CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35078/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto ripropongono un tema - la rivendicata continuazione esterna con altro fatto di evasione commesso un mese dopo rispetto a quello a giudizio, genericamente sollecitata solo in sede di conclusioni dalla difesa- adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, non scalfiti dalle considerazioni critiche spesa dal ricorso che non mettono in crisi le assorbenti considerazioni di principio sulle quali si fonda il relativo giudizio di merito, non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.Q.MIN [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] •' [OSCURATO:PERSONA] 0 1 OTT , \2026 [OSCURATO:PERSONA]