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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 36760/2022

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e IE)% DECRETO Rep. sul ricorso 24991-2019 proposto da: Od. [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in proprio , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata presso il [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2022 [OSCURATO:EMAIL], che la 97 rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2035/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/05/2019; R.G.N. 24991/ 2019 letto l'atto di Rinuncia - sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - depositato telematicamente in data 13 dicembre 2022; rilevato che il predetto atto risulta altresì firmato digitalmente per adesione dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e IE)% DECRETO Rep. sul ricorso 24991-2019 proposto da: Od. [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in proprio , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata presso il [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2022 [OSCURATO:EMAIL], che la 97 rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2035/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/05/2019; R.G.N. 24991/ 2019 letto l'atto di Rinuncia - sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - depositato telematicamente in data 13 dicembre 2022; rilevato che il predetto atto risulta altresì firmato digitalmente per adesione dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorn
Decreto Cassazione n. 36760/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris