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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02079/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano del 9 marzo 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, e 625 n. 2 cod. proc. pen. (escluse le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 7 cod. pen.) e condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 750,00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando tre motivi.

Con il primo assume la manifesta illogicità della motivazione a norma dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. laddove la Corte territoriale ha escluso che terze persone avessero forzato la serratura dell'autovettura e si siano impossessate del denaro dello Shishkov e che la sottrazione del denaro vi sia stata proprio quando il ricorrente è entrato nell'autovettura.

Con il secondo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 604 comma 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale confermato la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. peraltro con riferimento ad una condotta diversa da quella ritenuta in primo grado.

Con il terzo motivo deduce che al ricorrente dovevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche e non doveva essere applicato l'aumento di pena previsto per la recidiva e comunque la pena doveva essere determinata prendendo le mosse dal minimo edittale.

La difesa dell'imputato ha depositato memoria.

3. Il ricorso è inammissibile.

I primi due motivi, oltre a reiterare le medesime censure già svolte in sede di appello e disattesi dal giudice di secondo grado con motivazione logica e scevra da aporie logiche, di fatto sollecitano una rivisitazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Del pari inammissibile è la terza censura atteso che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente motivato in ragione della gravità dei fatti e della mancanza di elementi favorevoli di valutazione.

Del pari è stato congruamente motivato il rigetto dell'esclusione della recidiva qualificata, atteso che la consumazione del reato de quo è sintomatica di una particolare propensione al delitto in continuità con i fatti di cui alle precedenti condanne.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano del 9 marzo 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, e 625 n. 2 cod. proc. pen. (escluse le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 7 cod. pen.) e condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 750,00 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando tre motivi. Con il primo assume la manifesta illogicità della motivazione a norma dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. laddove la Corte territoriale ha escluso che terze persone avessero forzato la serratura dell'autovettura e si siano impossessate del denaro dello Shishkov e che la sottrazione del denaro vi sia stata proprio quando il ricorrente è entrato nell'autovettura. Con il secondo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 604 comma 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale confermato la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. peraltro con riferimento ad una condotta diversa da quella ritenuta in primo grado. Con il terzo motivo deduce che al ricorrente dovevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche e non doveva essere applicato l'aumento di pena previsto per la recidiva e comunque la pena doveva essere determinata prendendo le mosse dal minimo edittale. La difesa dell'imputato ha depositato memoria. 3. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi, oltre a reiterare le medesime censure già svolte in sede di appello e disattesi dal giudice di secondo grado con motivazione logica e scevra da aporie logiche, di fatto sollecitano una rivisitazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Del pari inammissibile è la terza censura atteso che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente motivato in ragione della gravità dei fatti e della mancanza di elementi favorevoli di valutazione. Del pari è stato congruamente motivato il rigetto dell'esclusione della recidiva qualificata, atteso che la consumazione del reato de quo è sintomatica di una particolare propensione al delitto in continuità con i fatti di cui alle precedenti condanne. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i
Sentenza Cassazione n. 02079/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris