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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 16487/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20 maggio 2021 dalla Corte di appello di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18 dicembre 2017 con I la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 81 e 385, comma 3, cod. pen. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con cui eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa citazione del difensore di fiducia che, sebbene nominato dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio, non è stato messo in condizione di partecipare al giudizio.

Si deduce, in particolare, che la nomina del difensore di fiducia veniva formalizzata con il verbale di elezione di domicilio redatto al momento della notifica del decreto di citazione; nel corso della prima udienza del 4 dicembre 2017 (in cui veniva dichiarata l'assenza dell'imputato), il giudice avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta nomina del difensore di fiducia e provvedere alla nomina di un suo sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; con tale nomina vi sarebbe stata la concreta e ragionevole possibilità che il difensore di fiducia fosse messo a conoscenza della pendenza del processo; il giudizio è, invece, proseguito con l'assistenza del medesimo difensore d'ufficio, nominato sin dall'inizio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., fino alla pronuncia della sentenza avvenuta il 18 dicembre 2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Risulta dalla sentenza impugnata che il decreto di citazione a giudizio è stato regolarmente notificato al difensore d'ufficio dell'imputato mentre la nomina del difensore di fiducia è stata effettuata dall'imputato al momento in cui ha ricevuto la notifica di detto decreto.

Correttamente, dunque, è stata esclusa la necessità di una rinnovazione della notifica al nuovo difensore, gravando sull'imputato l'onere di informarlo della data dell'udienza (cfr., con riferimento al giudizio di appello, Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Izzo, Rv. 245639).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il regidenite

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20 maggio 2021 dalla Corte di appello di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18 dicembre 2017 con I la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 81 e 385, comma 3, cod. pen. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con cui eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa citazione del difensore di fiducia che, sebbene nominato dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio, non è stato messo in condizione di partecipare al giudizio. Si deduce, in particolare, che la nomina del difensore di fiducia veniva formalizzata con il verbale di elezione di domicilio redatto al momento della notifica del decreto di citazione; nel corso della prima udienza del 4 dicembre 2017 (in cui veniva dichiarata l'assenza dell'imputato), il giudice avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta nomina del difensore di fiducia e provvedere alla nomina di un suo sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; con tale nomina vi sarebbe stata la concreta e ragionevole possibilità che il difensore di fiducia fosse messo a conoscenza della pendenza del processo; il giudizio è, invece, proseguito con l'assistenza del medesimo difensore d'ufficio, nominato sin dall'inizio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., fino alla pronuncia della sentenza avvenuta il 18 dicembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. Risulta dalla sentenza impugnata che il decreto di citazione a giudizio è stato regolarmente notificato al difensore d'ufficio dell'imputato mentre la nomina del difensore di fiducia è stata effettuata dall'imputato al momento in cui ha ricevuto la notifica di detto decreto. Correttamente, dunque, è stata esclusa la necessità di una rinnovazione della notifica al nuovo difensore, gravando sull'imputato l'onere di informarlo della data dell'udienza (cfr., con riferimento al giudizio di appello, Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Izzo, Rv. 245639). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il regidenite
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