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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 40516/2025

Testo disponibile della fonte

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l 21/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] telematicamente depositata il 28 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Torino, con decreto del 21 novembre 2025, ha convalidato il provvedimento, in data 19 novembre 2025, con il quale il Questore della Provincia di Cuneo ha disposto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, il trattenimento presso il C.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri) di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di T.V.

A ragione della decisione osserva che sussistono i presupposti di cui agli art. 13 e 14 d.lgs. 286/98 Il cittadino straniero, attualmente privo di valido permesso di soggiorno e gravato da più precedenti penali, si è trattenuto senza giustificato motivo nel elterritorio nazionale, nonostante un primo provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 30.5.2023, seguito dall'ordine del Questore di allontanamento, ed un successivo provvedimento di espulsione, ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/98, del Prefetto di Bergamo in data 21.9.2024, corredato anch'esso da ordine di allontanamento.

Vi è rischio di fuga, desumibile dalla mancanza di valido documento per l'espatrio, di un alloggio certo e idoneo.

Le deduzioni formulate dalla difesa sono prive di fondamento, giuridico e fattuale, perché non considerano che il trattenimento è stato disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 e che in tale peculiare ipotesi non rilevano né il radicamento territoriale né l'integrazione sociale del trattenuto né la sua pericolosità né i suoi legami familiari, in quanto tale disposizione rinvia alle sole disposizioni dei commi 4 e 5 del precedente art. 13 e non anche a quelle dei commi 2, lett. c), e 2-bis dello stesso articolo.

Non sono applicabili misure alternative al trattenimento non essendo stati documentati l'esistenza di un passaporto e di un alloggio sul territorio nazionale.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 13. co. 2 bis, 19, commi 1.1. e 5, comma 6, d.lgs. 286/98 in relazione all'art. 8 CEDU.

Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] della convalida, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai superato, ha ritenuto la previsione all'art. 13, co 2 bis cit. ("nell'adottare un provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a) e b) nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene conto anche della natura ed effettività dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine") non applicabile all'ipotesi di "seconda espulsione", prevista dall'art. 14, co. 5 ter, T.U.

Imm. nel caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento questorile.

Aderendo al diverso orientamento secondo cui la disposizione di cui all'art. 13, co. 2 bis, va letta e interpretata in stretta connessione con i divieti di espulsione di cui all'art. 19, T.U.

Imm. imposti dal «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano », a cominciare da quelli previsti dalla Convezione EDU in materia di diritto alla vita privata e familiare, avrebbe dovuto «procedere al contemperamento tra le esigenze poste a fondament del provvedimento espulsivo e quelle di salvaguardia delle relazioni private e familiari 2dell'interessato, valutando la natura e gravità dei reati commessi, la durata del soggiorno nel territorio nazionale, la situazione familiare, l'effettività dei vincoli familiari e l'effettivo inserimento sociale».

Non si ravvisa un ragionevole motivo per escludere tale valutazione in caso di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, T.U.

Imm. anche nel caso in cui i pregressi provvedimenti di espulsione non sono stati impugnati. [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe dovuto, in conclusione, prendere in esame le deduzioni difensive che avevano evidenziato la pressante esigenza di tutela del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente desunte dai legami familiari, dall'epoca assai risalente dell'ingresso in Italia dal pregresso soggiorno regolare per quindici anni consecutivi, l'assenza di qualsivoglia legame col Paese di origine.

2.1. Con memoria tempestivamente depositata il difensore del ricorrente ha ribadito la fondatezza delle censure sviluppate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale; ne consegue che anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'ad 13, comma 2 bis, il [OSCURATO:PERSONA] di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22508 del 26/07/2023; Cass. Civ.., Sez. 1, Ordinanza n. 8724 del 28/03/2023 che, pronunciate nella vigenza dell'art. 19, comma 1.1, quarto periodo, d.

Igs. 286/1998, introdotto dal d.l. 130/2020, hanno ritenuto necessario, in sede di giudizio di opposizione all'espulsione, l'esame specifico della «la natura» e dell'«effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine»; nello stesso senso più di recente Cass. Civ., Sez. ordinanze n. 23990, 23316 e 23320 del 2025 e n. 4041 del 14/02/2024).

2. La necessità di verificare la legittimità del provvedimento di espulsione anche sotto il peculiare profilo della sussistenza delle cause di non espellibilità, pur se sopravvenute, si pone anche nel giudizio di convalida dei trattenimenti disposti ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998.

32.1. Anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023, n. 20 tra le cause di non espellibilità continua ad avere rilievo l'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU.

L'art. 7, comma 1, lett. e, n. 1) del d.l. 10 marzo 2023, n. 20 convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 2023, n. 50, ha, abrogato la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998 laddove prevedeva «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statu-to dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fonda-mentali dell'Unione europea.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

Perciò il testo oggi vigente recita: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.

Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

L'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 dispone : "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», precisa-zione finale che - come è stato osservato - dà attuazione al principio di non refoulement, che impone allo Stato di astenersi dall'allontanare o di non respingere, quale obbligo internazionale che rientra tra quelli c.d. self-executing, che possono, cioè, essere ap-plicati direttamente.

Come osservato dalle più recenti sentenze della giurisprudenza in sede penale (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287150 - 01 in materia di espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e civile (Sez. 1 civ., ordinanze n. 23316 e 23320 del 2025 già citate,) l'intervento normativo abrogativo 4non ha fatto venir meno la tutela della relativa situazione soggettiva, come garantita e protetta dall'art. 8 CEDU (e dalla interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo in relazione al fenomeno migratorio) e dalla Costituzione stante la permanenza, pur dopo l'abrogazione, dell'esplicito riferimento agli «obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» contenuto nell'art. 5, comma 6, T.u.

Imm., che, unitamente all'art. 19, commi 1 e 1.2 - è considerato in dottrina e giurisprudenza attuazione dell'art. 10, comma 3 della Costituzione, ovvero completamento della disciplina sull'asilo, che si aggiunge e integra la normativa sulla protezione internazionale di derivazione eurounitaria.

Invero, detti obblighi riguardano il rispetto di tutti i diritti fondamentali previsti dagli strumenti giuridici internazionali così come l'ampia gamma di diritti fondamentali previsti per chiunque dalla Carta costituzionale, nel cui novero entra ogni diritto che contribuisca a far vivere una vita libera e dignitosa, essendo proprio la insopprimibile dignità umana, di cui all'art. 3 Cost., premessa fondamentale e sintesi di ogni diritto umano fondamentale garantito dalle fonti nazionali e sovranazionali, secondo la efficace definizione di assai autorevole dottrina.

Deve, quindi, ritenersi che così come la novella del 2020 non aveva in effetti consentito la protezione di «nuovi diritti fondamentali», ma solo dato attuazione con norma di adattamento ordinario, senza rinvio, all'obbligo internazionale di cui all'art. 8 CEDU, di rispetto della vita privata e familiare, divenuto così oggetto in una fonte interna ordinaria, e indicato le modalità dell'accertamento dei presupposti di detta tutela, così la sua parziale abrogazione per effetto dell'art. 7 d.l. n. 20/2023 abbia solo fatto venire meno la norma di adattamento ordinario predetta e i criteri e le modalità dell'accertamento dei diritti fondamentali da quella protetta; quindi, quella giurisprudenza nomofilattica che li presupponeva ma non quella che - essendosi formata anteriormente - dalla presenza degli stessi prescindeva rispetto alla possibilità di riconoscere la protezione nazionale in favore di cittadine e cittadini stranieri che in Italia hanno realizzato una vita privata e familiare; e ciò per la evidente ragione che le norme convenzionali, unionali e costituzionali cui la stessa faceva riferimento e a cui dava attuazione in funzione nomofilattica non sono certo venute meno.

Hanno, quindi, ripreso rilevanza nomofilattica la giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente all'intervento del legislatore del 2020, che prescindeva dalla presenza delle parti dell'art. 19 comma 1.1.TUI oggi abrogate rispetto alla possibilità di riconoscere la protezione nazionale complementare c.d. umanitaria, valorizzando la situazione di specifica vulnerabilità della persona straniera che - avendo compiuto un percorso di integrazione personale, sociale e lavorativo- si trovasse esposta, in ragione del rimpatrio in un contesto sociale, politico o 5ambientale (quello presente nel Paese d'origine), alla perdita o compromissione definitiva della acquisita soglia minima compatibile con lo statuto della dignità umana di diritti fondamentali inviolabili - tra cui il diritto alla vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 CEDU.

In quest'ottica assume decisiva rilevanza quale strumento di valutazione di detta situazione di vulnerabilità la tecnica della comparazione da effettuarsi e tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, in quanto necessari ad illuminare e correttamente valutare l'effettività vulnerabilità della condizione del richiedente asilo nella dimensione umana, relazionale e socio lavorativa quale si è di fatto realizzata nel paese di accoglienza, valorizzando «quale paradigma del modello di comparazione, c.d. attenuata» (v.

Sez.

U. 24413/2021) «una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio (...)» nel senso che «tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano».

2.2. La mancata impugnazione diretta dei decreti di espulsione non esonera il giudicante dall'apprezzamento, sia pure in maniera compatibile con i tempi ristretti della procedura, delle dedotte cause di inespellibilità.

E' stato condivisibilmente affermato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. pen. Sez. 1, n. 15748 del 22/04/2025, B., Rv. 287840 - 02; Cass. civ. Sez. 1, n. 5566 del 2025, Rv. 673928-02).

3. Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha violato i ricordati principi giuridici perché non ha proceduto al vaglio preliminare della questione incidentale di legittimità del decreto di espulsione, presupposto a ritroso dal provvedimento impugnato.

Ha, infatti, ritenuto, in radice, estranea al suo sindacato la valutazione della causa di inespellibilità dedotta dalla difesa con la produzione documentale attestante i legami familiari dello straniero trattenuto nel territorio nazionale, la sua convivenza con la madre ed il fratello titolari di permesso di soggiorno, l'assenza ventennale di contatti con il Paese di origine, sul presupposto erroneo che siffatta valutazione poteva avere luogo esclusivamente nei diversi e autonomi 6giudizi di impugnazione dei provvedimenti amministrativi non attivati dall'interessato.

L'esame omesso, dunque, si rivela decisivo e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio perché venga effettuato.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 21/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] telematicamente depositata il 28 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Torino, con decreto del 21 novembre 2025, ha convalidato il provvedimento, in data 19 novembre 2025, con il quale il Questore della Provincia di Cuneo ha disposto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, il trattenimento presso il C.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri) di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di T.V. A ragione della decisione osserva che sussistono i presupposti di cui agli art. 13 e 14 d.lgs. 286/98 Il cittadino straniero, attualmente privo di valido permesso di soggiorno e gravato da più precedenti penali, si è trattenuto senza giustificato motivo nel elterritorio nazionale, nonostante un primo provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 30.5.2023, seguito dall'ordine del Questore di allontanamento, ed un successivo provvedimento di espulsione, ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/98, del Prefetto di Bergamo in data 21.9.2024, corredato anch'esso da ordine di allontanamento. Vi è rischio di fuga, desumibile dalla mancanza di valido documento per l'espatrio, di un alloggio certo e idoneo. Le deduzioni formulate dalla difesa sono prive di fondamento, giuridico e fattuale, perché non considerano che il trattenimento è stato disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 e che in tale peculiare ipotesi non rilevano né il radicamento territoriale né l'integrazione sociale del trattenuto né la sua pericolosità né i suoi legami familiari, in quanto tale disposizione rinvia alle sole disposizioni dei commi 4 e 5 del precedente art. 13 e non anche a quelle dei commi 2, lett. c), e 2-bis dello stesso articolo. Non sono applicabili misure alternative al trattenimento non essendo stati documentati l'esistenza di un passaporto e di un alloggio sul territorio nazionale. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 13. co. 2 bis, 19, commi 1.1. e 5, comma 6, d.lgs. 286/98 in relazione all'art. 8 CEDU. Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] della convalida, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai superato, ha ritenuto la previsione all'art. 13, co 2 bis cit. ("nell'adottare un provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a) e b) nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene conto anche della natura ed effettività dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine") non applicabile all'ipotesi di "seconda espulsione", prevista dall'art. 14, co. 5 ter, T.U. Imm. nel caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento questorile. Aderendo al diverso orientamento secondo cui la disposizione di cui all'art. 13, co. 2 bis, va letta e interpretata in stretta connessione con i divieti di espulsione di cui all'art. 19, T.U. Imm. imposti dal «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano », a cominciare da quelli previsti dalla Convezione EDU in materia di diritto alla vita privata e familiare, avrebbe dovuto «procedere al contemperamento tra le esigenze poste a fondament del provvedimento espulsivo e quelle di salvaguardia delle relazioni private e familiari 2dell'interessato, valutando la natura e gravità dei reati commessi, la durata del soggiorno nel territorio nazionale, la situazione familiare, l'effettività dei vincoli familiari e l'effettivo inserimento sociale». Non si ravvisa un ragionevole motivo per escludere tale valutazione in caso di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, T.U. Imm. anche nel caso in cui i pregressi provvedimenti di espulsione non sono stati impugnati. [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe dovuto, in conclusione, prendere in esame le deduzioni difensive che avevano evidenziato la pressante esigenza di tutela del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente desunte dai legami familiari, dall'epoca assai risalente dell'ingresso in Italia dal pregresso soggiorno regolare per quindici anni consecutivi, l'assenza di qualsivoglia legame col Paese di origine. 2.1. Con memoria tempestivamente depositata il difensore del ricorrente ha ribadito la fondatezza delle censure sviluppate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale; ne consegue che anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'ad 13, comma 2 bis, il [OSCURATO:PERSONA] di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22508 del 26/07/2023; Cass. Civ.., Sez. 1, Ordinanza n. 8724 del 28/03/2023 che, pronunciate nella vigenza dell'art. 19, comma 1.1, quarto periodo, d. Igs. 286/1998, introdotto dal d.l. 130/2020, hanno ritenuto necessario, in sede di giudizio di opposizione all'espulsione, l'esame specifico della «la natura» e dell'«effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine»; nello stesso senso più di recente Cass. Civ., Sez. ordinanze n. 23990, 23316 e 23320 del 2025 e n. 4041 del 14/02/2024). 2. La necessità di verificare la legittimità del provvedimento di espulsione anche sotto il peculiare profilo della sussistenza delle cause di non espellibilità, pur se sopravvenute, si pone anche nel giudizio di convalida dei trattenimenti disposti ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998. 32.1. Anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023, n. 20 tra le cause di non espellibilità continua ad avere rilievo l'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU. L'art. 7, comma 1, lett. e, n. 1) del d.l. 10 marzo 2023, n. 20 convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 2023, n. 50, ha, abrogato la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998 laddove prevedeva «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statu-to dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fonda-mentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Perciò il testo oggi vigente recita: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani». L'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 dispone : "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», precisa-zione finale che - come è stato osservato - dà attuazione al principio di non refoulement, che impone allo Stato di astenersi dall'allontanare o di non respingere, quale obbligo internazionale che rientra tra quelli c.d. self-executing, che possono, cioè, essere ap-plicati direttamente. Come osservato dalle più recenti sentenze della giurisprudenza in sede penale (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287150 - 01 in materia di espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e civile (Sez. 1 civ., ordinanze n. 23316 e 23320 del 2025 già citate,) l'intervento normativo abrogativo 4non ha fatto venir meno la tutela della relativa situazione soggettiva, come garantita e protetta dall'art. 8 CEDU (e dalla interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo in relazione al fenomeno migratorio) e dalla Costituzione stante la permanenza, pur dopo l'abrogazione, dell'esplicito riferimento agli «obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» contenuto nell'art. 5, comma 6, T.u. Imm., che, unitamente all'art. 19, commi 1 e 1.2 - è considerato in dottrina e giurisprudenza attuazione dell'art. 10, comma 3 della Costituzione, ovvero completamento della disciplina sull'asilo, che si aggiunge e integra la normativa sulla protezione internazionale di derivazione eurounitaria. Invero, detti obblighi riguardano il rispetto di tutti i diritti fondamentali previsti dagli strumenti giuridici internazionali così come l'ampia gamma di diritti fondamentali previsti per chiunque dalla Carta costituzionale, nel cui novero entra ogni diritto che contribuisca a far vivere una vita libera e dignitosa, essendo proprio la insopprimibile dignità umana, di cui all'art. 3 Cost., premessa fondamentale e sintesi di ogni diritto umano fondamentale garantito dalle fonti nazionali e sovranazionali, secondo la efficace definizione di assai autorevole dottrina. Deve, quindi, ritenersi che così come la novella del 2020 non aveva in effetti consentito la protezione di «nuovi diritti fondamentali», ma solo dato attuazione con norma di adattamento ordinario, senza rinvio, all'obbligo internazionale di cui all'art. 8 CEDU, di rispetto della vita privata e familiare, divenuto così oggetto in una fonte interna ordinaria, e indicato le modalità dell'accertamento dei presupposti di detta tutela, così la sua parziale abrogazione per effetto dell'art. 7 d.l. n. 20/2023 abbia solo fatto venire meno la norma di adattamento ordinario predetta e i criteri e le modalità dell'accertamento dei diritti fondamentali da quella protetta; quindi, quella giurisprudenza nomofilattica che li presupponeva ma non quella che - essendosi formata anteriormente - dalla presenza degli stessi prescindeva rispetto alla possibilità di riconoscere la protezione nazionale in favore di cittadine e cittadini stranieri che in Italia hanno realizzato una vita privata e familiare; e ciò per la evidente ragione che le norme convenzionali, unionali e costituzionali cui la stessa faceva riferimento e a cui dava attuazione in funzione nomofilattica non sono certo venute meno. Hanno, quindi, ripreso rilevanza nomofilattica la giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente all'intervento del legislatore del 2020, che prescindeva dalla presenza delle parti dell'art. 19 comma 1.1.TUI oggi abrogate rispetto alla possibilità di riconoscere la protezione nazionale complementare c.d. umanitaria, valorizzando la situazione di specifica vulnerabilità della persona straniera che - avendo compiuto un percorso di integrazione personale, sociale e lavorativo- si trovasse esposta, in ragione del rimpatrio in un contesto sociale, politico o 5ambientale (quello presente nel Paese d'origine), alla perdita o compromissione definitiva della acquisita soglia minima compatibile con lo statuto della dignità umana di diritti fondamentali inviolabili - tra cui il diritto alla vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 CEDU. In quest'ottica assume decisiva rilevanza quale strumento di valutazione di detta situazione di vulnerabilità la tecnica della comparazione da effettuarsi e tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, in quanto necessari ad illuminare e correttamente valutare l'effettività vulnerabilità della condizione del richiedente asilo nella dimensione umana, relazionale e socio lavorativa quale si è di fatto realizzata nel paese di accoglienza, valorizzando «quale paradigma del modello di comparazione, c.d. attenuata» (v. Sez. U. 24413/2021) «una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio (...)» nel senso che «tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano». 2.2. La mancata impugnazione diretta dei decreti di espulsione non esonera il giudicante dall'apprezzamento, sia pure in maniera compatibile con i tempi ristretti della procedura, delle dedotte cause di inespellibilità. E' stato condivisibilmente affermato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. pen. Sez. 1, n. 15748 del 22/04/2025, B., Rv. 287840 - 02; Cass. civ. Sez. 1, n. 5566 del 2025, Rv. 673928-02). 3. Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha violato i ricordati principi giuridici perché non ha proceduto al vaglio preliminare della questione incidentale di legittimità del decreto di espulsione, presupposto a ritroso dal provvedimento impugnato. Ha, infatti, ritenuto, in radice, estranea al suo sindacato la valutazione della causa di inespellibilità dedotta dalla difesa con la produzione documentale attestante i legami familiari dello straniero trattenuto nel territorio nazionale, la sua convivenza con la madre ed il fratello titolari di permesso di soggiorno, l'assenza ventennale di contatti con il Paese di origine, sul presupposto erroneo che siffatta valutazione poteva avere luogo esclusivamente nei diversi e autonomi 6giudizi di impugnazione dei provvedimenti amministrativi non attivati dall'interessato. L'esame omesso, dunque, si rivela decisivo e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio perché venga effettuato. P.Q.M
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