Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2020
ECLI:EU:T:2020:80
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0688_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 marzo 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (CORNEREYE)
(causa T‑688/18)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CORNEREYE – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BACKEYE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito attraverso l’uso – Prove – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 33, 34, 41, 70, 77)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Elementi di un marchio aventi carattere descrittivo
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 35-40, 65)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi CORNEREYE e BACKEYE
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 43, 44, 60, 67-69, 82, 83)
4.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 63)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 74, 75)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2018 (procedimento R 1966/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 luglio 2018 (procedimento R 1966/2017-1) è annullata.
2)
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA] BV, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
3)
[OSCURATO:PERSONA] plc sopporterà le proprie spese.