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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18484/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del 3 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

È pervenuta atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sottoscritto dall'indagato.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per tale causa.

4. In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282549 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del 3 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. È pervenuta atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sottoscritto dall'indagato. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per tale causa. 4. In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282549 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deci
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