CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e legale rappresentante pro130 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 24/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 10/03/2025 R.G.N. 333/2024;Numero registro generale 14826/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 11250/202613/01/2026 e nella camera di consiglio in riconvocazione del 2D7at a pubblicazione 27/04/2026febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appellodi Bologna ha respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA].p.a. e ha dunque confermato la pronuncia del Tribunale diRavenna, che ha rideterminato in Euro 39.693,20 l’importodovuto in relazione all’avviso di addebito INPS n. 393 20210000026429000, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e concernente ilpagamento del complessivo ammontare di Euro 40.421,08 atitolo di contributi, sanzioni e interessi per il periodo da gennaio2003 a ottobre 2005.La Corte territoriale rammenta che le società appellantihanno impugnato i verbali ispettivi del dicembre 2005,riguardanti l’arco temporale da gennaio 2003 a ottobre 2005, eche il giudizio di accertamento negativo è stato definito consentenza irrevocabile (Cass., sez. VI-L, 3 giugno 2015, n.11487), destinata ad esplicare la propria efficacia per il periodocoperto dall’avviso di addebito di cui si discute in causa.È infondata l’eccezione di prescrizione, reiterata in appello.La richiesta dell’Istituto di rigettare le domande diaccertamento negativo denota l’inequivocabile volontà diesercitare il diritto e interrompe la prescrizione anche per ilcredito dedotto nell’odierno giudizio.L’eccezione di prescrizione dev’essere poi qualificata allastregua dell’art. 2953 cod. civ. e non rileva che l’Istituto nonabbia espressamente richiamato tale disciplina: una volta chesia proposta l’eccezione di prescrizione, compete al giudice (IuraNumero registro generale 14826/2025novit curia) individuare la disciplina più appropriata, senzaN umero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 11250/2026essere vincolato dalle allegazioni delle parti. Data pubblicazione 27/04/2026La sentenza che ha definito il giudizio di accertamentonegativo investe pur sempre la sussistenza dell’obbligo dipagamento dei contributi e delinea la «corretta fisionomia delcredito dell’Ente», oramai disancorato dagli originari attiimpositivi (i verbali di accertamento) e legato unicamenteall’atto giurisdizionale «che lo ha definitivamente edinequivocabilmente accertato» (pagina 31 della sentenzaimpugnata)2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono Heras.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tre motivi, illustrati damemoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione resiste l’INPS con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioniscritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti censurano la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2943, secondo comma,e 2945, secondo comma, cod. civ., degli artt. 12 e 14 dellepreleggi, dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 199N5um,e rno r.e gistro generale 14826/2025Numero sezionale 1059/2026335, e dell’art. 116 cod. proc. civ. Numero di raccolta generale 11250/2026Data pubblicazione 27/04/2026Con riferimento ai crediti azionati con l’avviso di addebitoimpugnato nell’odierno giudizio, avrebbe errato la Corte dimerito nell’attribuire un’efficacia interruttiva permanente dellaprescrizione alle difese svolte dall’Istituto nel giudizio diaccertamento negativo promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. nel gennaio 2006 contro il verbale di accertamentodel 15 dicembre 2005, giudizio definito dalla sentenza di questaCorte recante il numero 11487 del 2015, depositata il 3 giugno2015. In virtù delle rigorose previsioni in tema di prescrizione,«non […] suscettibili di interpretazione estensiva o analogica»(pagina 7 del ricorso per cassazione), solo la domanda diaccertamento del diritto e di condanna all’adempimentol’inequivocabile volontà del titolare di esercitarlo, con un effettosostanziale di costituzione in mora dell’obbligato. Gli attidifensivi dell’Istituto, per contro, non espliciterebbero alcunarivendicazione del credito.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti si dolgono della violazione e della falsaapplicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., dell’art. 2953cod. civ. e dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 ecriticano la sentenza d’appello per aver applicato la prescrizionedecennale da actio iudicati in difetto di domanda dell’Istituto,che mai avrebbe prospettato l’operatività dell’art. 2953 cod. civ.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.), le ricorrenti denunciano, infine, violazione efalsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell’art.2953 cod. civ., dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995,dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 200Nu4m,e rno r.e gistro generale 14826/2025Numero sezionale 1059/2026124, dell’art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, Nunm.e ro7 d8i r,a ccolta generale 11250/2026convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122Da,t a pubblicazione 27/04/2026dell’art. 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 febbraio1999, n. 46, e dell’art. 474 cod. proc. civ.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per averapplicato la più lunga prescrizione connessa con l’actio iudicati,in difetto di una pronuncia di condanna passata in giudicato, eper avere arbitrariamente qualificato come atti impositivi iverbali di accertamento INPS, senza considerare cherappresentano un mero invito alla regolarizzazione e nonpossono essere perciò assimilati alle cartelle di pagamento.La già citata sentenza n. 11487 del 2015, cui la Corte dimerito ricollega l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., noncontemplerebbe alcuna statuizione di condanna e nonspecificherebbe l’entità della pretesa, risolvendosi in unaccertamento dell’astratta debenza dei contributi.Né indurrebbero a diverse conclusioni le pronunce chehanno convertito il termine breve di prescrizione in quellodecennale, nella fattispecie di rigetto di un’opposizione a cartellaesattoriale, contraddistinta pur sempre da un «contenutosostanziale di condanna» (pagina 25 del ricorso per cassazione).4.– La terza censura interpella questa Corte su unaquestione nuova, che ben può riproporsi numerose volte edesige risposte univoche, in quanto si interseca con le esigenzedi certezza dei rapporti giuridici.5.– La tematica non è stata ancora scandagliata in tutti iprofili che le odierne censure pongono in risalto.L’ordinanza n. 32727 del 16 dicembre 2025 ha disatteNusmoe role re gistro generale 14826/2025Numero sezionale 1059/2026critiche dell’Istituto contro una pronuncia d’appello, cheN uamvereo dvi ara ccolta generale 11250/2026negato efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta dDait a pubblicazione 27/04/2026rigetto dell’azione di accertamento negativo. In quel frangente,le doglianze del ricorrente si rivelavano generiche e nonscalfivano la qualificazione prescelta dalla Corte di merito inossequio ai princìpi espressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2021,n. 21799.Questa Corte, dopo aver esposto la fondamentale ratiodecidendi del rigetto del ricorso, ha poi soggiunto, conargomento di rincalzo: «Vale peraltro aggiungere che lasentenza n. 10345/2008, con la quale questa Corte ha definitol’originario giudizio di accertamento negativo del creditoprevidenziale, non può essere qualificata quale sentenza dicondanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 2953 cod. civ.» (punto7 delle Ragioni della decisione).Invero, «L’accertamento irrevocabile compiuto dalla corteterritoriale non afferisce ad un titolo esecutivo (cartella dipagamento, avviso di addebito), ma a un verbale diaccertamento e notificazione, di per sé sprovvisto di efficaciaesecutiva. Deve dunque escludersi che l’accertamento di cuitrattasi abbia funzione esecutiva, e dunque deve escludersi lasua assimilabilità a una sentenza di condanna» (punto 9 delleRagioni della decisione).6.– Il tema, lambito nell’ordinanza richiamata, richiede oradi essere esaminato ex professo, in quanto il percorsoargomentativo della sentenza d’appello ha il suo punto nodalenell’interpretazione dell’art. 2953 cod. civ e su tale aspetto siNumero registro generale 14826/2025dispiega, con dovizia di argomenti, il contraddittorioN umero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 11250/2026processuale. Data pubblicazione 27/04/20267.– Al fine di inquadrare la questione, giova ripercorrere gliapprodi oramai consolidati sulla latitudine e sulla ratio dell’art.2953 cod. civ.7.1.– Una volta che si formi il giudicato, si prescrivono indieci anni i diritti assoggettati a un termine più breve diprescrizione, in quanto cessa di avere rilievo il titolo originario(Cass., sez. lav., 3 dicembre 1999, n. 13544), oramai sostituitodal titolo giudiziale (Cass., sez. II, 1° ottobre 2025, n. 26523,sul diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioniamministrative), che vive di vita propria e autonoma.Allorché il rapporto è oramai incontrovertibile, non siapprezza più l’esigenza di una definizione sollecita, che illegislatore persegue con la fissazione di termini di prescrizionepiù brevi rispetto all’ordinario, nell’interesse dell’obbligato o apresidio di interessi generali.La conversione, proprio perché si correla a un titologiudiziale definitivo, opera con esclusivo riguardo ai dirittiriconducibili al titolo in esame (Cass., sez. lav., 10 giugno 1999,n. 5710) e non tocca i diritti maturati in un arco temporalesuccessivo al giudicato (Cass., sez. lav., 20 marzo 2013, n.6967).Per la conversione del termine di prescrizione, è dunquenecessario che i diritti appartengano al thema decidendum delgiudizio concluso con sentenza irrevocabile (Cass., sez. lav., 19marzo 2004, n. 5582).Numero registro generale 14826/2025È il provvedimento giudiziale definitivo che assurge aN umero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 11250/2026discrimine (Cass., sez. lav., 24 gennaio 2018, n. 1774), anchDeat a pubblicazione 27/04/2026quando la definitività scaturisca da una pronuncia di rito, comequella di tardività del ricorso o di inammissibilitàdell’impugnazione (Cass., sez. V, 19 settembre 2024, n. 25222,e 22 marzo 2019, n. 8105).Non rileva, per contro, il mero decorso del termine perl’impugnazione di un atto, in quanto produce l’unico effettodell’irretrattabilità del credito, senza dare àdito alla conversionesancita dall’art. 2953 cod. civ. (Cass., S.U., 17 novembre 2016,n. 23397).La conversione del termine che promana dall’actio iudicatiha come requisito indefettibile un titolo giudiziale definitivo edè il «prodotto delle garanzie del processo giurisdizionale, datedalla chance di contraddittorio e di difesa dinanzi al giudice edalla stessa decisione del giudice, organo terzo» (Cass., S.U.,11 novembre 2021, n. 33408, punto 14 delle Ragioni delladecisione).Dopo l’instaurazione di una controversia, «nulla sarà piùcome prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sonoconcretamente e incontestabilmente definiti dal comando delgiudice terzo» (Cass., S.U., 10 dicembre 2009, n. 25790, inmotivazione).8.– Nelle coordinate appena descritte si colloca la questioneoggi sottoposta al vaglio di questa Corte.Le ricorrenti propugnano un’interpretazione restrittivadell’art. 2953 cod. civ. e ritengono imprescindibile unapronuncia definitiva che sia stricto sensu di condanna. Requisitoche difetterebbe a fronte di una pronuncia defiNnuimteivroa re gistro generale 14826/2025Numero sezionale 1059/2026sull’impugnazione del verbale di accertamento. Numero di raccolta generale 11250/2026Data pubblicazione 27/04/2026La ricostruzione, tratteggiata nel ricorso e nella memoriaillustrativa, fa leva su una pluralità di elementi, letterali esistematici.8.1.– In primo luogo, la sentenza passata in giudicatodetermina la conversione del termine di prescrizione soloquando sia di condanna e consista in un provvedimentogiudiziale definitivo che imponga l’esecuzione della prestazionedovuta. Dall’àmbito di applicabilità della norma esulano dunquele sentenze di mero accertamento (Cass., sez. lav., 26 gennaio2017, n. 2003) e le sentenze costitutive (Cass., sez. II, 31maggio 1990, n. 5121).In tal senso milita il dato letterale, che delinea l’art. 2953cod. civ. come «fattispecie legale singolare e di strettainterpretazione» (sentenza n. 33408 del 2021, cit., punto 15.1.delle Ragioni della decisione), destinata a non trovareapplicazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, oltre i casi e itempi previsti dal legislatore (Cass., sez. III, 30 maggio 1980,n. 3561).Sul versante sistematico, si evidenzia che soltanto ilprovvedimento di condanna attesta in modo irrefutabilel’effettiva volontà di attuazione dell’interesse del creditore edetermina una situazione antitetica rispetto a quellacontraddistinta dall’inerzia del creditore.8.2.– Nella medesima, più rigorosa, prospettiva, si afferma,inoltre, che la sentenza passata in giudicato incide sullaconversione del termine di prescrizione solo quando accertidefinitivamente l’esistenza e l’entità del credito, svincolandoloNumero registro generale 14826/2025dall’atto amministrativo presupposto (Cass., sez. II, 26N umero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 11250/2026novembre 2025, n. 30959, in materia di opposizione Daat a pubblicazione 27/04/2026ordinanza ingiunzione emessa per violazioni del codice dellastrada).Accertamento che i ricorrenti escludono si possa ravvisarenel caso di specie.8.3.– Né varrebbe obiettare che la sentenza passata ingiudicato di rigetto dell’opposizione a cartella esattorialedetermina la conversione del termine breve di prescrizione inquello decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. (Cass., sez. lav.,15 luglio 2021, n. 20261).In tale ipotesi, permane pur sempre il legame con unapronuncia di condanna, in quanto il giudizio non è circoscrittoalla domanda di mero accertamento negativo proposta dalcontribuente, ma ha ad oggetto anche la domanda di condannaproposta dall’attore in senso sostanziale.Il diritto dell’Istituto, pertanto, non rinviene più il suo titolonella cartella, ma si fonda sul provvedimento che lo hadefinitivamente e inequivocabilmente accertato. In questacaratteristica risiede la giustificazione della conversione deltermine, giustificazione che non si può trasporre all’ipotesi diuna pronuncia definitiva di rigetto dell’opposizione contro unverbale di accertamento.9.– Ad opposte conclusioni pervengono la Corte d’appello diBologna e il controricorrente, che ascrivono a una siffattapronuncia l’effetto di convertire il termine di prescrizione.Numero registro generale 14826/2025In tale percorso, si possono ponderare le particolarità deNl umero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 11250/2026giudizio instaurato e il più pregnante rilievo che, nell’evoluzionDeat a pubblicazione 27/04/2026della giurisprudenza, riveste l’art. 2953 cod. civ.9.1.– L’applicabilità di tale previsione si riconnette,anzitutto, alla peculiare natura del giudizio d’impugnazione deiverbali di accertamento, che non si atteggia come «un giudizioimpugnatorio, circoscritto alla verifica dei vizi dell’atto, mainveste, in una prospettiva più ampia, il rapporto che s’instauratra le parti, implicando il sorgere di pretese e di obblighi, tra loroindissolubilmente connessi» (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2026,n. 413, punto 1.2. delle Ragioni della decisione; negli stessitermini, Cass., sez. lav., 30 marzo 2026, n. 7686, punto 2.2.delle Ragioni della decisione).È questa peculiarità che radica l’interesse a proporre azionedi accertamento negativo delle risultanze del verbale, perneutralizzare le conseguenze pregiudizievoli che taleaccertamento può produrre nella sfera giuridica dell’obbligato(Cass., sez. lav., 9 ottobre 2025, n. 27132, quanto al rischio direcuperi contributivi).All’ipotesi in esame si attaglierebbero, pertanto, leconsiderazioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno svoltoin ordine al giudizio tributario, al fine di riconoscere l’operativitàdelle disposizioni sull’actio iudicati: «il contribuente che impugniun provvedimento impositivo o sanzionatorio è sostanzialmenteun convenuto che resiste alla domanda dell’ufficio finanziario(attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizioche rigetta il ricorso del contribuente non è limitato allapronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente,ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente ancheimplicito, costituito dalla condanna al pagamento dell’impostadovuta o della sanzione irrogata con l’atto impugNnuamteoro» re gistro generale 14826/2025Numero sezionale 1059/2026(sentenza n. 25790 del 2009, cit., in motivazione). Numero di raccolta generale 11250/2026Data pubblicazione 27/04/2026In ultima analisi, l’accertamento definitivo sul rapportosostanziale, anche quando le pretese consequenziali, giàenucleate nei loro elementi costitutivi, siano specificate soltantoin séguito nel quantum, implicherebbe il sorgere di una nuova edistinta azione per far valere tali pretese, soggetta allaprescrizione decennale.9.2.– In secondo luogo, potrebbe soccorrere la forzaespansiva dell’art. 2953 cod. civ., oggi affrancato dalla necessitàdi una previa statuizione di condanna, passibile di esecuzioneforzata.Per giurisprudenza costante, la sentenza penale di condannagenerica dell’imputato al risarcimento del danno da liquidare insede civile a favore della persona offesa che sia parte civile,«pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisceuna statuizione autonoma contenente l’accertamentodell’obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successivadeterminazione del quantum» (Cass., sez. III, 18 giugno 2019,n. 16289, punto 4.1. del Considerato; nello stesso senso, Cass.,sez. III, 14 agosto 2025, n. 23295, punto 8 dei Motivi delladecisione).Sin da epoca risalente (Cass., S.U., 16 ottobre 1958, n.3292), questa Corte ha ribadito che anche la statuizione diresponsabilità del debitore, chiamata a compenetrarsi con lasuccessiva determinazione del danno, fonda l’applicabilitàdell’art. 2953 cod. civ. all’azione diretta a quantificare ilpregiudizio patito.Si prescrive, dunque, in dieci anni la successiva azioneN uvmoelrtoa re gistro generale 14826/2025Numero sezionale 1059/2026alla quantificazione del danno (Cass., sez. III, 19 febbraioNu m2e0ro0 d9i r,a ccolta generale 11250/2026n. 4054). Data pubblicazione 27/04/2026Soggiace alla prescrizione decennale (art. 2953 cod. civ.), enon più a quella quinquennale (art. 2947 cod. civ.), anchel’azione di risarcimento dei danni arrecati da un provvedimentoamministrativo illegittimo, allorché l’illegittimità sia stataacclarata da una pregressa sentenza passata in giudicato erappresenti la fonte del danno di cui poi si chiede il risarcimento(Cass., sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 430, punto 3.4. delleRagioni della decisione).La conversione del termine di prescrizione può dunquecorrispondere anche a una pronuncia irrevocabile diaccertamento o costitutiva su un profilo che ha immediataincidenza sulla pretesa successivamente azionata.Una diversa lettura condurrebbe a ritenere tamquam nonesset quell’accertamento irretrattabile che prelude allasuccessiva determinazione del credito e che a quelladeterminazione è indissolubilmente congiunto.A tali conclusioni non sarebbe d’ostacolo l’irrilevanza dellesentenze di mero accertamento, che questa Corte affermaquando non intercorre alcun nesso tra l’accertamento el’indiscutibilità di una pretesa distinta e autonoma.Tale principio è stato enunciato nella fattispecie peculiare diun accertamento definitivo sul vincolo di subordinazione, chenon involgeva in alcun modo il credito vantato, riguardante ledifferenze retributive (sentenza n. 2003 del 2017, cit.): il diritto,della cui prescrizione allora si discuteva, esulava dal themaNumero registro generale 14826/2025decidendum della controversia sulla subordinazione definita conN umero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 11250/2026il crisma del giudicato. Data pubblicazione 27/04/20269.3.– In questa diversa chiave ricostruttiva, alla scelta dipromuovere un giudizio e di conseguire un nuovo e stabileassetto degli interessi fa riscontro il più lungo termine diprescrizione delle pretese che a vario titolo hanno la loroineludibile genesi nei rapporti consacrati nel giudicato.Per questa via, si valorizzerebbe la novità che ilsopravvenire del giudicato rappresenta, quale regola destinataa plasmare i diritti e gli obblighi delle parti.Tale novità si riscontrerebbe anche nell’àmbitodell’impugnazione dei verbali di accertamento: la definitivitàdella pronuncia, lungi dall’essere un flatus vocis, renderebbeindiscutibili le pretese che l’accertamento contestato sottende egià prefigura nei loro tratti essenziali.A tale riguardo, si deve rimarcare che proprio l’autorità delgiudicato, come accertamento intangibile della pretesa, fondal’operatività della conversione «anche nei confronti di unsoggetto rimasto estraneo al processo nel quale è statapronunciata la sentenza passata in giudicato (a meno che nontrattasi di diritti che non furono oggetto di valutazione o didecisione)» (Cass., sez. III, 13 dicembre 1993, n. 12253, inmotivazione).Né l’interpretazione adombrata travalicherebbe i limititracciati dall’art. 2953 cod. civ., in quanto presupporrebbe laverifica della congruenza tra i diritti sottoposti al più lungotermine di prescrizione e l’àmbito oggettivo del giudicato.Numero registro generale 14826/202510.– Le opzioni ermeneutiche che si profilano sui temNi umero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 11250/2026dibattuti trascendono la specificità della materia contributiva Deat a pubblicazione 27/04/2026si rivelano foriere di implicazioni sistematiche più ampie.Le questioni meritano, pertanto, di essere trattate inpubblica udienza e di essere approfondite con l’apporto dellaProcura Generale e della discussione fra le parti. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo per la trattazionein pubblica udienza delle questioni indicate in motivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 13 gennaio 2026 e del 27 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese