CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E,in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3304 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 387/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 10/06/2021 R.G.N. 137/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31524/2021Numero di raccolta generale 23626/20261.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 387/2021 dellaData pubblicazione 21/07/2026Corte d’appello di Torino che, accogliendo il gravame dell’INPS,ha respinto l’opposizione ad avviso di addebito, riformando ilprimo giudice che aveva accolto il ricorso argomentando dalfatto che alla data di formazione dell’avviso era già statodepositato ricorso alla Commissione Tributaria provinciale diGenova avverso l’avviso di accertamento di Ader da cui erascaturito il credito previdenziale.2. Resiste INPS con controricorso.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 luglio 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata per due motivi.A) Violazione dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. perché laCorte ha ritenuto che il Giudice possa “valutare la fondatezza diun atto amministrativo, pur in pendenza di una separato giudizio(davanti al giudice tributario)”.B) Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 82 e 109del d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ. perché INPS non aveva avanzato domanda diaccertamento circa la legittimità della pretesa contributivarivendicata.2. La Corte ha motivato come di seguito.- Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamentorelativo al periodo di imposta 2010, notificato il 15 dicembre2016 ed impugnato davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Genova; sulla base di tale accertamento, INPSNumero registro generale 31524/2021Numero sezionale 3304/2026aveva emesso avviso di addebito contestando il mNaumnecroa dti ora ccolta generale 23626/2026Data pubblicazione 21/07/2026pagamento di contributi alla gestione separata per l’anno 2010.-La parte ha impugnato l’avviso davanti al Tribunale diAlessandria, che ha accolto il ricorso affermando chel’impugnazione davanti alla commissione tributaria costituivaimpedimento alla iscrizione a ruolo da parte dell’Istituto.- INPS propone appello deducendo a) l’erroneità in diritto dellasentenza e, comunque, b) che la eventuale illegittimitàdell’iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento nelmerito della fondatezza dell’obbligazione contributiva.- Il motivo sub a) va respinto mentre deve essere accolto ilmotivo sub b).-Per giurisprudenza di legittimità uniforme, la nullità dell’avvisonon impedisce l’accertamento della obbligazione nel merito e lacondanna del debitore, senza che occorra alcuna domandariconvenzionale.- INPS ha contestato il merito.-[OSCURATO:PERSONA] regionale, confermando laprovinciale, ha affermato che il Minetti era evasore totale, nonavendo dichiarato alcun reddito dal 2009 al 2014.- Tale motivazione non è stata contestata dall’appellato che si èlimitato a sostenere l’illegittimità dell’avviso e la prescrizione.- L’eccezione di prescrizione va disattesa poiché opera ildisposto dell’art. 2941, comma 8, cod. civ., per cui laprescrizione è sospesa tra il debitore che ha dolosamenteoccultato l’esistenza del debito e il creditore sinché il dolo nonsia stato scoperto, quindi, sino all’accertamento della Guardia di3. A fronte di tale motivazione, il primo motivo è infondato:come ex multis ricordato ancora di recente da Cass. n.13571/2025, «In tema di riscossione di contributi e premiNumero registro generale 31524/2021assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattorialeN umero sezionale 3304/2026Numero di raccolta generale 23626/2026che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi aData pubblicazione 21/07/2026dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito lafondatezza della domanda di pagamento dell'istitutoprevidenziale, valendo gli stessi princìpi che governanol'opposizione a decreto ingiuntivo; ne consegue che, ove lacartella consegua ad un accertamento già impugnato davantiall'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto edifetto di un provvedimento giudiziale esecutivosull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, deld.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartellaemessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventualepronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcunrisultato giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. n. 12025 del2019 cit. e ivi le richiamate Cass. n. 17858 del 2018, n. 774 del2015 e n. 9159 del 2017. V. anche Cass. n. 6199 del 2024)».Ed ancora: «l’opposizione si risolve in un'ordinaria azione diaccertamento negativo del credito, con cognizione piena, di talche il giudice è tenuto a verificare la fondatezza della pretesacontributiva, nell'"an" e nel "quantum" anche se l'enteprevidenziale si è limitato a chiedere il mero rigettodell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda alfine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenzadell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova lasuccessiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamentodel credito di cui alla cartella (cfr. Cass. 23/01/2020 n. 1558)».2. Il secondo motivo, che lamenta che la sentenza non si siaespressa sulla invocata decadenza dell’INPS per non averproposto nella memoria di primo grado alcuna domanda diaccertamento della legittimità della pretesa, è inammissibileNumero registro generale 31524/2021perché difetta di specificità, non avendo riprodotto il contenutoN umero sezionale 3304/2026Numero di raccolta generale 23626/2026delle difese di primo grado dell’Inps né l’atto di appello, che nonData pubblicazione 21/07/2026stati neppure allegati al ricorso di legittimità, così nonconsentendo a questa Corte di apprezzare le censure.3. Il ricorso va, pertanto, nel complesso rigettato, con condannaal pagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo.4. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostiprocessuali dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali,in € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarienella misura del 15% ed accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 luglio 2026.La Presidente