CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 ottobre 1991
Cassazione n. 08499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO ha concluso con atto scritto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza resa in abbreviato dal Tribunale di Mantova, con la quale SALVETTI Omar, assolto dal reato di violenza privata ai danni di MORELLI Olga [capo G)], era stato condannato per ricettazione di una bicicletta di provenienza furtiva [capo A), accertato il 7/8/2017]; per un triplice tentativo di furto aggravato, mediante effrazione di tre vani garage di altrettante abitazioni contigue [capo B), commesso il 23/9/2017]; per il furto di un trapano dal garage di pertinenza di un'abitazione, aggravato dall'effrazione [capo C), commesso il 23/9/2017]; per il furto di una bicicletta del valore di oltre duemila euro dalla cantina di un'abitazione, aggravato dall'effrazione [capo D), commesso il 14/1/2018)]; per il furto di sei chiavi inglesi da un capannone, aggravato dall'effrazione [capo E), commesso il 1/8/2018] e per un tentativo di furto, presso lo stesso capannone di cui al capo E), con l'aggravante dell'effrazione [capo F), commesso il 11/8/2018], ritenuta la continuazione e considerato più grave il furto di cui al capo D), concesse le generiche equivalenti sulle contestate aggravanti e la recidiva, lo ha assolto anche dal reato di cui al capo C) [erroneamente indicato in capo B), nel dispositivo], rideterminando la pena e confermando nel resto. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato e alla valenza probatoria alle stesse assegnata dai giudici territoriali. In particolare, il deducente contesta che tale riferito avesse contenuto confessorio, rilevando uno stravolgimento motivazionale per il quale si continuerebbe a insistere nel voler ritenere provato un fatto sulla scorta di affermazioni di segno completamente diverso. Quanto alla ritenuta utilizzabilità, poi, la difesa rileva che a tal fine, anche in ipotesi di giudizio abbreviato, è pur sempre necessaria la spontaneità delle dichiarazioni auto incriminanti, nella specie insussistente, essendo state esse sollecitate dagli organi accertatori. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, in relazione alla censura di carenza del ragionamento giustificativo della sentenza appellata: la Corte territoriale avrebbe preso in considerazione solo l'aspetto riguardante il denunciato pregiudizio nei confronti dell'imputato, tralasciando le censure specifiche con le quali si erano denunciate carenze investigative, logiche e motivazionali. Con il terzo motivo, poi, la difesa ha dedotto il vizio di omessa motivazione, con riferimento alla censura inerente al prospettato ragionevole dubbio circa la sussistenza del reato di ricettazione di cui al capo A), essendosi la Corte semplicemente limitata a convalidare il ragionamento del primo giudice, traendo la prova della responsabilità dal mero possesso del bene e quella dell'elemento psicologico da deduzione basata su una inammissibile inversione dell'onere probatorio.Infine, con il quarto motivo, ha dedotto analogo vizio, questa volta avuto riguardo al reato sub D), rispetto al quale denuncia la mancata valorizzazione dell'esito negativo della perquisizione del 4/6/2018. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare, va osservato quanto segue in ordine alla procedibilità dei reati di cui ai capi E) ed F) della imputazione. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (posticipata al 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 162/2022), è stato modificato l'art. 624, c. 3, cod. pen., cosicché tale reato è oggi procedibile a querela di parte. Tuttavia, non deve attendersi la decorrenza dei tre mesi dalla data di entrata in vigore del d. I. 150/2022 (il cui art. 85, come modificato dalla legge di conversione n. 199/2022, statuisce che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato»). Infatti, a prescindere dalla verifica della esistenza in atti di una querela, pur richiamata dai giudici territoriali, deve applicarsi il principio già più volte affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), in base al quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente". Sicchè, il mutato regime di procedibilità del reato non rileva e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con riferimento a tali reati. 3. Ciò premesso, la Corte d'appello, nell'esaminare i motivi del gravame (che costituiscono doglianze sostanzialmente riproposte in questa sede, senza un effettivo confronto con i motivi della decisione censurata), ha rilevato, quanto alla utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato nella fase delle indagini preliminari, che la parte aveva optato per il rito abbreviato, la invocata sanzione processuale operando solo per il dibattimento, tenuto altresì conto che esse erano state confermate in sede di interrogatorio di garanzia. Quanto alla doglianza inerente al delitto di ricettazione, poi, i giudici dell'appello hanno precisato che la persona offesa aveva riconosciuto la sua bicicletta in una foto postata in un annuncio di vendita girato da un amico, fornendo in querela un'ampia descrizione del bene, riconosciuto anche dal fratello, come riferito dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni; questa, peraltro, circa un mese dopo la denuncia, aveva incontrato l'imputato, indicatogli dal fratello, lo aveva affrontato e gli aveva mostrato la foto dell'annuncio, apprendendo direttamente dal SALVETTI che quest'ultimo aveva ricevuto la bicicletta da un soggetto di nazionalità marocchina e che l'aveva venduta perché ciò faceva di mestiere.Nessun accertamento ulteriore si imponeva, dal momento che il bene è stato riconosciuto dalla persona offesa e da altre due persone e che lo stesso imputato ne aveva ammesso la detenzione, pur asserendo di ignorarne la provenienza illecita, versione non persuasiva, sia per la genericità dell'affermazione, fatta senza riferimenti spazio-temporali o altri elementi atti a circostanziarla; ma anche per le imprecisioni sui pochi dati riferiti (dopo aver detto alla persona offesa di aver ricevuto la bici da un uomo di nazionalità marocchina, il SALVETTI, in sede di interrogatorio, aveva affermato di averla avuta in conto vendita da un cittadino rumeno). Quanto, poi, ai tre episodi di tentativo di furto di cui al capo B), la condotta posta in essere aveva integrato gli estremi del tentativo punibile, atteso che l'effrazione delle serrature e delle maniglie delle porte d'ingresso dei garages delle tre persone offese, adiacenti alle rispettive abitazioni, in uno con l'orario notturno, erano elementi indicativi della idoneità ed univocità degli atti posti in essere, da attribuirsi con certezza all'imputato, alla luce del sicuro riconoscimento fotografico operato da ciascuna delle persone offese. Peraltro, l'intento furtivo era stato riconosciuto dallo stesso SALVETTI, allorquando aveva ammesso, in sede di spontanee dichiarazioni che, nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2017, aveva cercato di introdursi in quei luoghi per cercare qualcosa da rivendere, ribadendo la dichiarazioni anche in sede di interrogatorio di garanzia. Né poteva riconoscersi l'assorbimento del capo C) nel tentativo di furto posto in essere ai danni della stessa persona offesa STEFANI Bruno, a ragione dell'unicità della querela: la persona offesa, infatti, aveva chiarito di essersi accorto del tentativo di effrazione nel garage il 23 mattina e del furto del trapano solo due giorni dopo, con un'ulteriore effrazione del nottolino della porta di accesso, avendo così riferito di due distinti episodi avvenuti rispettivamente nella notte tra il 22 e il 23 (il tentativo di furto) e in quella a cavallo tra il 24 e il 25 (il furto del trapano). Tuttavia, con riferimento a quest'ultima condotta, la Corte territoriale ha . ritenuto la prova non certa, poiché l'individuazione del SALVETTI era stata frutto di una deduzione, egli non essendo stato visto dalla persona offesa e non avendo neppure ammesso i fatti, a differenza dei tentativi di furto. I giudici d'appello, inoltre, hanno ritenuto provato il tentativo di furto di cui al capo D), rilevando che la persona offesa, nella querela presentata, aveva descritto la condotta di due persone, poi fuggite in auto, avvenuta il 13 gennaio 2018 e il rinvenimento di una leggera forzatura della porta della cantina, ma anche il diverso episodio accaduto il successivo 14 gennaio, relativo al furto di una bicicletta sottratta da quella stessa cantina. La bici era peraltro legata al muro e la porta d'ingresso della cantina chiusa a chiave, l'accesso all'interno essendo stato assicurato da una nuova forzatura della porta. L'episodio era caduto sotto l'osservazione del teste oculare CORSI, il cui riferito è stato ritenuto attendibile e non inficiato dalla definizione del locale quale garage e non come cantina. Il teste aveva visto il SALVETTI grazie alla illuminazione proveniente da un lampione e lo aveva riconosciuto in fotografia. Irrilevante, poi, è stata considerata la circostanza che il bene non fosse stato rinvenuto quando, a distanza di circa sei mesi, era stata effettuata una perquisizione. Anche il motivo inerente ai capi E) ed F) è stato rigettato, la prova della sottrazione delle sei chiavi inglesi essendo stata tratta dalle immagini acquisite dalla foto trappola installata dalla persona offesa, come riferito in sede di denuncia-querela. L'imputato, infatti, era stato visto mentre si aggirava per il capannone con il telefono cellulare in modalità torcia, non avendo i giudici territoriali dato credito alla tesi difensiva che lo voleva impegnato nella ricerca del proprio cane: il sensore della foto trappola, infatti, non aveva immortalato l'animale, ma solo il SALVETTI e il capannone non era facilmente accessibile, siccome dotato di pesante saracinesca con chiavistello, sicché l'animale non poteva esservisi introdotto, come asserito dall'imputato. Infine, i giudici del gravame hanno ritenuto infondate le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, non potendo l'imputato beneficiare della sospensione condizionale della pena, in ragione dell'entità di quella irrogata con le precedenti condanne e neppure poteva il bilanciamento tra gli elementi circostanziali estendersi sino alla prevalenza delle generiche sull'aggravante e sulla recidiva, ostandovi l'art. 69, ultimo comma, cod. proc. pen. 3. I motivi sono tutti manifestamente infondati. 3.1. Quanto al primo, vale a dire quello avente a oggetto il punto della decisione sulla eccezione riguardante le dichiarazioni rese dall'imputato, oltre a rilevarsi la coerenza del decisum con i principi più volte affermati in sede di legittimità, deve pure richiamarsi la conclusiva circostanza, correttamente evidenziata nella sentenza impugnata, che il SALVETTI aveva ribadito quelle confessioni anche in sede di interrogatorio di garanzia. Sul punto, si è più volte precisato, infatti, che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. (sez. 5, n. 13917 del 16/2/2017, Pernicola, Rv. 269598; n. 18048, del 1/2/2018, S., Rv. 273745; n. 32015 del 15/3/2018, Carlucci, Rv. 273642), purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (sez. 1, n. 15197 del 8/11/2019, dep. 2020, Fomaro, Rv. 279125, in cui motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore; sez. 3, n. 20466 del 3/4/2019, S., RV. 275752; sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242). Peraltro, in questa sede rileva anche l'ulteriore principio affermato con riferimento all'apprezzamento della spontaneità del riferito: tali dichiarazioni, infatti, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche qualora l'indagato si rifiuti di sottoscrivere il verbale in cui sono contenute, non potendosi da ciò solo desumere la loro non spontaneità, ed essendo invece necessario che, a sostegno di tale prospettazione, siano dedotti dalla difesa elementi concreti (sez. 3, n. 9354 del 8/1/2020, C., Rv. 278639). Nella specie, tali elementi concreti non sono stati dedotti e la difesa ha pure tralasciato di considerare la circostanza che quelle dichiarazioni erano state confermate in sede assistita, argomento che toglie rilevanza ad ogni prospettazione circa l'eventuale inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni. Sul punto, ancora una volta, in base al diritto vivente, può ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416 che riprende Sez. U, Tammaro, n. 16/2000; ma anche sez. 4, n. 18232 del 12/4/2016, Madafferi, Rv. 266644). 3.2. Anche i restanti motivi sono manifestamente infondati, oltre che per genericità, anche perché si traducono in una inammissibile sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio, esaminato dai giudici del doppio grado in maniera conforme, con tutte le conseguenti ricadute sulla natura del sindacato sull'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell'imputato, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), né nella sollecitazione a ottenere da questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione. Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218) e ricordare che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). Le stesse asserite incongruenze sono state esaminate dalla Corte d'appello e ritenute irrilevanti alla stregua di un ragionamento del tutto logico e senza contraddizioni, anche con riferimento alla circostanza che la perquisizione operata a distanza di mesi non aveva consentito di rinvenire il bene sottratto di cui al capo E) della imputazione. La mancata riqualificazione della condotta di ricettazione in quella di incauto acquisto è stata congruamente giustificata dai giudici del merito e tale motivazione si pone in termini coerenti con i principi di diritto sul punto (sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897, in cui si è affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla res siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre). Cosicché, risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (sez. 2, n. 37775 del 1/6/2016, 13ertolini, Rv. 268085; n. 52271 del 10/1172016, Agyemang, Rv. 268643; n. 20193 del 19/4/2017, Kebe, Rv. 270120). 4. Alla inammissibilità segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di esonero in relazione alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 5. Infine, deve procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata con riferimento alla indicazione del capo per il quale è intervenuta assoluzione, trattandosi del capo C), come da motivazione e imputazione, e non del capo B) che riguarda il diverso reato (ritenuto in continuazione) di tentativo di furto ai danni della stessa persona offesa STEFANI Bruno, trattandosi di evidente refuso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nel senso che, laddove si