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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 46829/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello de L'Aquila, con la sentenza emessa il 10 settembre 2021, riformava quanto alla pena ritenuta di giustizia la sentenza del Tribunale di Teramo, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose, nonché per resistenza a pubblico ufficiale.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al delitto di violazione di domicilio, lamentando che la sentenza impugnata non avesse tenuto in conto che l'imputato era solito pernottare nell'abitazione della persona offesa alla quale era legato da relazione sentimentale, oltre che in relazione al danneggiamento della porta di ingresso.

4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, censurando la sentenza che non ha tenuto in conto l'insussistenza del dolo, da escludersi a causa dello stato di forte agitazione dell'imputato al momento del fatto.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — in data 8 luglio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per genericità del primo motivo e manifesta infondatezza del secondo.

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi sono entrambi inammissibili in quanto generici e possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.

Va premesso che le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato t organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

Tanto premesso, le doglianze in ordine al vizio di motivazione, per non aver considerato che l'imputato avrebbe avuto accesso alla abitazione in forza del legame sentimentale con la persona offesa, viene esclusa dalla Corte di appello che di fatto fa propria la logica valutazione che si legge ai foll. 1 e 2 della sentenza di primo grado.

Il Tribunale richiama il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in occasione della escussione dibattimentale, come anche il riscontro determinato da quanto osservato dagli agenti di polizia giudiziaria intervenuti, rifluito nel verbale di arresto, elementi dai quali emergeva che dell'ingresso nell'abitazione, da parte dell'imputato, la persona offesa aveva contezza solo perché avvisata da una vicina, dunque senza aver fornito alcune pregressa autorizzazione all'accesso.

A fronte di tale ricostruzione da parte del Tribunale di Teramo, fatta propria dalla Corte di appello, i motivi di ricorso sono solo reiterativi delle censure di appello, non introducono elementi di novità commisurati alla motivazione impugnata, né tanto meno deducono travisamento.

A tal riguardo va evidenziato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), anche se corredate dell'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

Per altro, anche il secondo motivo è inammissibile perché il semplice stato di agitazione, invocato dal ricorrente, come elemento caratterizzante la condotta di reato, non può determinare una infermità che faccia venir meno la capacità di intendere e di volere, non essendo un vero e proprio stato morboso (Sez. 6, n. 17305 del 20/04/2011, Angius, Rv. 250067 - 01; Sez. 2, n. 3171 del 18/11/1980, dep. 1981, Maragliano, Rv. 148338 - 01).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello de L'Aquila, con la sentenza emessa il 10 settembre 2021, riformava quanto alla pena ritenuta di giustizia la sentenza del Tribunale di Teramo, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose, nonché per resistenza a pubblico ufficiale. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al delitto di violazione di domicilio, lamentando che la sentenza impugnata non avesse tenuto in conto che l'imputato era solito pernottare nell'abitazione della persona offesa alla quale era legato da relazione sentimentale, oltre che in relazione al danneggiamento della porta di ingresso. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, censurando la sentenza che non ha tenuto in conto l'insussistenza del dolo, da escludersi a causa dello stato di forte agitazione dell'imputato al momento del fatto. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — in data 8 luglio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per genericità del primo motivo e manifesta infondatezza del secondo. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi sono entrambi inammissibili in quanto generici e possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi. Va premesso che le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato t organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tanto premesso, le doglianze in ordine al vizio di motivazione, per non aver considerato che l'imputato avrebbe avuto accesso alla abitazione in forza del legame sentimentale con la persona offesa, viene esclusa dalla Corte di appello che di fatto fa propria la logica valutazione che si legge ai foll. 1 e 2 della sentenza di primo grado. Il Tribunale richiama il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in occasione della escussione dibattimentale, come anche il riscontro determinato da quanto osservato dagli agenti di polizia giudiziaria intervenuti, rifluito nel verbale di arresto, elementi dai quali emergeva che dell'ingresso nell'abitazione, da parte dell'imputato, la persona offesa aveva contezza solo perché avvisata da una vicina, dunque senza aver fornito alcune pregressa autorizzazione all'accesso. A fronte di tale ricostruzione da parte del Tribunale di Teramo, fatta propria dalla Corte di appello, i motivi di ricorso sono solo reiterativi delle censure di appello, non introducono elementi di novità commisurati alla motivazione impugnata, né tanto meno deducono travisamento. A tal riguardo va evidenziato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), anche se corredate dell'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Per altro, anche il secondo motivo è inammissibile perché il semplice stato di agitazione, invocato dal ricorrente, come elemento caratterizzante la condotta di reato, non può determinare una infermità che faccia venir meno la capacità di intendere e di volere, non essendo un vero e proprio stato morboso (Sez. 6, n. 17305 del 20/04/2011, Angius, Rv. 250067 - 01; Sez. 2, n. 3171 del 18/11/1980, dep. 1981, Maragliano, Rv. 148338 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 46829/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris