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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 25423/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva ritenuto responsa- bile del reato di detenzione di circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo ha con- dannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non im- prontata al minimo edittale e la mancata riduzione della pena nella massima esten- sione per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedi- mento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a crite.ri minimi edittali, evidenziando la ricorrenza di due carichi pendenti per fatti della stessa specie, di un precedente specifico e del divieto di dimora nel comune in cui era proseguita l'attività di spaccio cui il ricorrente era sottoposto. 3.1 Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determi- nazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discre- zionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giu- dicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità.5.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva ritenuto responsa- bile del reato di detenzione di circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo ha con- dannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non im- prontata al minimo edittale e la mancata riduzione della pena nella massima esten- sione per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedi- mento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a crite.ri minimi edittali, evidenziando la ricorrenza di due carichi pendenti per fatti della stessa specie, di un precedente specifico e del divieto di dimora nel comune in cui era proseguita l'attività di spaccio cui il ricorrente era sottoposto. 3.1 Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determi- nazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discre- zionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giu- dicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). 4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris