1) è annullata. 2) L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA] BV, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. 3) [OSCURATO:PERSONA] plc sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0688_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 marzo 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (CORNEREYE) (causa T‑688/18) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CORNEREYE – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BACKEYE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito attraverso l’uso – Prove – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 33, 34, 41, 70, 77) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Elementi di un marchio aventi carattere descrittivo [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 35-40, 65) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi CORNEREYE e BACKEYE [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 43, 44, 60, 67-69, 82, 83) 4. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 63) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 74, 75) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2018 (procedimento R 1966/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 luglio 2018 (procedimento R 1966/2017-1) è annullata. 2) L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA] BV, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. 3) [OSCURATO:PERSONA] plc sopporterà le proprie spese.
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