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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29104/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18433/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] VENETO n.248/2023 depositata i l 06/03/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] All’esito di indagini fiscali, veniva ricostruito il percorso che conduceva ingenti somme dal conto corrente della Onlus di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era tesoriere ai conti correnti suo e della moglie, utilizzando poi le somme per esigenze personali, come la ristrutturazione di un bene personale in Trieste.

Sull’equiparazione dei proventi illeciti ai redditi diversi, per l’anno di imposta 2012 veniva contestato il maggior reddito non esposto, con atto impositivo notificato il 5 dicembre 2018.

In ragione degli elementi emersi nel corso delle indagini tributarie, venivano incardinati nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] i procedimenti penali n. 8156/2016 avanti il Tribunale di Venezia e n. 1674/2016 presso la Procura della Repubblica di Trieste.

L’atto impositivo, avversato dal contribuente accertato sig. [OSCURATO:PERSONA], veniva annullato dal giudice di primo grado, con sentenza confermata in appello sul punto specifico, perché l’Agenzia delle entrate non aveva dato la prova della presentazione della denuncia penale, ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento tributario.

Il ricorso incidentale d’appello -proposto dalla parte contribuente integramente vittoriosa e radicato sui motivi non accolti in primo grado, quale la mancanza di contraddittorio preventivo- veniva dichiarato assorbito e, comunque, dichiarato inammissibile perché confuso nella sua esposizione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidato ad unico motivo di doglianza, cui replica il contribuente Sig. [OSCURATO:PERSONA], interponendo altresì ricorso incidentale affidato ad unico motivo e con riproposizione dei motivi d’appello non esaminati.

CONSIDERATO

1. Viene proposto unico motivo di ricorso principale.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso principale si solleva censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1972, nonché dell’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015, nonché dell’art. 2697 del codice civile e, infine, dell’art. 115 del codice di procedura civile.

Nella sostanza si critica la sentenza impugnata per aver richiesto la prova della presentazione della denuncia in sede penale ai fini di poter fruire del raddoppio dei termini per l’emanazione dell’atto impositivo.

2. Il motivo è fondato.

A pag. 7 del ricorso per cassazione viene riportato lo stralcio di pag. 4 delle controdeduzioni erariali proposte in primo grado di giudizio, ove si evidenziano gli estremi dei procedimenti penali scaturiti a seguito della denuncia per i fatti penalmente rilevanti, emersi nel corso delle indagini tributarie a carico del contribuente [OSCURATO:PERSONA].

Un tanto deve ritersi sufficiente ai fini della prova della denuncia.

2.1. Ed infatti, è stato affermato che in tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga deitermini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinaritermini di acce rtamento; tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini delraddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono (cfr., da ultimo, Cass.T., n. 22902/2025).

A questo principio non si è attenuta la sentenza in scrutinio, donde il ricorso principale è fondato e merita accoglimento.

3. Deve quindi ora essere esaminato il ricorso incidentale, fondato su unico motivo.

3.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 del codice di procedura civile per motivazione parvente, in violazione dell’art. 132 del medesimo codice di rito, nonché dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e per violazione del contraddittorio preventivo.

Nella sostanza si lamenta assenza di motivazione, laddove la sentenza in scrutinio non ha spiegato perché il ricorso incidentale d’appello, dichiarato assorbito, dovesse ritenersi posto “in modo vago ed impreciso”.

Altresì, si ripropongono le censure non esaminate nel predetto appello incidentale, a cominciare dalla violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

4. Il ricorso incidentale è inammissibile, laddove non intercetta le rationes decidendidella sentenza in scrutinio.

4.1. Se da un lato il collegio di secondo grado liquida sbrigativamente gli argomenti evidenziati in primo grado e non valorizzati dal collegio di prossimità, dall’altro dichiara assorbito il ricorso incidentale, proposto dal contribuente integramente vittorioso in primo grado, la cui legittimazione all’appello può essere solo condizionata all’accoglimento delle domande avversarie, donde risorge il suo interesse a vedere esaminati i motivi assorbiti in primo grado.

Tuttavia, laddove l’appello principale sia rigettato, com’è stato nel caso all’esame, non residua legittimazione ad agire per proporre impugnazione autonoma, non essendovi capi di soccombenza, in disparte la valutazione non motivata sulle ragioni di vaghezza di un’impugnazione, comunque non sorretta da interesse autonomo (Cfr. Cass.

T., n. 102/2025).

Il collegio d’appello, dunque, prima di un giudizio sulla chiarezza dei motivi di appello incidentale, ne ha rilevato la carenza di interesse in ragione del rigetto dell’appello principale, in assenza di interesse autonomo, essendo risultato il contribuente pienamente vittorioso in primo grado.

E questa autonoma ratio decidendi non è stata aggredita con autonomo motivo di ricorso incidentale per cassazione.

Peraltro, ed in ogni caso, è già stato affermato che il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass.

T., n. 29662/2023).

5. In definitiva, il ricorso principale è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi, mentre il ricorso incidentale dev’essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M La corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto –Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18433/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] VENETO n.248/2023 depositata i l 06/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] All’esito di indagini fiscali, veniva ricostruito il percorso che conduceva ingenti somme dal conto corrente della Onlus di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era tesoriere ai conti correnti suo e della moglie, utilizzando poi le somme per esigenze personali, come la ristrutturazione di un bene personale in Trieste. Sull’equiparazione dei proventi illeciti ai redditi diversi, per l’anno di imposta 2012 veniva contestato il maggior reddito non esposto, con atto impositivo notificato il 5 dicembre 2018. In ragione degli elementi emersi nel corso delle indagini tributarie, venivano incardinati nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] i procedimenti penali n. 8156/2016 avanti il Tribunale di Venezia e n. 1674/2016 presso la Procura della Repubblica di Trieste. L’atto impositivo, avversato dal contribuente accertato sig. [OSCURATO:PERSONA], veniva annullato dal giudice di primo grado, con sentenza confermata in appello sul punto specifico, perché l’Agenzia delle entrate non aveva dato la prova della presentazione della denuncia penale, ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento tributario. Il ricorso incidentale d’appello -proposto dalla parte contribuente integramente vittoriosa e radicato sui motivi non accolti in primo grado, quale la mancanza di contraddittorio preventivo- veniva dichiarato assorbito e, comunque, dichiarato inammissibile perché confuso nella sua esposizione. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidato ad unico motivo di doglianza, cui replica il contribuente Sig. [OSCURATO:PERSONA], interponendo altresì ricorso incidentale affidato ad unico motivo e con riproposizione dei motivi d’appello non esaminati. CONSIDERATO 1. Viene proposto unico motivo di ricorso principale. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso principale si solleva censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1972, nonché dell’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015, nonché dell’art. 2697 del codice civile e, infine, dell’art. 115 del codice di procedura civile. Nella sostanza si critica la sentenza impugnata per aver richiesto la prova della presentazione della denuncia in sede penale ai fini di poter fruire del raddoppio dei termini per l’emanazione dell’atto impositivo. 2. Il motivo è fondato. A pag. 7 del ricorso per cassazione viene riportato lo stralcio di pag. 4 delle controdeduzioni erariali proposte in primo grado di giudizio, ove si evidenziano gli estremi dei procedimenti penali scaturiti a seguito della denuncia per i fatti penalmente rilevanti, emersi nel corso delle indagini tributarie a carico del contribuente [OSCURATO:PERSONA]. Un tanto deve ritersi sufficiente ai fini della prova della denuncia. 2.1. Ed infatti, è stato affermato che in tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga deitermini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinaritermini di acce rtamento; tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini delraddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono (cfr., da ultimo, Cass.T., n. 22902/2025). A questo principio non si è attenuta la sentenza in scrutinio, donde il ricorso principale è fondato e merita accoglimento. 3. Deve quindi ora essere esaminato il ricorso incidentale, fondato su unico motivo. 3.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 del codice di procedura civile per motivazione parvente, in violazione dell’art. 132 del medesimo codice di rito, nonché dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e per violazione del contraddittorio preventivo. Nella sostanza si lamenta assenza di motivazione, laddove la sentenza in scrutinio non ha spiegato perché il ricorso incidentale d’appello, dichiarato assorbito, dovesse ritenersi posto “in modo vago ed impreciso”. Altresì, si ripropongono le censure non esaminate nel predetto appello incidentale, a cominciare dalla violazione del contraddittorio endoprocedimentale. 4. Il ricorso incidentale è inammissibile, laddove non intercetta le rationes decidendidella sentenza in scrutinio. 4.1. Se da un lato il collegio di secondo grado liquida sbrigativamente gli argomenti evidenziati in primo grado e non valorizzati dal collegio di prossimità, dall’altro dichiara assorbito il ricorso incidentale, proposto dal contribuente integramente vittorioso in primo grado, la cui legittimazione all’appello può essere solo condizionata all’accoglimento delle domande avversarie, donde risorge il suo interesse a vedere esaminati i motivi assorbiti in primo grado. Tuttavia, laddove l’appello principale sia rigettato, com’è stato nel caso all’esame, non residua legittimazione ad agire per proporre impugnazione autonoma, non essendovi capi di soccombenza, in disparte la valutazione non motivata sulle ragioni di vaghezza di un’impugnazione, comunque non sorretta da interesse autonomo (Cfr. Cass. T., n. 102/2025). Il collegio d’appello, dunque, prima di un giudizio sulla chiarezza dei motivi di appello incidentale, ne ha rilevato la carenza di interesse in ragione del rigetto dell’appello principale, in assenza di interesse autonomo, essendo risultato il contribuente pienamente vittorioso in primo grado. E questa autonoma ratio decidendi non è stata aggredita con autonomo motivo di ricorso incidentale per cassazione. Peraltro, ed in ogni caso, è già stato affermato che il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass. T., n. 29662/2023). 5. In definitiva, il ricorso principale è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi, mentre il ricorso incidentale dev’essere dichiarato inammissibile. P.Q.M La corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto –Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo